Italian Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, represented by Marchei and Pettinelli, did not act to preserve the right to contest the lower court's judgment against the defendants. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a, alla via Palermo n.13, presso lo studio dell’Avvocato Gaetano Marchei (MRCGTN68T23H501J)che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Cristina Pettinelli,giusta procura speciale in atti.-ricorrente-controLARICCIA MARIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti,dall’Avvocato Guido Bevilacqua (BVLGDU64H13A609G), presso il cuistudio elettivamente è domiciliata in Avellino, alla piazza Libertà n. 63.-controricorrente-controRACIOPPI ANTONELLO, CETTA DOMENICO e CETTA ANTONIO, tuttirappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall’Avvocato AntonioCetrulo (CTRNTN60M17I264V), presso il cui studio elettivamentedomiciliano in S. Andrea di Conza (AV), alla via Sotto Piazza, n. 6.-controricorrenti-E nei confrontiGAROFALO ANTONIO;
ANTOLINO FRANCESCO; CETTA GIUSEPPINA.-intimati-Numero registro generale 11772/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 22951/2026Data pubblicazione 09/07/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 1031/2024, emessa dalla CORTED’APPELLO DI NAPOLI, depositata il giorno 07/03/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, condichiaratisene anticipatari, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore dei rispettivi difensori, Avvocati Guido Bevilacqua edAntonio Cetrulo, dichiaratisene antistatari.Roma, 8 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese