Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22949/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 22949/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct due to the appellant's failure to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing a debtor, challenged a second-instance judgment against asset management and liquidation trustees but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal settlement proposal forty-day period extinction of proceedings litigation costs Civil Procedure Code non-compliance deadline accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
731/2025, emessa dalla CORTE D’APPELLODI PALERMO, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 380-bis c.p
731/2025, emessa dalla CORTE D’APPELLODI PALERMO, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ra speciale in atti,dall’Avvocato Giancarlo Greco (GRCGCR67E09G273M), presso il cui studioè elettivamente domiciliata in Palermo, alla via Francesco Ferrara n. 8.-ricorrente-controAMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (già Società per la Gestionedi Attività – S.G.A. S.p.A.), rappresentata e difesa, giusta procura specialein atti, dall’Avvocato Costantino Ciofalo (CFLCTN62H28G273T), presso ilcui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla via Ammiraglio Gravinan. 2/A.-controricorrente-nonché controCURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETA' MAIDACOSTRUZIONI S.R.L., in persona del curatore pro tempore.-intimata-avverso la SENTENZA, n. cron. 731/2025, emessa dalla CORTE D’APPELLODI PALERMO, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25547/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 22949/2026Data pubblicazione 09/07/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 8 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese