Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on the settlement proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing Sonia, did not request a decision on the proposal, while the respondent, Banca Alta Toscana, maintained the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence on a settlement proposal within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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lli Sonia, rappresentatae difesa, giusta procura speciale in atti, dall’Avvocato Gianpiero Renzo(RNZGPR73E12D086C), presso il suo studio elettivamente domicilia inRoma, al viale Tirreno n. 244.-ricorrente-controBANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA(già Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna PistoieseSocietà Cooperativa), in persona del presidente del consiglio diamministrazione Alberto Vasco Banci, rappresentata e difesa, giustaprocura speciale in atti, dall’Avvocato Tommaso Stanghellini (STNTMS59C07G713Z), con cui elettivamente domicilia in Roma, alla viaCelimontana n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Panariti.-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, n. cron.1692/2025, depositata il giorno 01/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25403/2025Numero sezionale 472/2026Numero di raccolta generale 22947/2026Data pubblicazione 09/07/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 8 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese