Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant, represented by Tozzi and De Prisco, challenged a judgment against Angellotti Vincenzo and Serra Giuseppina but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ocura speciale in atti,dagli Avvocati Clementina Tozzi (TZZCMN79H68Z404Y) e Davide De Prisco(DPRDVD84D23F912N), con i quali elettivamente domicilia presso lostudio della prima - che partecipa anche in proprio al presente ricorso peravere rivestito la qualifica di parte opposta nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo - in Pontecagnano (SA), al viale Europa n. 55.-ricorrente-controANGELLOTTI VINCENZO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale inil cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata, al Corso UmbertoI n. 47/E.-controricorrente-nonché controSerra Giuseppina.-intimata-avverso la SENTENZA, n. cron. 4865/2025, emessa dalla CORTED’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/10/2025.Numero registro generale 26636/2025Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 22946/2026Data pubblicazione 09/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 8 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese