Cassation court dismisses appeal for procedural defects and lack of specific legal criticism under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to formal defects and a failure to meet specific procedural requirements. The appellant merely transcribed the lower court's facts without providing a reasoned critique of the legal application or identifying decisive facts omitted by the trial court. Consequently, the court rejected the request because the grounds did not comply with the specificity and distinctness mandates of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the legal violations and decisive facts with precision, merely reproducing the lower court's reasoning without a distinct and reasoned critique.
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re, rappresentato e difeso dall'Avv. FrancescoChirico- RICORRENTE -controCOMUNE DI SAN LORENZO (CF.00283710804), in persona del sindacopro tempore- INTIMATO -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 392/2022depositata il 25 maggio 2022 nel proc. n. 503/2013.Numero registro generale 291/2023Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 22932/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere Antonio Costanzo; esaminati gli atti.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.
Enel Produzione s.p.a. impugna la sentenza 25 maggio 2022 n. 392della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in parziale accoglimento delloappello dell'odierna ricorrente, ha condannato il Comune di San Lorenzo apagare a Enel Produzione la somma di euro 175.497,42, oltre interessi legalie rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo, oltre alle spese pro-cessuali dei due gradi di giudizio per la quota di un mezzo, la restante com-pensata.2. All'origine della controversia vi erano gli accordi (un protocollo d'in-tesa del 13 novembre 2002, due convenzioni datate 30 aprile 2003 e 15gennaio 2004) tra Conphoebus s.p.a., poi incorporata da Enel Produzione,e il Comune di San Lorenzo per la realizzazione di impianti fotovoltaici.3.
Nel giudizio ex art. 645 c.p.c. promosso dal Comune di San Lorenzo,con sentenza 19 febbraio 2013 il Tribunale di Reggio Calabria, ritenuto ca-rente il requisito dell'esigibilità del credito azionato in via monitoria da EnelProduzione, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Co-mune per la somma capitale di euro 310.985,44, a titolo di corrispettivo perla realizzazione degli impianti fotovoltaici.4. In parziale accoglimento dell'appello di Enel Produzione, la Corted'appello di Reggio ha riconosciuto all'appellante il credito per la sommacapitale di euro 175.497,42 corrispondente al finanziamento erogato dallaProvincia al Comune e ha respinto l'ulteriore pretesa, esigibile una voltamesso in servizio l'impianto fotovoltaico, cosa non ancora avvenuta.5.
Il Comune di San Lorenzo è rimasto intimato.6. In vista dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato una brevenota.Numero registro generale 291/2023Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 22932/2026Data pubblicazione 08/07/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in due motivi, così rubricati:«Violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 115 c.p.c., e 2697 c.c.in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.» (pagine 5 – 10);«Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 e 5 per violazione di norme di diritto e per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»(pagine 10 – 14).2.
Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, posto che:- esso manca del requisito di contenuto-forma prescritto dall'art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c.: nella parte dedicata al «fatto» (pagine 1 – 5), laricorrente si è limitata a trascrivere parte (lo “svolgimento del processo”)della sentenza impugnata;- i due motivi non sono formulati nel rispetto del canone della specificità(art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c.), mescolano censure tra loro eterogenee, ripro-ducono in larga misura (ciò vale in particolare per il primo motivo) il conte-nuto di atti dei giudizi di merito, non svolgono una critica ragionata e pun-tuale alla sentenza impugnata e anzi in vari passi (ciò vale in particolare peril primo motivo) censurano la sentenza del Tribunale, si traducono in largamisura nella riproposizione delle già svolte difese, non spiegano con preci-sione quali sarebbero le evocate violazioni di norme di diritto o di criteri diinterpretazione dei contratti e quali i fatti (intesi come fatti storici, non mereargomentazioni o valutazioni) decisivi di cui sarebbe stato omesso l'esame.3.
Il ricorso va dunque respinto.4. Nulla sulle spese, non essendovi un controricorrente.5. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contri-buto unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 291/2023Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 22932/2026Data pubblicazione 08/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inseritodall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presup-posti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino