Cassation court remands case to lower court regarding partial nullity of compensation clause in hydro energy contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court ordered a remand to the lower court for a public hearing to address complex legal issues. The dispute concerns the partial nullity of a contract clause requiring Hydro Green Energy to pay the Municipality of Carmignano for environmental compensation measures. The court found the case too complex for a summary decision and required a full public trial to examine the interpretative rules and factual background.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 12 d.lgs. 387/2003; When a case involves particular complexity regarding the interpretation of contractual clauses and the application of environmental compensation regulations, the court must order a remand for a public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
feso dall'Avv. Raffaele Tortorelli- RICORRENTE -controHYDRO GREEN ENERGY S.R.L. con sede legale a Prato, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. LucaCapecchi unitamente all'Avv. Giovanni Tieri- CONTRORICORRENTE -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1415/2024 deposi-tata il 5 agosto 2024 nel proc. n. 1205/2023.Numero registro generale 25333/2024Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 22930/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalconsigliere Antonio Costanzo; esaminati gli atti di causa.1.
Il Comune di Carmignano impugna la sentenza in epigrafe indicata,con la quale la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento dell'appello diHydro Green Energy s.r.l., dichiarata la nullità della sentenza impugnata(Trib. Prato. 13 dicembre 2022, n. 716), ha dichiarato la parziale nullitàdella Convenzione 9 dicembre 2015, sottoscritta dal Comune di Carmignanoe Hydro Green Energy s.r.l., relativamente alla clausola (art. 4, lett. a)) chepone carico di Hydro Green Energy s.r.l. prestazioni patrimoniali in favoredel Comune quale “misura compensativa”, e conseguentemente ha annul-lato l'ingiunzione fiscale notificata dal Comune a Hydro Green Energy il 21novembre 2019.Il 3 agosto 2015 la Provincia di Prato autorizzava Hydro Green Energyalla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia idroe-lettrica in località Camaioni nel Comune di Carmignano (PO), avente po-tenza nominale media di kW 1.275,00.Il Comune di Carmignano e Hydro Green Energy sottoscrivevano il 9dicembre 2015 una Convenzione in cui era previsto l'impegno di HydroGreen Energy a riconoscere al Comune una somma dell'importo attualizzatodi euro 130.000,00 con riferimento alla durata della concessione idrica(nove anni) da corrispondere in un'unica soluzione entro novanta giornidalla data di collaudo della centrale.L'ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 2, r.d. 14 aprile 1910, n.639 recava intimazione a pagare al Comune la somma di euro 130.000,00,e trova fondamento nella clausola dichiarata nulla dalla Corte di appello diL'art. 4 della Convenzione 9 dicembre 2015 così prevede:«Art. 4 Obblighi dei contraenti.Numero registro generale 25333/2024Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 22930/2026Data pubblicazione 08/07/2026HGE s'impegna a:a) riconoscere al “Comune” una somma da impiegare in misure com-pensative e di valorizzazione mediante interventi a carattere ambientale eterritoriale secondo quanto stabilite dal D.
Lgs. 387/2003 ovvero dalle LineeGiuda Nazionali dell'importo attualizzato di Euro 130.000 (centrotrenta-mila/00) con riferimento alla durata della concessione idrica (9 anni) dacorrispondere in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla data di collaudodella centrale.Tale importo sarà ulteriormente incrementato di ulteriori Euro150.000,00 (centocinquantamila/00) già attualizzato qualora si ottenga ilrinnovo della concessione idrica per ulteriori 9 anni da riconoscere entro 30gg. dalla data di delibera di rinnovo della concessione idrica.I fondi di cui alla presente lettera a) saranno utilizzati dal Comune per:- promuovere interventi e investimenti di risparmio e miglioramentodell'efficienza energetica comunale, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabilie pulite, al fine di garantire la riduzione della spesa municipale per la forni-tura energetica, mettendo così in atto meccanismi virtuosi di risparmioenergetico e riduzione dell'inquinamento ambientale e, contemporanea-mente, l'opportunità di investire le risorse risparmiate in interventi per losviluppo del territorio;- promuovere un progetto di riqualificazione della frazione di Camaioni,essendo l'area direttamente interessata dalla realizzazione della centraleidroelettrica, mediante interventi infrastrutturali (come ad esempio percorsiciclopedonali e recupero della sentieristica) e di sostegno alla crescita dellestrutture e aree di aggregazione presenti in loco».La Corte d'appello di Firenze ha ritenuto «evidente che la pretesa delComune non appare compatibile con il quadro normativo […] esposto [nellasentenza, n.d.r.], in quanto l'ente non può pretendere, neppure con il con-senso della HGE titolare dell'Autorizzazione Unica, alcun vantaggio di carat-tere puramente economico come “ristoro” o “compensazione” in ragioneNumero registro generale 25333/2024Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 22930/2026Data pubblicazione 08/07/2026dell'impatto ambientale inevitabilmente generato dall'impianto di produ-zione di energia, anche se proveniente da fonte rinnovabile, perché la disci-plina sopra richiamata consente che solo l'Autorizzazione Unica possa pre-vedere - e solo in sede di Conferenza dei Servizi decisoria - l'individuazionedi misure compensative a carattere non meramente patrimoniale a favoredei Comuni, da orientare su interventi di miglioramento ambientale e terri-toriale, correlati alla mitigazione degli impatti negativi riconducibili al pro-getto di impianto idroelettrico».
Su tali premesse la Corte d'appello ha di-chiarato «la nullità parziale della Convenzione oggetto di causa relativa-mente alle norme (art. 4 lett.
a) che prevedono a carico di HGE prestazionipatrimoniali contra legem, perché pattuite in aperta violazione dei citati artt.1, comma 4 lett. f legge 239/2004 e art. 12, comma 6 dec. Leg.vo 387/2003, nonché degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost.».2. Il ricorso del Comune di Carmignano è affidato a sei motivi.2.1. Il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,deduce violazione degli artt. 42 e 323 c.p.c.Secondo il Comune, contrariamente a quanto affermato dalla Corted'appello, la sentenza di primo grado (che nel dispositivo dichiara la propriaincompetenza in favore del TSAP di Firenze, giudice inesistente, mentre inmotivazione tratta della questione della giurisdizione) è affetta non da nul-lità ma da mero errore materiale, dovendosi ritenere che il Tribunale diPrato ha deciso solo sulla competenza e ha individuato quale giudice com-petente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze: ne conse-gue, secondo il ricorrente, l'inammissibilità dell'appello su cui la Corte d'ap-pello ha deciso nel merito, poiché la sentenza di primo grado poteva essereimpugnata solo con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art.42 c.p.c.2.2.
Il secondo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,lamenta la violazione dell'art. 140, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testounico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).Numero registro generale 25333/2024Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 22930/2026Data pubblicazione 08/07/2026Secondo il ricorrente, la controversia rientra nella competenza del TRAP,poiché le domande investono interessi pubblici che sono stati valutati e pon-derati nell'ambito del procedimento amministrativo.2.3. Il terzo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,deduce violazione dell'art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nel testovigente ratione temporis, dell'art. 26, legge Regione Toscana 24 febbraio2005, n. 39 («Art. 26 Misure di compensazione ambientale - 1.
La Regionepuò promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attività dicui agli articoli 11, 13, 14, 16 e 16 bis e gli enti locali interessati, anche surichiesta degli enti locali stessi, per l'individuazione di misure di compensa-zione e riequilibrio ambientale.
2. La Regione può subordinare il rilascio o lemodifiche di un'autorizzazione o concessione a fini energetici, di sua com-petenza a un accordo relativo all'esecuzione di un programma di misure dicompensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilitàambientale, territoriale e socio-economica dell'attuazione del progetto.
3. Ilprogramma di cui al comma 2:
a) fa riferimento ad interventi specifici rela-tivi al territorio interessato;
b) prevede tempi definiti per l'attuazione com-pleta e delle loro diverse fasi;
c) persegue un criterio di equilibrata propor-zionalità tra le misure di compensazione e riequilibrio e l'investimento com-plessivo;
d) disciplina i modi di controllo dell'esecuzione nonché le penali edeventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
4. Con il consensodegli enti locali interessati, le misure compensative di cui ai commi 1 e 2possono essere costituite anche dal versamento di somme per il finanzia-mento di specifiche attività degli enti, rispondenti alle finalità di cui al pre-sente articolo») nonché dell'art. 1, comma 5, l. 23 agosto 2004, n. 239.Secondo il ricorrente, la somma indicata dall'art. 4 della Convenzioneera finalizzata ad interventi di mitigazione ambientale ben definiti ed indivi-duati e non rappresentava un corrispettivo economico afferente esclusiva-mente all'attività imprenditoriale della società resistente.Numero registro generale 25333/2024Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 22930/2026Data pubblicazione 08/07/20262.4. Il quarto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,deduce violazione dell'art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dell'art. 1,comma 5, l. 23 agosto 2004, n. 239, nonché degli artt. 1362, 1366 e 1367(o 1369 indicato a pag.
27) c.c.Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato la nullitàparziale dell'art. 4 della Convenzione violando le regole ermeneutiche chegovernano l'interpretazione della volontà negoziale, senza aver condotto unpuntuale esame del percorso che aveva preceduto la sottoscrizione dellaConvenzione.2.5. Il quinto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato og-getto di discussione tra le parti.2.6. Il sesto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,deduce violazione dell'art. 1, comma 953, l. 30 dicembre 2018, n. 145.Secondo il ricorrente, la Convenzione è coerente con le Linee Guida dicui al d.m. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli im-pianti alimentati da fonti rinnovabili, GU Serie Generale n. 219 del 18 set-tembre 2010), attuativo del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazionedella direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettricaprodotta da fonti energetiche rinnovabili.3.
Il ricorso del Comune di Carmignano e il controricorso di Hydro GreenEnergy s.r.l. affrontano questioni di particolare complessità, che rendonoopportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.MDispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la fissazione dell'udienzapubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino