Italian Court dismisses appeal due to withdrawal; no costs imposed per express acceptance by respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit and the defendant's acceptance. Although the lower court had rejected a claim for interest rate differences on postal savings certificates, the procedural outcome was driven by the parties' agreement to end the litigation. Consequently, the court ruled that no procedural costs should be assigned to the withdrawing party, noting that the 'unified contribution' fee does not apply to voluntary withdrawals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, ultimo comma, c.p.c.; Art. 391, comma 1, c.p.c.: The withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings without the imposition of procedural costs or the unified contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 731/2022,depositata il 29 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere Paolo Catallozzi;RILEVATO CHE:- Clelia Fracchioni propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Torino, depositata il 29 giugno 2022, che, inNumero registro generale 3280/2023Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 22906/2026Data pubblicazione 08/07/2026riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, ha respinto la suadomanda, avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo, di condannadella Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. al pagamento di euro 19.866,44,oltre interessi, quale differenza tra quanto risultante dall’applicazionedegli interessi indicati nella parte retrostante di un buono postalefruttifero e quanto liquidato in suo favore alla scadenza del titolo;- la Corte di appello ha osservato che l’art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973,n. 156, disciplinante il titolo in oggetto, consentiva la variazione deltasso di interesse dei buoni postali già emessi con decreto ministerialeda pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sicché doveva trovareapplicazione il d.m. 13 giugno 1986, emanato proprio ai sensi delpredetto art. 173;- il ricorso è affidato a sette motivi;- resiste con controricorso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;- in data 9 giugno 2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione dirinuncia al ricorso e relativa accettazione da parte dellacontroricorrente;CONSIDERATO CHE:- deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, avuto riguardo alla ritualitàdella rinuncia e della relativa accettazione;- ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto intema di spese processuali, stante la adesione alla rinuncia espressadalla controricorrente;- non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamentodel cd.
«doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applicaai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casidiversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175);Numero registro generale 3280/2023Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 22906/2026Data pubblicazione 08/07/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio estinto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il Presidente