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Ordinanza — n. 22898/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claim for postal bond refund, ruling prescription started at issuance due to public notice availability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22898/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' request for reimbursement of expired postal bonds, upholding the lower court's decision that the right was time-barred. The appellants argued that the lack of a specific maturity date on the bonds and the failure to deliver an informational sheet prevented them from knowing when the debt expired. The court held that the bonds are not credit titles requiring diligence and that their terms are easily ascertainable through official gazettes, making ignorance of the deadline invalid as a defense against prescription.

Regesto Legislator

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Art. 1218 cod. civ.; d.m. 19 dicembre 2000: The failure to deliver an informational sheet does not suspend the prescription period for claims regarding postal bonds, as their legal regime and maturity dates are publicly known and do not require the holder's diligence to ascertain.

Parole chiave

Generato dall'IA
postal bonds prescription period informational sheet public notice contractual diligence Cassazione time bar

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1218 cod. civ.
Art. 2945 cod. civ.
civ., violazione dell’art. 2945 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
d.m. 19 dicembre 2000
e 3,comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha ritenuto irrilevante, ai fini della conoscenza della data discadenza dei titoli, la mancata consegna del FIA, essendo la conoscenzadella scadenza dei titoli ricavabile da altri mezzi pubblicitari.2.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
artt. 1218 cod. civ
civ., violazione degli artt. 1218 cod. civ.
art. 2002 cod. civ
E’ ius receptum che i BFP non sono titoli di credito, ma meri titoli dilegittimazione a termini dell’art. 2002 cod.
art. 2945 cod. civ
civ., violazione dell’art. 2945 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 5384/2026
Cass., n. 13343/2022
22567/2024 R.G.Numero registro generale 22567/2024Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 22898/2026Data pubblicazione 08/07/2026Cass., n. 13343/2022;
Cass., nn. 19193/2018
Cass., n. 22072/2018
19193/2018; Cass., n. 22072/2018;Cass., n.
Cass., n. 5578/2026
5384/2026; Cass., n. 5578/2026), in cui ilconsenso è già predeterminato con la consegna del titolo e l’adesione alprogramma contrattuale (Cass., n.
Cass., n. 3686/2026
Cass., n. 3696/2026
Le spese del giudizio di legittimità sono integralmentecompensate tra le parti, atteso il consolidamento della giurisprudenza dilegittimità nelle more del presente giudizio (Cass., n. 3696/2026).

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Testo completo

esi dall'avvocato Andrea Bava unitamente all’avvocatoMassimo Pergola-ricorrenti-controPoste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Salis unitamente all’avvocatoMarco Mele-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2176/2024 depositata il24/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.Numero registro generale 22567/2024Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 22898/2026Data pubblicazione 08/07/20261.

ODDICINI ALESSANDRA GIUSEPPINA, PESCE SIMONE e PESCEMAURO hanno chiesto nel 2019, in danno di POSTE ITALIANE S.p.A., ilrimborso di quattro buoni fruttiferi postali (BFP), serie AA1 e AA2, emessitra il marzo e l’agosto 2001 per complessivi € 4.000,00 e scaduti tra il2007 e il 2008, chiedendo in via gradata condannarsi il convenuto alrisarcimento del danno per pari importo. Hanno dedotto che sui BFP nonera riportata la data di scadenza e che non era stato consegnato loro ilfoglio informativo analitico (FIA), ritenendo non decorsa la prescrizioneordinaria.2.

Il Giudice di Pace di Chiavari ha accolto la domanda principale,ritenendo inadeguata l’informativa a disposizione dei sottoscrittori.3. Il Tribunale di Chiavari, con la sentenza qui impugnata, ha accoltol’appello di Poste Italiane. Ha ritenuto il giudice di appello che i BFP, qualititoli di legittimazione e non titoli di credito, trovano la loro disciplina insottoscrittore l’onere di farsi parte diligente ai fini della conoscenza delregime giuridico dei titoli, regolamentato dai dd.mm. 19 dicembre 2000quanto ai BFP AA1 e 29 marzo 2001 quanti ai BFP AA2, con conseguenteprescrizione del diritto al rimborso con decorrenza dalla data di emissionedei titoli.4.

Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che l’omessa consegna delfoglio informativo non costituisca fonte di responsabilità per l’emittente,normativi integrativi della disciplina dei BFP.5. Propongono ricorso per cassazione i sottoscrittori, affidato a duemotivi, cui resiste con controricorso l’emittente. I ricorrenti (erroneamenteindicati come parte resistente) hanno depositato memoria illustrativa,come anche il controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONEn. 22567/2024 R.G.Numero registro generale 22567/2024Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 22898/2026Data pubblicazione 08/07/20261.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1218 cod. civ. e 3,comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha ritenuto irrilevante, ai fini della conoscenza della data discadenza dei titoli, la mancata consegna del FIA, essendo la conoscenzadella scadenza dei titoli ricavabile da altri mezzi pubblicitari.2. Il primo motivo è infondato (così assorbendosi l’eccezione diinammissibilità formulata dal controricorrente), in base alla giurisprudenzadi questa Corte che si è venuta a formare, da ultimo, nel corso delpresente giudizio di legittimità.

La giurisprudenza di questa Corte ritieneconsentite variazioni anche in peius del tasso di interesse dei BFP sullabase di decreti ministeriali (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).3. E’ ius receptum che i BFP non sono titoli di credito, ma meri titoli dilegittimazione a termini dell’art. 2002 cod. civ., come dimostrato dallaprevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioniministeriali in tema di interessi, come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza (Cass., n. 33631/2024). I singoli BFP hanno la sola funzione diidentificare l’avente diritto alla prestazione di rimborso, laddove lecondizioni contrattuali iniziali e le eventuali modifiche successive non sonocontenute nel titolo, ma derivano dai relativi (anche successivi) decretiministeriali, volti a modificare il contenuto del documento e a sostituirsi -per effetto del meccanismo di integrazione automatica di cui all'articolo1339 cod. civ.

– alle originarie condizioni contrattuali (Cass., Sez. U., n.13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019, cit.; Cass., n. 24527/2021;Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 22619/2023; Cass.,n. 9202/2025).4. Questa eterodeterminazione del contenuto contrattuale del titolo dilegittimazione (con particolare riferimento alla rideterminazione del tassodi interesse), è affidata a norme secondarie (decreti ministeriali), attuativedi norme di legge (norme primarie), la cui conoscenza «è affidata daln. 22567/2024 R.G.Numero registro generale 22567/2024Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 22898/2026Data pubblicazione 08/07/2026legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale» (Cass., Sez.

U., n.3963/2019, cit.). Da tali premesse discende che «la sottoscrizione econsegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativodocumento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina ilperfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque,la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinatoprogramma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighiinformativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art.3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto»(Cass., n. 4659/2026; conf.

Cass., n. 3686/2026). La consegna del foglioinformativo al sottoscrittore – come anche l’esposizione delle tabelle ofogli informativi presso gli uffici postali (art. 6 d.m. 19 dicembre 2000) - èstrumento che consente al sottoscrittore di verificare la correttezzadell’esecuzione del contratto al momento della riscossione (Cass., n.3963/2019, cit.). Al pari dell’esposizione delle tabelle, la consegna del FAIcostituisce mero strumento informativo, non preordinato «al riequilibrio diun’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole»,ponendosi «a valle della sottoscrizione del buono postale» (Cass., n.3686/2026, cit.;

Cass. n. 5384/2026; Cass., n. 5578/2026), in cui ilconsenso è già predeterminato con la consegna del titolo e l’adesione alprogramma contrattuale (Cass., n. 5578/2026, cit.).5. Né l’omessa consegna del foglio analitico (come anche l’omessaesposizione delle tabelle) può incidere sulla decorrenza della prescrizione,quale fatto impeditivo della stessa, essendo le condizioni contrattuali e lerelative modifiche agevolmente conoscibili dal sottoscrittore , il quale puòconoscerle tramite le relative Gazzette Ufficiali, non essendo ammissibilequale causa impeditiva del decorso della prescrizione sull’azionecontrattuale l’ignoranza del proprio diritto (Cass., n. 5384/2026, cit.;n. 22567/2024 R.G.Numero registro generale 22567/2024Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 22898/2026Data pubblicazione 08/07/2026Cass., n. 13343/2022;

Cass. nn. 19193/2018; Cass., n. 22072/2018;Cass., n. 5578/2026).6. Ne consegue che non ha alcuna rilevanza sul consenso delsottoscrittore, come sul contenuto del contratto, la mancata consegna delfoglio informativo, in conformità al principio espressa da questa Corte,secondo cui «la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cuiall’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, daparte di Poste Italiane s.p.a. (…) non determina l’insorgere di un dirittorisarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitatotempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che laprescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito alrimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenzadella loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dallamancata consegna del Foglio suddetto» (Cass., n. 3686/2026, cit.).7.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2945 cod. civ., nella partein cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda risarcitoriasubordinata, senza considerare che il danno sarebbe stato causato da unacondotta omissiva dell’emittente, costituente illecito permanente, attesi i«doveri precontrattuali e contrattuali» gravanti verso la clientela checomporterebbero la decorrenza dell’azione risarcitoria dalla decorrenza deltermine prescrizionale.8. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con ladoppia ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenutoprescritta l’azione risarcitoria, in quanto l’azione censurata – fondatasull’omessa consegna del FIA – decorre dal momento della sottoscrizionedei titoli, nonché sull’omessa prova del nesso di causalità trainadempimento e danno, essendo le informazioni sui titoli contenute in attinormativi agevolmente conoscibili dai ricorrenti.n. 22567/2024 R.G.Numero registro generale 22567/2024Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 22898/2026Data pubblicazione 08/07/20269.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributounificato. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmentecompensate tra le parti, atteso il consolidamento della giurisprudenza dilegittimità nelle more del presente giudizio (Cass., n. 3696/2026). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara le spese del giudizio di legittimitàintegralmente compensate tra le parti; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 22567/2024 R.G.