Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no new legal issues or exceptional reasons for cost compensation found.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal, which met all procedural requirements under the Code of Civil Procedure. The appellant argued for cost compensation under Article 92, but the court found no new legal questions or exceptional circumstances justifying such relief. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: A withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceeding, and cost compensation is denied absent new legal issues or exceptional reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Paolo Di Martino unita-mente all'avvocato Ludovico Bruno Abiosi-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avv. Francesco Florimonte-controricorrente-controCOMUNE DI FRIGNANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappre-sentato e difeso dall'avv. Giuseppe Criscuolo-controricorrente-avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n. 221/2016, depositatail 14/02/2024.Letta la rinuncia al ricorso depositata dalla difesa della ricorrente il31/03/2026;ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e391 c.p.c., essendo stata sottoscritta dal legale rappresentante della ricor-rente e dal difensore della stessa il 26/03/2026, e comunicata ai difensoridei controricorrenti il 1/04/2026;Numero registro generale 7101/2024Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 22887/2026Data pubblicazione 08/07/2026che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazio-ni dalla legge n. 197 del 2016, non essendo stata ancora fissata la datadella decisione, e non assumendo alcun rilievo la mancata accettazionedella rinuncia da parte dei controricorrenti, la quale, ai sensi del commaquarto dell'art. 391 cit., viene in considerazione soltanto ai fini della pro-nuncia sulle spese processuali;che nella specie non sussistono i presupposti prescritti dall'art. 92c.p.c. per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, nonavendo il giudizio ad oggetto questioni nuove o contrassegnate da muta-menti giurisprudenziali, e non ricorrendo neppure gravi ed eccezionali ra-gioni.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione, e condanna la ricorrente alpagamento delle spese processuali, che liquida per ciascun controricorren-te in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 7/07/2026Il presidenteGuido Mercolino