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Decreto — n. 22878/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares case extinguished due to mutual withdrawal of appeals under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 22878/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the mutual withdrawal of appeals by both parties. The appellant, represented by Mariano and Pensato, had previously filed a recourse against a decree from the Tribunal of Reggio Emilia, while the counter-appellant, representing Coopsette, accepted the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further judgment on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished when both parties mutually withdraw their appeals, thereby terminating the litigation without substantive adjudication.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeals extinction of proceedings Cassation procedure Italian Civil Procedure Code termination of litigation ritiro dell'atto procedurale rinuncia d'eredità chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

nte pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Rosamaria Mariano unitamenteall’avvocato Francesco Pensato-ricorrente e controricorrente all’incidentale-controCoopsette Coop In Liquidazione Coatta Amministrativa in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiovanni Paoletti unitamente all’avvocato Riccardo Manghi-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia n.7907/2016 depositato il13/06/2018.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente e dato atto della rinuncia altresì al ricorso incidentale;ritenuto che la rinuncia di ogni parte ha i requisiti richiesti dagli articoli390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;Numero registro generale 21693/2018Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 22878/2026Data pubblicazione 08/07/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 07/07/2026Massimo Ferro