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Ordinanza — n. 22869/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion decree review, requiring concrete individualized assessment of social danger rather than automatic presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22869/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Katana Bujar's appeal against an expulsion decree. The lower judge had rejected the appeal by presuming social danger based solely on a prior drug conviction without examining mitigating factors like rehabilitation efforts. The court ruled that social danger must be assessed individually and concretely, rejecting any automatic presumption of danger for humanitarian permit holders.

Regesto Legislator

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Art. 13 d.lgs. n. 286/1998; Art. 16 d.lgs. n. 286/1998: In cases involving foreign nationals convicted of drug offenses, social danger cannot be presumed automatically but must be verified individually and concretely based on current circumstances and rehabilitation efforts.

Parole chiave

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expulsion decree social danger assessment humanitarian permit drug offenses individualized evaluation proportionality principle rehabilitation efforts

Disposizioni normative citate

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Art. 13 d.lgs. n. 286/1998
Non si sono costituite le parti intimare; alriguardo, l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato notachiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 13d.lgs.n.
Art. 16 d.lgs. n. 286/1998
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 18 d.lgs. 150/2011
4 c.p.c inrelazione all’art. 18 d.lgs.
art. 18 d.lgs. 150/2011
4 c.p.c inrelazione all’art. 18 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 23597/2023
Cass., n. 19672/2025
Corte Cost. n. 88 del 2023
Corte EDU, 27 settembre 2022

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Testo completo

TURA DI BARI; QUESTURA DI BARI, in persona dei rispettivilegali rappres. p.t.;-intimati-avverso la sentenza n. 1049/2025 del Giudice di Pace di Bari,pubblicata in data 22/07/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/06/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.Numero registro generale 23737/2025Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 22869/2026Data pubblicazione 07/07/2026RILEVATO CHECon ordinanza del 22.7.2025 il giudice di pace di Bari ha rigettato ilricorso di Katana Bujar, cittadino albanese, avverso il decretod’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Bari, il 91.2024,fondato sulla pericolosità sociale dell’istante per condanna penalesubita in materia di stupefacenti.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso tale provvedimento,affidandosi a due motivi.

Non si sono costituite le parti intimare; alriguardo, l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato notachiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 13d.lgs.n. 286/1998, in combinato disposto con l'art. 16, per aver ilgiudice di pace omesso di rilevare l’illegittimità del decreto opposto,essendo emerso, successivamente, dalla memoria difensivadell’amministrazione, che il ricorrente, scarcerato in data 22novembre 2023, era stato trattenuto ininterrottamente prima pressoil CPR di Trapani-Milo e poi, senza soluzione di continuità, trasferitonel CPR di Bari-Palese, in esecuzione di un provvedimento diespulsione giudiziaria emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Veronanel 2018.Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c inrelazione all’art. 18 d.lgs. 150/2011, per motivazione apparente eomesso esame di fatti decisivi, per non aver il giudice di pace motivatoin concreto sulla dedotta pericolosità sociale e per aver omessol’esame della copiosa produzione allegata agli atti (encomi, titoli distudio, attestati di formazione, relazioni sul trattamento eprovvedimenti di concessione di permessi premio, tutti elementi che,se anche solo minimamente considerati, avrebbero imposto unaNumero registro generale 23737/2025Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 22869/2026Data pubblicazione 07/07/2026valutazione individualizzata della posizione del ricorrente e avrebberocondotto a escludere qualsiasi attualità della pericolosità sociale.Il secondo motivo, logicamente preliminare poiché afferente ad unvizio del provvedimento impugnato, è fondato.In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari(nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018,conv. in l. n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadinostraniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4,comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismoostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzioneassoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere,invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione delprincipio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale,secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'eserciziodi diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone unragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti,da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente-a talriguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato daCorte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023 (Cass.,n. 23597/2023; n. 19672/2025).Nella specie, il giudice di pace non ha motivato sulla pericolosità delricorrente, presumendola sulla scorta del precedente in materia diilleciti in tema di stupefacenti, senza effettuare una verifica attuale econcreta, non tenendo conto del percorso di rieducazione intrapresodal ricorrente, anche nel corso dell’esecuzione della pena detentivairrogata.Il primo motivo, è da ritenere assorbito dall’accoglimento del secondo.Numero registro generale 23737/2025Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 22869/2026Data pubblicazione 07/07/2026Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, il provvedimentoimpugnata va cassato, con rinvio della causa al giudice di pace per unnuovo esame della fattispecie, anche in ordine alle spese.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace diBari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data5 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa Maria Acierno