Cassation court allows appeal against lower court dismissal of bond claim due to missing information sheet.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal filed by Poste Italiane against the Lecce Tribunal's dismissal of the claim. The lower court had rejected the claim for bond redemption due to the statute of limitations but awarded damages for the failure to deliver information sheets. The Court ruled that the omission of the information sheet does not suspend the statute of limitations unless there was fraudulent concealment, thus upholding the lower court's decision on the main claim while acknowledging the procedural error regarding the information sheet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941, n. 8 c.c.; Art. 3 D.M. 19.12.2000: The failure to deliver an analytical information sheet for fruit-bearing postal bonds does not constitute a cause for suspending the statute of limitations, as only fraudulent concealment of debt triggers such suspension under civil law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
pore,rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Astorri unitamenteall’avvocato Andrea Zoppini-ricorrente-controPetito Maria Pia-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2747/2023 depositata il13/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere Maura Caprioli.Numero registro generale 7011/2024Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 22840/2026Data pubblicazione 07/07/2026Poste Italiane Spa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza nr2747/2023 del Tribunale di Lecce ,di reiezione del suo appello per lariforma del provvedimento del gdp di Lecce che la aveva condannata alpagamento in favore di Maria Pia Petito della somma di euro1500 ,00,oltre interessi, a titolo di risarcimento danni per la mancata consegna delprospetto informativo per ciascun buono postale fruttifero ( il BFP emessoil 19.04.2002 appartenente alla serie AA3 mentre quello emesso il28.05.2002 alla serie AA4).Il Tribunale riteneva che il diritto al rimborso dei suindicati titoli azionati siera prescritto rispettivamente in data 19.04.2019 e 28.05.2019, ovvero aldecorso di anni dieci dal trascorso degli anni 7 dalla sottoscrizione diciascun buono e che la decisione gravata andava riformata su questopunto.Considerava invece corretta la sentenza del primo giudice in ordine alrisarcimento danni rilevando il difetto di prova della odierna appellante inordine alla consegna alla sig.ra Petito dei fogli informativi per ciascun BFPdedotto in giudizio, così accertando la violazione degli obblighi informativinormativamente previsti a suo carico.Il ricorso di Poste Italiane s.p.a.
è affidato ad un unico motivo illustratoda memoria cui non ha resistito Maria Pia Petito che è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico articolato motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art 3 comma primo e dell’art 6 del D.M. tesoro19.12.2000 per mancata consegna del foglio informativo analitico edell’art 2697 c.c. in materia di onere della prova( art 360 primo comma nrNumero registro generale 7011/2024Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 22840/2026Data pubblicazione 07/07/20263 c.p.c.) per aver il Tribunale negato che fosse avvenuta la consegna delfoglio informativo e omesso di considerare il decorso del termine di diecianni previsto dalla legge per l'obbligo di conservazione dei documenti.Sostiene infatti che decorsi i termini prescrizionali di 10 annil’intermediario finanziario non è tenuto all’obbligo di conservazionedocumentale non potendo sussistere in capo al cliente, successivamente almaturarsi della prescrizione, alcun diritto azionabile dal cliente.Poste Italiane afferma pertanto che colui che agisce in giudizio per ilrisarcimento avrebbe dovuto fornire la prova della mancata consegnaall’atto della sottoscrizione dei buoni del foglio informativo.Il ricorso è fondato.La questione veicolata attraverso il mezzo sopra illustrato è stataaffrontata e risolta da questa Corte con sentenza nr3686/2026 i cuipassaggi argomentativi sono pienamente condivisi dal Collegio.In detta pronuncia è stato affermato che “in materia di buoni postalifruttiferi, l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 deld.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non esserestato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data discadenza dei titoli - non determina l'insorgere di una pretesa alrisarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito perprescrizione; l'inadempimento del debitore ad obblighi contrattuali, cheabbia impedito al creditore di attivarsi per evitare la prescrizione, nonintegra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avente il medesimooggetto del diritto estintosi per il decorso del tempo; ciò in quanto l'art.2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione,esclusivamente, il comportamento doloso di occultamento del debito e nonNumero registro generale 7011/2024Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 22840/2026Data pubblicazione 07/07/2026anche le condotte colpose del debitore che creato un ostacolo altempestivo esercizio del diritto da parte del creditore “.La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, exart. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domandarisarcitoria originaria proposta da Maria Pia Petito nei confronti di PosteItaliane s.p.a.Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimitàpossono essere interamente compensate tra le parti, tenuto contodell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sullaquestione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell’assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità (Cass. n.3696/26).
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugna e decidendo nelmerito rigetta la domanda proposta da Maria Pia Petito nei confronti diPoste Italiane s.p.a.;compensa le spese dei gradi di merito e quelle di legittimità.Così deciso in Roma 1.07.2026Il Presidente(Enrico Scoditti)