Cassation court declares litigation extinct due to mutual withdrawal of appeal by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the litigation extinct following a joint act of mutual withdrawal of appeal by both parties. The Association sought annulment of a regional funding revocation, while the Region counterclaimed for restitution of over €125,000, with lower courts ruling in favor of the Region. The court dismissed the cassation appeal because the parties voluntarily terminated the proceedings, rendering further judicial review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their appeals and request extinction of the judgment, the court declares the proceedings extinct without ruling on the merits or allocating litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
o tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LeonardoMennella unitamente all'avvocato Irene Montuori con domicilio digitale inleonardo.mennella@avvocatinapoli.legalmail.it e irenemontuori@avvocati-napoli.legalmail.it;-ricorrente-controRegione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Niceforo unitamente all'avvo-cato Elena Lauritano con domicilio digitale fabrizio.niceforo@pec.regione.-campania.it;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3714/2024 deposi-tata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/04/2026 dallaconsigliera Annamaria Casadonte.Numero registro generale 7744/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22809/2026Data pubblicazione 06/07/2026Rilevato in fatto e Ritenuto in diritto1.
Il presente giudizio trae origine dal ricorso del 18.3.2011, con cuil'Associazione Quartieri Spagnoli Onlus ha agito innanzi al Tribunale di Na-poli, per ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione del decreto diri-genziale n. 783 del 21.12.2010 e degli atti connessi, con cui la RegioneCampania aveva disposto la revoca parziale del finanziamento concessoper il progetto “Mamme e non solo” e la restituzione delle somme erogate.2. Nel costituirsi, la Regione Campania ha proposto domanda riconven-zionale volta all'accertamento della legittimità della revoca parziale del fi-nanziamento e dell'inadempimento dell'Associazione, con conseguentecondanna alla restituzione di € 125.693,61, oltre interessi, rivalutazione espese di giudizio.3.
L'adito Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8112/2019, ha parzial-mente accolto la domanda principale e quella riconvenzionale e, per l'ef-fetto, ha dichiarato dovuta dall'Associazione alla Regione Campania la mi-nor somma di € 43.621,47.4. A seguito di gravame, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n.3714/2024, ha rigettato l'appello principale e accolto l'incidentale, con-dannando l'Associazione al pagamento in favore della Regione di €125.693,61.5. Ha proposto ricorso per cassazione l'Associazione, notificato il 24/3/2025, affidandolo a sei motivi.6.
Ha resistito con controricorso la Regione Campania.7. Preliminarmente all'adunanza odierna in data 2/4/2026, le partihanno depositato atto congiunto, contenente la rinuncia da parte dell'As-sociazione al ricorso per cassazione, con contestuale accettazione della ri-nuncia da parte della Regione Campania, e conseguente richiesta di di-chiarazione di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.,e compensazione delle spese di lite.Numero registro generale 7744/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22809/2026Data pubblicazione 06/07/20268.
Ciò posto, il Collegio, in applicazione dell'art. 391 cod. proc. civ., di-chiara l'estinzione del giudizio, senza che occorra provvedere al regola-mento delle spese di lite, attesa l'accettazione della rinuncia. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da par-te del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n.115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino