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Ordinanza — n. 22776/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses liquidation appeal as moot due to successful bankruptcy agreement approval.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22776/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the liquidation proceedings moot because the debtor company successfully obtained a bankruptcy agreement approved by creditors. The liquidation curator had appealed the lower court's decision to open liquidation, arguing legal violations regarding fund management and guarantor legitimacy. The court ruled that the subsequent final approval of the agreement rendered the original dispute irrelevant and the company returned to normal business operations.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 113 CCII: When a bankruptcy agreement is subsequently approved and becomes final, appeals challenging the opening of liquidation proceedings are declared moot due to the lack of interest in the outcome.

Parole chiave

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cessazione materia contendere concordato preventivo omologato mancanza interesse parte liquidazione giudiziale sopravvenuta definizione revoca del fallimento revoca del credito al consumo retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
— Con il primo denunzia «Violazione di legge ex art. 360 c.p.c.n.
Art. 113 CCII
— Nella memoria del 5.6.2026 VIS ha ribadito quanto sopra,dando atto della intervenuta chiusura della procedura di concordatopreventivo ex art. 113 CCII e del proprio ritorno in bonis con gli effettiesdebitatori propri della procedura, insistendo per la cessazione dellamateria del contendere.1.6.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
— Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice dell'impugnazionedeve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R.
art. 360 c.p
— Con il primo denunzia «Violazione di legge ex art. 360 c.p.c.n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

all'avvocato Isidoro Isidori, domicilio digitale:i.isidori@pec.it-ricorrente-controValore in Sanità s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Petriello unitamenteall’avvocato Guido Berti, domicilio digitale:michele.petriello@milano.pecavvocati.itguido.berti@milano.pecavvocati.it-controricorrente-nonché controUnitelma Sapienza - Università degli Studi di Roma, Procura Generaledella Repubblica presso la Corte d’appello di L’Aquila-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 878/2024depositata il 18/06/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dallaConsigliera Paola Vella.Numero registro generale 17036/2024Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 22776/2026Data pubblicazione 06/07/20261.

— Con sentenza del 20.2.2024 il Tribunale di L’Aquila ha aperto laprocedura di Liquidazione giudiziale di Valore in Sanità s.r.l. (di seguitoVIS), su istanza di Unitelma Sapienza - Università degli Studi di Roma,previa dichiarazione di inammissibilità, con separato decreto, della suaproposta di concordato preventivo liquidatorio.1.1. — VIS ha impugnato il decreto con reclamo ex art. 47 CCII e lasentenza con reclamo ex art. 51 CCII.1.2. — La Corte d’appello di L’Aquila, nella contumacia dellaprocedura di Liquidazione giudiziale e di Unitelma, ha accolto il reclamo eha revocato l’apertura della Liquidazione giudiziale di VIS, dichiarandoammissibile la proposta di concordato preventivo e trasmettendo gli atti alTribunale di L’Aquila, per gli adempimenti di conseguenza.1.3.

— Il curatore della Liquidazione giudiziale ha proposto ricorsoper cassazione in quattro motivi, illustrato da memoria, cui VIS haresistito con controricorso, depositando altresì memoria. I restanti intimatinon hanno svolto difese.1.4. — Con istanza del 28.5.2026 la controricorrente VIS ha chiestodichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto, nelle more delgiudizio di cassazione, il concordato preventivo è stato aperto, approvatoda quasi il 70% dei creditori e da tutte le tre classi, ed infine omologatodal Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 18.3.2026 passata in giudicato,in assenza di opposizioni, trovandosi quindi in fase di esecuzione.1.5.

— Nella memoria del 5.6.2026 VIS ha ribadito quanto sopra,dando atto della intervenuta chiusura della procedura di concordatopreventivo ex art. 113 CCII e del proprio ritorno in bonis con gli effettiesdebitatori propri della procedura, insistendo per la cessazione dellamateria del contendere.1.6. — Nelle “note di replica al controricorso” dell’8.6.2026 ilcuratore della Liquidazione giudiziale si è limitato ad insistere sui motivi diricorso.Numero registro generale 17036/2024Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 22776/2026Data pubblicazione 06/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.

— Il curatore della Liquidazione giudiziale di VIS ha propostoquattro motivi di ricorso per cassazione.2.1. — Con il primo denunzia «Violazione di legge ex art. 360 c.p.c.n. 4 in rif. agli artt. 70 e 158 e 161 c.p.c. in ordine alla partecipazione delP.M. nel giudizio di impugnazione della sentenza di liquidazione giudiziale,conclusa con il provvedimento impugnato».2.2. — Con il secondo deduce «Violazione di legge, ex art. 360 c.p.c.n. 3 e 1988 c.c. e 47 CCII, con riferimento a quanto disposto nellasentenza impugnata (…) laddove si legge a pagina 13 in ordineall’impegno del socio Trinca:

“la censura è comprensibile e va condivisa,ben potendosi ritenere la vincolatività dell’impegno di un socio che siall’uopo mette a disposizione della procedura un assegno circolare delnotevole importo di Euro 50.000,00” ed a pagina 15 ove si legge:“mentre, quanto a Primo Ventures, come si è detto, il riferimento ai bilanciè irrilevante, sol che si consideri che, come evidenziato dalla reclamante,la spa ha assunto l’impegno non con il proprio patrimonio (solo in minimaparte), bensì quale gestore del fondo Barcamper Ventures, ed è conriferimento a tale fondo che va valutata la solvibilità, che avrebbe potutoessere oggetto di chiarimenti e di integrazione documentale ove richiestaex art. 47 4° comma CCII.

Con tale motivazione la Corte non risponde inordine alla qualificazione giuridica di promessa di pagamento offerta dalTribunale ed erra nella ritenuta vincolatività giuridica dell’impegno”. Contale motivazione la Corte non risponde in ordine alla qualificazionegiuridica di promessa di pagamento offerta dal Tribunale ed erra nellaritenuta vincolatività giuridica dell’impegno».2.3. — Con il terzo lamenta «Violazione di legge, ex art. 360 c.p.c.n. 3 rif. art. 47 comma 1 lett a) CCII con riferimento al capo dellasentenza impugnata che ha ritenuto la fattibilità giuridica della proposta diconcordato preventivo liquidatorio; in particolare si impugna il capo apagina 16 conclusivo delle motivazioni che accolgono il reclamo, ove siNumero registro generale 17036/2024Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 22776/2026Data pubblicazione 06/07/2026legge:

“In conclusione, ritiene la Corte che non ricorressero i presuppostiper dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivoformulata da VIS, che a sua volta ha costituito il presupposto per il riavviodella procedura preliminare alla dichiarazione di apertura della liquidazionegiudiziale e della successiva sentenza che ha dichiarato aperta laliquidazione giudiziale della società, decreto e sentenza che vannopertanto riformati”; ed invece ritiene il Ricorrente non sussista la fattibilitàe lo si evince dalla documentazione depositata dal Resistente ed anche inconsiderazione della non utilizzabilità dei fondi a disposizione della societàPrimo Ventures SGR, per via dei vincoli all’utilizzo dei fondi gestiti, chesarebbero utilizzati per finalità difformi da quelle statutarie eregolamentari».2.4.

— Con il quarto prospetta la «Violazione di legge, ex art. 360c.p.c. n. 3 rif art. 47 comma 1 lett a) CCII in relazione alla pretesalegittimazione della SGR a garantire il pagamento del piano concordatariocon riferimento al capo della sentenza in cui si legge (Pagina 15 capoversoe 16: “Quanto ai timori del Tribunale sul fatto che la delibera possa esserestata assunta da soggetto non legittimato, basti evidenziare che VIS haprovveduto al deposito dello statuto e dell’atto costitutivo di PrimoVentures SGR spa, nonché dell’estratto del verbale della adunanzaconsiliare del 28 febbraio 2024, in occasione della quale è statoconfermato l’impegno a sostenerla finanziariamente e sono stati conferiti irelativi poteri e la visura camerale della società”; ed infatti, a prescinderedal verbale, non prodotto in sede di presentazione del pianoconcordatario, l’autorizzazione sembra contraria ai vincoli di cui alregolamento del fondo».3.

— La sopravvenuta definizione del contenzioso, con l’intervenutadefinitività della sentenza di omologazione del concordato preventivo percui è causa, rende ultroneo l’esame dei motivi, vertenti su questioni di ritodel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale (il primo) e sullafattibilità del concordato preventivo (i restanti tre). La stessa certificazionedi cancelleria sulla mancanza di opposizioni avverso l’omologazione delNumero registro generale 17036/2024Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 22776/2026Data pubblicazione 06/07/2026concordato preventivo di VIS attesta che la procedura di Liquidazionegiudiziale odierna ricorrente ha mostrato di non aver interesse ad impedirel’omologazione e la chiusura del concordato, con il ritorno in bonis dellasocietà debitrice.4.

— Va allora dichiarata la cessazione della materia del contendere,risultando implicito il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente aduna pronuncia sui motivi del ricorso, di fatto superata dalla conclusionepositiva, medio tempore, dell’iter concordatario, (solo) originariamenteavversato e divenuto circostanza del tutto incompatibile con lo scenarioconseguibile in astratto dal ricorso del curatore.5. — Sussistono i presupposti, data l’evoluzione del contenzioso, perdisporre la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.6.

— Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice dell'impugnazionedeve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabilenei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione), e non anche della sua insussistenzaquando la pronuncia non rientri, come nel caso di specie, in alcuna dellepredette fattispecie (Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/06/2026.Il PresidenteMassimo Ferro