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Decreto — n. 22721/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 22721/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinct via decree following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff, Katia Pedercini, withdrew her appeal against the Second Instance Court of Brescia, while the opposing parties accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary as the procedural requirements for withdrawal were met.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; When a party formally withdraws an appeal and the opposing parties accept it, the court must declare the proceedings extinct without further substantive ruling.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings acceptance of withdrawal Supreme Court decree appeal dismissal procedural termination rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

cato Katia Pedercini-ricorrente-controRuggeri Roberta, Querini Franco, rappresentati e difesi dall'avvocatoMirella Giovanna Cartaino-controricorrenti-controCrell S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Finzi-controricorrente-nonché controlegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.844/2025 depositatail 25/08/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delleparti controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 5140/2026Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 22721/2026Data pubblicazione 06/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia delleparti controricorrenti P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/07/2026La Presidente TitolareMaria Acierno