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Decreto — n. 22717/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares case extinguished due to plaintiff's formal withdrawal under procedural code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 22717/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court formally declared the civil proceeding extinguished following the plaintiff's explicit withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by two lawyers, withdrew the lawsuit against the defendant association and the public prosecutor, who accepted this move. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, necessitating the termination of the case without further substantive analysis.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceeding, obviating any need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Withdrawal of Appeal Extinction of Proceedings Plaintiff's Dismissal Supreme Court Ruling abbandono del procedimento desistenza dall'azione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Tassone unitamenteall’avvocato Claudio Consolo-ricorrente-controAssociazione Codici - Centro Per I Diritti Del Cittadino, rappresentato edifeso dall'avvocato Ivano Giacomelli unitamente all’avvocato MarcelloPadovani-controricorrente-nonché controProcura Della Repubblica Presso La Corte d'Appello in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano n.871/2024 depositato il05/02/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 8682/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 22717/2026Data pubblicazione 06/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia dellaparte controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/07/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno