Cassation court declares case extinguished due to appellant's formal withdrawal accepted by all co-respondents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal, which was accepted by all co-respondents. The appellant, represented by Giovanni Sciangula and Andrea Scuderi, initiated a challenge against Spada, Angiolucci, Buscemi, Maugeri, Peluso, Aig Europe, and Ivan Bullo regarding a prior appellate judgment from Catania. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing the case to be terminated by decree without further substantive analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal, when accepted by all co-respondents, legally extinguishes the cassation proceedings without the need for further judicial determination on merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
n persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiovanni Sciangula unitamente all’avvocato Andrea Scuderi-ricorrente-controSpada Giacomo, Angiolucci Claudio, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiacomo Spada-controricorrenti-controBuscemi Agata, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Patane'-controricorrente-controMaugeri Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Patane'-controricorrente-controPeluso Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Peluso-controricorrente-controAig Europe Sa - Rappresentanza Generale Per Litalia in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AndreaNumero registro generale 2466/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 22713/2026Data pubblicazione 06/07/2026Ivan Bullo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1937/2023depositata il 13/11/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 06/07/2026La Presidente TitolareMaria Acierno