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Ordinanza — n. 22687/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal as inadmissible while rejecting incidental appeal due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22687/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because it was filed late, violating the twenty-day deadline required before the first hearing. The incidental appeal was rejected for failing to challenge the specific ratio decidendi regarding the dismissal of the same incidental appeal. Consequently, the main proceedings were extinguished, while the incidental appeal was declared inadmissible with costs awarded to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 343, comma 1, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and a subsequent incidental appeal must directly challenge the specific ratio decidendi of the lower court's ruling on that same inadmissibility to prevent the loss of the right to appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal procedural deadline incidental appeal ratio decidendi judicial finality costs allocation procedural defect anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 343, comma 1, c.p.c.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
— Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 133 c.p.c.
art. 133 c.p
— Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 133 c.p.c.
art. 327 c.p
44/2011” e pur potendosi desumere ipredetti dati dalla pec, con asseriti effetti pregiudizievoli perl’individuazione del termine per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c.4.2.
art. 156 comma 2 c.p
nonché nullità ex art. 156, comma 2, c.p.c.
art. 404 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., n. 4315 del 2020
Cass. n. 16179 del 2026
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Testo completo

ec.ordineavvocaticatania.it-controricorrente, ricorrente incidentale-nonché controdifeso dall'avvocato Antonio Mauro Pappalardo, PEC:antoniomauro.pappalardo@pec.ordineavvocaticatania.it,salvatoremariapappalardo@ordineavvocatiroma.org-controricorrente al ricorso principale e al ricorso incidentale-nonché controLitrico Angelo, Lorenti Giuseppe anche quale erede di Di Stefano Concetta-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1944/2021depositata il 11/10/2021;Numero registro generale 3315/2022Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 22687/2026Data pubblicazione 04/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere Paola Vella.1.

— Nel 2014 il curatore del Fallimento Aligest S.p.a. propose azionedi responsabilità ex art. 146 l.fall. contro Vittorio Prestifilippo, componentedel C.d.A. della società, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c. (per averomesso di sciogliere la società e chiederne il fallimento nonostante leingenti perdite, di compiere atti diretti alla conservazione dell’integrità delpatrimonio sociale, nonché per mancata e inattendibile tenuta dellacontabilità e mala gestio, consistita nella concessione in conflitto diinteressi di un finanziamento infruttifero a Geneco s.r.l., di cui eraamministratore unico, proprietaria al 99% delle azioni di Aligest S.p.a. edunque determinante nella ratifica dell’assemblea, in violazione dell’art.2391 c.c.) e contro Nunzio Roberto Vicino, Angelo Litrico e AntoninoVirgillito, componenti del collegio sindacale (ai sensi degli artt. 2393,2394, 2403, 2407 e 2409 c.c. per omessa vigilanza e mala gestio).1.1.

— Il Tribunale di Catania, all’esito di CTU, nella contumacia diLitrico e in contraddittorio con gli intervenuti Giuseppe Lorenti e ConcettaDi Stefano, accertò la responsabilità del Prestifilippo e dei sindaci, peromessa vigilanza, limitatamente alla concessione del prestito infruttifero inconflitto di interessi, e li condannò in solido al risarcimento dei danniquantificati in € 996.189,06 (pari al finanziamento non restituito).1.2. — I tre sindaci proposero appello, mentre l’amministratore, concomparsa di intervento adesivo depositata il 24.10.2019, richiamò ledifese di primo grado e aderì all’appello dei sindaci.1.3.

— Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diCatania ha dichiarato cessata la materia del contendete nei confronti diAntonino Virgillito, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivodi Vittorio Prestifilippo (in quanto depositato oltre il termine di venti giorniprima della prima udienza, ex art. 343, comma 1, c.p.c.), ha rigettatoNumero registro generale 3315/2022Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 22687/2026Data pubblicazione 04/07/2026l’appello di Nunzio Roberto Vicino e Angelo Litrico e li ha condannati insolido alla rifusione delle spese in favore del Fallimento Aligest.1.4.

— Nunzio Roberto Vicino, dopo aver impugnato la sentenza diappello (notificata il 25.11.2011) con ricorso per cassazione affidato a seimotivi (notificato il 21-24.1.2022), cui il Fallimento ha resistito concontroricorso, in data 15.5.2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e larinuncia è stata accettata dal curatore fallimentare in data 16.5.2024, concompensazione integrale delle spese.1.5. — Vittorio Prestifilippo ha proposto controricorso adesivo alricorso principale nonché ricorso incidentale (notificato il 4.3.2022)affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimento haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.

— Va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio con compensazionedelle spese, ex artt. 390 e 391 c.p.c., limitatamente al rapportoprocessuale fra il ricorrente principale e il controricorrente.2.1. — In data 15.5.2024 il ricorrente principale Nunzio Roberto Vicinoha infatti depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate, stantel’accordo transattivo raggiunto con il Fallimento Aligest, che il 16.5.2024ha depositato atto di accettazione della rinuncia, sempre a spesecompensate.3. — Viene invece esaminato il ricorso incidentale, avendo questaCorte chiarito che la rinuncia all’impugnazione principale non determinal’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva (Cass.

Sez. U., n. 8925del 2011; Cass. n. 8116 del 2022, Cass. n. 26064 del 2024), nontrovando applicazione in questa ipotesi la previsione dell’art. 334, comma2, c.p.c. poiché, non avendo la parte destinataria della rinuncia alcunpotere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione ditale ipotesi a quelle della inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esitoNumero registro generale 3315/2022Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 22687/2026Data pubblicazione 04/07/2026dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnanteprincipale (da ultimo, Cass. n. 16179 del 2026).3.1.

— Va altresì respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità oimproponibilità del ricorso incidentale, sollevata dal Fallimentocontroricorrente, poiché l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibileanche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro laparte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto chel'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principaleo da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass. Sez. U., n. 8486 del2024; conf., da ultimo, Cass. n. 1929 del 2026).4.

— Tuttavia, il ricorso incidentale risulta inammissibile in ragionedella stessa formulazione dei suoi motivi.4.1. — Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 133 c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.), in quanto la copia dellasentenza impugnata, comunicata dalla cancelleria con pec del 11.10.2021,pur recando la data della deliberazione (24.9.2021), non recherebbe incalce la data di pubblicazione, del deposito e della sottoscrizione di giudiceestensore, presidente e cancelliere, sebbene riporti la dicitura “depositatotelematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011” e pur potendosi desumere ipredetti dati dalla pec, con asseriti effetti pregiudizievoli perl’individuazione del termine per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c.4.2.

— Con il secondo si denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 344 e 404 c.p.c. nonché nullità ex art. 156, comma 2, c.p.c. (art.360, n. 3 e n. 4 c.p.c.) poiché la corte d’appello, dichiarando inammissibilela richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado,avrebbe in sostanza anticipato la decisione di qualificare l’intervento delPrestifilippo, con comparsa di costituzione del 24.10.2019, come appelloincidentale tardivo; il ricorrente incidentale chiede quindi a questa Corte distatuire che la finanziata Geneco s.r.l. era titolare di un diritto autonomoincompatibile con il decisum di primo grado e che quindi il propriointervento, quale amministratore di Geneco, sarebbe stato ammissibile exartt. 334 e 404 c.p.c., con la pretesa conseguenza che il diniego diNumero registro generale 3315/2022Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 22687/2026Data pubblicazione 04/07/2026ammissione avrebbe addirittura tolto alla sentenza i requisiti indispensabiliper il raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 2 c.p.c.4.3.

— Con il terzo mezzo il ricorrente incidentale lamenta l’omessoesame di fatto decisivo, con riguardo alla documentazione dell’ispezioneeseguita dalla Guardia di Finanza nel 1996-1997, prodotta solo nelgiudizio di appello in quanto asseritamente emersa da un parallelo giudiziopromosso nei suoi confronti dal Fallimento Aligest nel 2021 c.c. ex art.2497 c.c., in quanto amministratore di Geneco s.r.l. (insieme a TerranovaAngela, presidente e legale rappresentante di Aligest), con richiesta dicondanna al risarcimento per il medesimo finanziamento di € 996.189,06,donde la prospettata duplicazione di domande che lo legittimerebbe aproporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; l’assunto è che dallapredetta ispezione contabile sulla capogruppo Geneco e le consociate, tracui Aligest, sarebbe emerso che il finanziamento era stato restituito,mentre la curatela non aveva provato la mancata restituzione.4.4.

— Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2949, comma 2, c.c. sul rilievo che l’eccezione di prescrizionesollevata dai sindaci non è stata accolta, ma l’azione sarebbe prescritta,perché la presunzione di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza dellaprescrizione e la dichiarazione di fallimento vale iuris tantum, e sarebbestato accertato che il capitale della Aligest è andato effettivamenteperduto tra il 1996 e il 2002 (pag. 14 della sent. Tribunale di Catania);pertanto, sia per i sindaci quanto per l’amministratore la prescrizione nondecorrerebbe dalla data di dichiarazione di fallimento, ma dal momentodella oggettiva percepibilità (e non effettiva conoscenza) da parte deicreditori dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti.4.5.

— Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2220 c.c., per avere la stessa curatela fallimentareammesso di non disporre della documentazione contabile relativa alfinanziamento in questione, risalente a venti anni prima del fallimento,con conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla stessagravante.Numero registro generale 3315/2022Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 22687/2026Data pubblicazione 04/07/20265. — L’inammissibilità del ricorso incidentale discende dal fatto chenessuno dei motivi sopra riportati aggredisce la specifica e dirimente ratiodecidendi con la quale la corte distrettuale ha dichiarato inammissibilel’appello incidentale del ricorrente, in quanto proposto con comparsadepositata tardivamente rispetto alla prima udienza.Non viene qui in rilevo la correttezza di tale statuizione, bensì la suacapacità di sorreggere ex se la decisione impugnata, che vieneimpropriamente lambita solo nel secondo motivo di ricorso, però inidoneoad impedirne il passaggio in giudicato, in quanto per lo più eccentricorispetto al thema decidendum e di impervia comprensibilità, incentratocom’è a far valere il ruolo di amministratore della finanziata Geneco s.r.l.,quando nel presente giudizio il ricorrente incidentale è parte solo edesclusivamente quale amministratore di Aligest s.p.a.5.1.

— È superfluo, allora, soffermarsi sulla irrilevanza, prima ancorache infondatezza, del primo motivo, non essendo in questione la tardivitàdel ricorso incidentale, così come sul mancato rispetto dei canoni dell’art.360 n. 5 c.p.c. del terzo, sulla tardività dell’eccezione di prescrizioneveicolata dal quarto e sulla genericità delle censure contenute nel quinto.6. — In conclusione, va disposta l’estinzione parziale del giudiziolimitatamente al ricorso principale, senza l’obbligo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, poiché la rinuncia al ricorso non rientra nelle ipotesipreviste dalla norma di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass.

Sez. U., n. 4315 del 2020; da ultimo, Cass. n.16179 del 2026).7. — Alla inammissibilità del ricorso incidentale segue invece lacondanna alle spese del giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente, liquidate come da dispositivo, oltre al cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:Numero registro generale 3315/2022Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 22687/2026Data pubblicazione 04/07/2026- dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorsoprincipale, con compensazione integrale delle spese del giudizio dilegittimità nei confronti del controricorrente;- dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Vittorio Prestifilippo e locondanna al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente