Cassation court dismisses claim of procedural nullity due to valid service on heirs, allowing trial continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's claim that the trial was nullified due to late service on the deceased defendant's heirs. While the lower court declared the initial action inadmissible, the Supreme Court found that subsequent service on individual heirs validly established the adversarial relationship. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to properly address the liability claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 300 c.p.c.; Art. 303 c.p.c.: The declaration of interruption of proceedings due to lack of valid service does not render subsequent acts null if later service on heirs validly established the adversarial relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
fesi dall'avvocato Lucio Francario unitamente all’avvocato Alba Torrese,domicilio digitale: luciofrancario@ordineavvocatiroma.orgalbatorrese@ordineavvocatiroma.org-controricorrenti-nonché controTevere Audiovisivi S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5747/2021depositata il 26/08/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dallaConsigliera Paola Vella.Numero registro generale 27796/2021Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 22686/2026Data pubblicazione 04/07/20261.
— Il Fallimento Nuove Produzioni s.r.l. ha proposto azione diresponsabilità contro la controllante Tevere Audiovisivi s.r.l. in liquidazione(già Rizzoli Audiovisivi s.p.a.) e Angelo Rizzoli (amministratore e titolaredel 98% del capitale sociale della controllante) chiedendo l'accertamentodella responsabilità della prima, ai sensi dell'art. 2497, commi 1 e 4 c.c.(quale esercente attività di direzione e coordinamento della fallita) nonchédel secondo, ai sensi dell'art. 2497, comma 2 c.c. (e in ogni caso anche aisensi dell'art. 2043 c.c.), quale concorrente e diretto beneficiario deglieffetti, chiedendone la condanna in solido, a risarcire al fallimento dellacontrollata il danno cagionato, pari ad almeno € 2.638.970,00.1.1.
— La citazione è stata notificata il 9.4.2013 presso la sede legaledella società convenuta e tentata in pari data presso la residenzaanagrafica di Angelo Rizzoli, che è ivi risultato “attualmente ricoveratoall’ospedale di Tor Vergata”.1.2. — All'udienza di prima comparizione del 11.2.2014 nessuno si ècostituito per i convenuti e, stante l'intervenuto decesso di Rizzoli Angeloin data 12.12.2013, nelle more del termine per la costituzione in giudizio,è stata dichiarata l'interruzione del processo.1.3. — Il giudizio è stato riassunto dal Fallimento con ricorso notificatoagli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio deldefunto, senza che gli stessi si siano costituiti.
Con comparsa del27.4.2015, si è invece costituito il curatore della cessio bonorum di RizzoliAngelo, che, tra l’altro, ha dato atto dell’accettazione dell’eredità conbeneficio di inventario da parte degli eredi Melania De Nichilo ved. Rizzoli,Andrea Rizzoli, Arrigo Rizzoli e Alberto Rizzoli.1.4. — Con ordinanza del 1.7.2015, il giudice, ritenendo che la notificadell'atto di riassunzione dovesse essere notificata singolarmente enominativamente a ciascuno degli eredi di Angelo Rizzoli, ha ordinato allacuratela attrice di rinotificare l'atto di riassunzione a ciascuno degli eredi,nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.Numero registro generale 27796/2021Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 22686/2026Data pubblicazione 04/07/20261.5.
— All’udienza del 7.12.2015 nessuno si è costituito per gli eredi,ma nelle more dell’udienza di precisazione delle conclusioni si è costituitatardivamente l’erede Melania De Nichilo, per eccepire, tra l’altro,l'estinzione del giudizio – stante la tardività della notifica del secondo attodi riassunzione ad uno degli eredi (Alberto Rizzoli, residente all'estero) – el’irrituale dichiarazione di interruzione con nullità degli atti successivi.1.6. — Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 11328/17,dichiarato inammissibile l'intervento della curatela della cessio bonorum diRizzoli Angelo, ha disatteso sia l’eccezione di illegittimità dell’interruzione,stante la validità degli atti compiuti nel contraddittorio delle partisuccessivamente alla riassunzione, quand’anche dichiarata in assenza deipresupposti (Cass. n. 7710/2000), sia l'eccezione di estinzione sollevatadalla De Nichilo – osservando che il mancato rispetto del termineperentorio fissato con l'ordine di rinnovazione della notificazione dell'attodi riassunzione era dipeso dalla circostanza che lo stesso giudice avevaassegnato il termine ex art. 163 bis c.p.c. da calcolare a ritrosodall'udienza del 7.12.2015, ma tale udienza, se consentiva il rispetto deltermine di 90 giorni (per le notifiche da effettuare in Italia) non consentivadi per sé il rispetto del termine di 150 giorni (per le notifiche da effettuareall'estero) – disponendo perciò la rimessione della causa sul ruolo per ilrinnovo della notificazione ad Alberto Rizzoli (poi rimasto contumace).1.7.
— Rinnovata la notificazione da parte del Fallimento, la causa èstata nuovamente trattenuta in decisione, e con sentenza definitiva n.17191/18 il Tribunale ha rigettato la domanda nei confronti della società el’ha accolta nei confronti di Angelo Rizzoli, condannando di conseguenzagli eredi Melania De Nichilo, Andrea Rizzoli, Arrigo Rizzoli e Alberto Rizzolial pagamento della somma complessiva di € 2.873.838.33.1.8. — Gli eredi hanno proposto appello, per eccepire nuovamente lanullità della tardiva notificazione dell'atto di riassunzione ad AlbertoRizzoli, con conseguente estinzione del giudizio, nonché l’irritualeinterruzione del processo, con conseguente nullità degli atti compiuti dopol'udienza di comparizione dell'11.2.2014.Numero registro generale 27796/2021Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 22686/2026Data pubblicazione 04/07/20261.9.
— La Corte d’appello di Roma, premesso che tra i coeredi,trattandosi di cause inscindibili, la riserva di impugnazione espressa dallacoerede De Nichilo ha conservato in capo agli altri coeredi il potere diimpugnazione, poi esercitato, ha riformato la decisione di primo grado,dichiarando la domanda inammissibile, sulla base dei seguenti rilievi:i) l’interruzione è stata dichiarata in assenza dei presupposti ex art. 299c.p.c., poiché la morte del convenuto Angelo Rizzoli è intervenutasuccessivamente ad un tentativo di notifica non andato a buon fine (Cass.14360/2013, riguardante però il caso di notifica a persona già deceduta) equando ancora non si era instaurato un valido rapporto processuale col decuius su cui potesse esplicarsi l'effetto interruttivo (Cass. n. 20867/2019ove però non vi era stata declaratoria di inammissibilità della domanda,bensì di nullità del giudizio con rimessione in primo grado ex art. 354comma 1 c.p.c. a fronte di una notifica di citazione in prevenzione fattaagli eredi collettivamente e impersonalmente);ii) il principio affermato da Cass. 7710/2000 ("La dichiarazione diinterruzione del processo, emessa erroneamente per difetto delpresupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c. non comporta la nullità degli attisuccessivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delleparti nel rispetto del contraddittorio con le altre”) riguarda solo l’ipotesi diirrituale dichiarazione dell'evento interruttivo o irrituale acquisizione dellarelativa conoscenza, e non anche dell’insussistenza del presupposto dellavalida instaurazione di un rapporto processuale;iii) un valido rapporto processuale non poteva dirsi instaurato nemmenograzie alla rituale notifica alla società convenuta, trattandosi di causescindibili e autonome e non a litisconsorzio necessario (Cass. 8123/2020);iv) deve quindi ritenersi inesistente la notifica in riassunzione agli eredi(sebbene contenente la trascrizione integrale della citazione), dapprimaimpersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius (giugno 2014) epoi, iussu iudicis singolarmente nelle rispettive residenze (agosto 2015);v) di qui la nullità della prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi,nei cui confronti occorreva semmai instaurare un novum iudicium.Numero registro generale 27796/2021Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 22686/2026Data pubblicazione 04/07/20262.
— Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, illustrato da memoria, cui i coeredi beneficiati Melania De Nichiloved. Rizzoli, Andrea Rizzoli, Arrigo Rizzoli e Alberto Rizzoli hanno resistitocon controricorso, parimenti illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degliarticoli 299, 111, 156 e 157 c.p.c. per avere la corte di appello, incontrasto con il principio generale di conservazione degli effetti degli attiprocessuali, considerato la dedotta inosservanza dell’art. 299 c.p.c.
–stante la dichiarazione di interruzione del processo alla prima udienza, peril sopravvenuto decesso del convenuto Angelo Rizzoli, non ancoraraggiunto da valida notifica dell’atto di citazione – quale fonte, in re ipsa,di una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesadegli eredi, così confondendo una nullità processuale sanabile – e in effettisanata dalla notifica di identico atto di citazione ai contraddittori succedutinella posizione del defunto, a seguito dell’ordine impartito dal giudice, concostituzione in giudizio di una dei coeredi (Melania De Nichilo ved.
Rizzoli)– con un preteso vizio di inesistenza della notifica dell’atto processuale(notifica del ricorso in riassunzione) compiuto dopo l’interruzione.2.2. — Con il secondo mezzo si deduce la violazione degli artt. 163,164 e 303 c.p.c., per non avere la corte distrettuale ricondotto il decessodel convenuto Angelo Rizzoli, prima di una valida notifica dell’atto dicitazione, a una nullità ex art. 163, comma, n. 2, c.p.c., sanabile (e ineffetti sanata) attraverso l’ordine di rinnovazione del giudice (equiparabileall’ordine ex art. 164 c.p.c.) e la notifica agli eredi dell’atto di citazione(trascritto nel ricorso in riassunzione), piuttosto che a un’ipotesi diinesistenza giuridica della citazione e degli atti processuali successivi,ovvero a una nullità insanabile, posto che anche nel più grave caso diomissione o assoluta incertezza del convenuto la nullità è sanabile ex tuncdalla costituzione del convenuto o dalla rinnovazione ex art. 164 c.p.c.3.
— Il primo motivo è fondato nel senso che segue e va accolto conassorbimento del secondo.Numero registro generale 27796/2021Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 22686/2026Data pubblicazione 04/07/20263.1. — L’errore della decisione impugnata risiede non tanto nellepremesse giuridiche, quanto nella conseguenza che se ne è tratta, intermini di inammissibilità della domanda, alla luce del concreto iterprocessuale del giudizio, che ha visto alfine salvaguardato ilcontraddittorio nei confronti degli eredi di uno degli originari convenuti.3.2.
— In fatto si è visto che il giudice istruttore ha dichiaratol’interruzione del processo per morte del convenuto Angelo Rizzoli,avvenuta dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon finepresso la sua residenza anagrafica (dove lo stesso è risultato assente peressere ricoverato in ospedale).Si è visto anche che, pur trattandosi di cumulo di cause scindibili(responsabilità ex art. 2497 c.c. della società esercente attività didirezione e coordinamento e del suo amministratore come persona fisica)il giudice ha dichiarato l’interruzione dell’intero processo, senza separarela causa relativa alla società convenuta (sulla base del potere in effetti alui riservato:
Cass. Sez. U., n. 15142 del 2007; cfr. da ultimo Cass. n.28384 del 2025, Cass. n. 29021 del 2025), nei cui confronti, invece, lanotifica si era ritualmente perfezionata, e che era rimasta contumace.3.3. — Ora, non vi è dubbio che l’interruzione del processo sia statadichiarata in difetto del presupposto della litispendenza nei confronti delconvenuto Angelo Rizzoli, in quanto non ancora raggiunto dalla notificadella citazione, e che questo ha comportato in astratto la nullità dellainterruzione e della conseguente riassunzione del processo, appunto perdifetto del predetto presupposto.3.4.
— Tuttavia, il punto dirimente è che la riassunzione, dopoessere stata irritualmente notificata, ai sensi dell’art. 303, comma 2,c.p.c., collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domiciliodel defunto, è stata poi rinnovata, iussu iudicis, ai singoli eredipersonalmente.In tal modo, la seconda notifica in riassunzione ha raggiunto lo scopo diNumero registro generale 27796/2021Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 22686/2026Data pubblicazione 04/07/2026nella loro qualità di eredi dell’originario convenuto, che la corte d’appelloha ritenuto (giustamente) imprescindibile, ma realizzabile solo attraversol’instaurazione di un ulteriore novum iudicium.La notifica effettuata personalmente agli eredi dell’atto di riassunzioneriproduttivo del contenuto della originaria citazione rappresenta l’atto cheha determinato il raggiungimento dello scopo di attuare il contraddittoriosulla domanda risarcitoria, e quel raggiungimento dello scopo precludevala pronuncia di nullità, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.3.5.
— Proprio questa è l’essenza del principio affermato da Cass.,Sez. 1, n. 7710 del 2000, in base al quale «la dichiarazione di interruzionedel processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiestodall'art. 300 c.p.c., non comporta la nullità degli atti successivi delprocesso, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nelrispetto del contraddittorio con le altre» (cfr. Cass. Sez. 3, m. 24546 del2009). Principio in effetti applicato dal tribunale e che invece la corted’appello, errando, ha inteso riduttivamente, circoscrivendolo alle soleipotesi di irrituale dichiarazione dell'evento interruttivo o acquisizione dellarelativa conoscenza, quando invece esso conserva la sua validità in tuttele ipotesi di insussistenza dei relativi presupposti, inclusa quella,verificatasi nel caso in esame, di insussistenza di una valida instaurazionedel rapporto processuale con la parte colpita dall’evento interruttivo.Viene affermato il seguente principio di diritto:“La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente indifetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c., come nel caso didichiarazione di interruzione del giudizio in difetto di valida instaurazionedel rapporto processuale con la parte colpita dall’evento interruttivo, noncomporta la nullità degli atti successivi del processo che sia statoritualmente proseguito su impulso di una delle parti, nel rispetto delcontraddittorio con le altre”.Numero registro generale 27796/2021Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 22686/2026Data pubblicazione 04/07/20263.6.
— Da ultimo si sottolinea che il precedente di Cass. n. 20867 del2019, evocato dalla corte distrettuale, non corrobora affatto la decisioneimpugnata.Secondo il principio lì affermato, «E' nulla la notifica, eseguita ai sensidell'art. 139, commi 3 e 4, c.p.c., che si è completata con la spedizioneavvenuta dopo la morte del destinatario e, comunque, dopo l'udienza dicomparizione delle parti, dovendosi escludere in tal caso la regolarecostituzione del rapporto processuale; ne consegue l'invalidità dellanotifica dell'atto in riassunzione effettuata ai sensi dell'art. 303, comma 2,c.p.c., prevista, invece, in ipotesi tassative a condizione che il processo siavalidamente instaurato nei confronti della parte originaria,successivamente deceduta.
Gli eredi rimasti contumaci possono appellarela sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Cassazione,deve dichiarare la nullità del giudizio e rimettere le parti ex art. 354comma 1 c.p.c. davanti al primo giudice».In quel caso, l’esito corretto del giudizio è stato individuato non già in unachiusura del processo in rito – come nel caso in esame, con la declaratoriadi radicale inammissibilità della domanda – ma nella dichiarazione dinullità del giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice, ai sensidell’art. 354, comma 1, c.p.c., proprio perché è stata ritenuta invalida, manon inesistente, la notifica di una citazione in prevenzione fatta (lì solo)agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio deldefunto; ipotesi dichiarata del tutto eccezionale ed applicabile «acondizione che il processo sia stato validamente instaurato nei confrontidella parte originaria, successivamente deceduta (Cass. 427/1967)».Ma appunto, come detto, nel caso in esame la notifica in riassunzione èstata effettuata anche personalmente e singolarmente agli eredi, cosa cheha determinato l’attivazione del contraddittorio nei loro confronti tale daescludere la possibilità di una chiusura in rito del processo per violazionedel contraddittorio.4.
— La sentenza impugnata va quindi cassata per quanto diragione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,Numero registro generale 27796/2021Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 22686/2026Data pubblicazione 04/07/2026per l’esame della domanda, oltre che per la statuizione sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia allaCorte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente