Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22556/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal extinguished due to joint withdrawal by plaintiff and municipality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22556/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint withdrawal of the main and incidental appeals by the plaintiff and the Municipality of Nereto. The parties submitted a joint act of renunciation and acceptance of each other's withdrawal, which was duly authorized by the municipal council. Consequently, no further judgment on the merits or costs was rendered as the procedural prerequisites for additional fees were not met.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 375, comma 2; Art. 380 bis.1 c.p.c.; The appeal is extinguished when the parties jointly withdraw the main and incidental appeals, rendering the litigation process terminated without substantive ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of appeal extinction of litigation incidental appeal municipal authorization Cassation procedure joint renunciation procedural termination rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375, comma 2 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater
30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015
Sez. U, n. 4315/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ll'avvocato Giuseppe Fagotti– ricorrente –controCOMUNE DI NERETO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1240/2023depositata il 07/08/2023.Numero registro generale 3561/2024Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 22556/2026Data pubb licazion e 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 giugno2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;Rilevato che:− SERAFINA DE GREGORIIS ha proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1240/2023depositata il 7 agosto 2023;− il COMUNE DI NERETO ha resistito con controricorso e propostoricorso incidentale− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.− in data 16 giugno 2026 (da parte del procuratore della ricorrenteprincipale) ed in data 18 giugno 2026 (da parte del procuratoredel ricorrente incidentale) è stato depositato “atto congiunto dirinuncia al ricorso, al ricorso incidentale, contestuali accettazioni”,con il quale le parti, congiuntamente, hanno dichiarato dirinunciare al ricorso – principale ed incidentale – rispettivamenteproposto e di accettare la rinuncia dell’altra parte, a spesecompensate;− l’atto congiunto è sottoscritto sia dalle parti sia dai rispettiviprocuratori;− la rinuncia da parte del Sindaco del COMUNE DI NERETO risultaaltresì regolarmente autorizzata con Deliberazione della GiuntaComunale n. 62 del 13 giugno 2026, prodotta in atti;Ritenuto che:− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese;− non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24Sez.

S1 - R.G. 3561/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 3561/2024Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 22556/2026Data pubb licazion e 01/07/2026dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misurasi applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o dellasua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6,Ordinanza n. 6888 del 2015) e - trattandosi di misura eccezionalecon finalità preventivo-deterrente (Cass.

Sez. U, Sentenza n.4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass.sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che lasua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra inalcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U,Sentenza n. 4315 del 20/02/2020), senza che tuttavia si debbarendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo,non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame(Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 giugno2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez.

S1 - R.G. 3561/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 3 di 3