Italian Court dismisses appeal due to joint withdrawal of lawsuit by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following a joint withdrawal of the main and incidental lawsuits by both parties. The municipality of Nereto filed an appeal against a lower court ruling, while Serafina De Gregoriis filed a counter-appeal, but both sides subsequently submitted a joint act of renunciation. The court ruled that since the proceedings were voluntarily abandoned by all involved, no further judgment on the merits or costs was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 2, and Art. 380 bis.1, c.p.c.; The judgment of the Court of Cassation becomes extinct when the parties jointly withdraw the main and incidental appeals, rendering any further procedural measures unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o Pietro Referza– ricorrente –controSERAFINA DE GREGORIIS, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiovanni Arieta unitamente all'avvocato Giuseppe Fagotti– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1909/2021depositata il 23/12/2021.Numero registro generale 597/2023Numero sezionale 2921/2026Numero di raccolta generale 22555/2026Data pubb licazion e 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 giugno2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;Rilevato che:− il COMUNE DI NERETO ha proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1909/2021depositata il 23 dicembre 2021;− SERAFINA DE GREGORIIS ha resistito con controricorso eproposto ricorso incidentale;− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.− in data 16 giugno 2026 (da parte del procuratore della ricorrenteincidentale) ed in data 18 giugno 2026 (da parte del procuratoredel ricorrente principale) è stato depositato “atto congiunto dirinuncia al ricorso, al ricorso incidentale, contestuali accettazioni”,con il quale le parti, congiuntamente, hanno dichiarato dirinunciare al ricorso – principale ed incidentale – rispettivamenteproposto e di accettare la rinuncia dell’altra parte, a spesecompensate;− l’atto congiunto è sottoscritto sia dalle parti sia dai rispettiviprocuratori;− la rinuncia da parte del Sindaco del COMUNE DI NERETO risultaaltresì regolarmente autorizzata con Deliberazione della GiuntaComunale n. 62 del 13 giugno 2026, prodotta in atti;Ritenuto che:− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese;− non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24Sez.
S1 - R.G. 597/2023 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 597/2023Numero sezionale 2921/2026Numero di raccolta generale 22555/2026Data pubb licazion e 01/07/2026dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misurasi applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o dellasua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6,Ordinanza n. 6888 del 2015) e - trattandosi di misura eccezionalecon finalità preventivo-deterrente (Cass.
Sez. U, Sentenza n.4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass.sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che lasua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra inalcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U,Sentenza n. 4315 del 20/02/2020), senza che tuttavia si debbarendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo,non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame(Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 giugno2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez.
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