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Ordinanza — n. 22551/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking appellate court's factual assessment of execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22551/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's findings. The appellant argued that the appellate court incorrectly failed to recognize the existence of a pending execution procedure, citing first-instance judgments and land registry records as proof. The court ruled that the appeal constituted an impermissible attack on the prudent evaluation of evidence by the court of merit.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c. establishes that an appeal is inadmissible when it attacks the prudent evaluation of evidence or the factual findings of the court of merit without sufficient legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal prudent evaluation of evidence factual findings execution proceedings appellate court review rinuncia all'espropriazione aggiudicazione di appalto comunale indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
civ.RAGIONI DELLA DECISIONE8.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod.
Art. 2697 c.c.
Art. 2699 c.c.
Art. 115 c.p.r.
Art. 116 c.p.r.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 380-bis cod. proc. civ
con controricorso illu-strato da memoria, nel quale concludono per l'inammissibilità e, comun-que, per l'infondatezza dell'impugnazione.Il Comune di Pagani e Carmela Nacchia sono rimasti meramente inti-mati.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod.
art. 2912 cod. civ
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Testo completo

residente in Pa-gani, alla via Macinanti n. 2 (C.F. NCC FVN 46A07 G230Z), ‒ rappr.to e di-feso – in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Carmine Giorda-no (CF GRD CMN 70A11 L259D) unitamente al quale elett.te domicilia inRoma al viale Giulio Cesare n. 109 presso l'avv. Isaia Sales (CF SLS SIA81TI0 F912K) (Studio Legale D'Andrea), il quale difensore dichiara di volerricevere le comunicazioni del seguente procedimento al seguente indirizzodi posta elettronica certificata PEC: c.giordano70@avvocatinocera-pec.itovvero al seguente fax 08118824414.RicorrentecontroD'Auria Nicola, nato a Pagani (SA) il 09/12/1955 ed ivi residente alla ViaNazionale n. 4, cod. fisc.

DRA NCL 55T09 G230S, e Multiservizi Ideas.r.l., in persona del rapp.te legale p.t. D'Auria Nicola, con sede in Castel-lammare di Stabia (NA) alla via Napoli, n. 346, cod. fisc. 03949821213,entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato allegato al controricor-Numero registro generale 10364/2021Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 22551/2026Data pubblicazione 01/07/2026so, dall'avv. Giovanni Severino (fax 081/915956) – PEC: g.severino@av-vocatinocera-pec.it, cod. fisc: SVR GNN 77A02 G230V, presso il cui studioelettivamente domicilia in Pagani (SA) alla Via Taurano, n. 29, ComplessoResidenziale Futura Fabbr.

D.Controricorrentinonché controComune di Pagani, Nacchia Carmela.Intimatiavverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n° 110 depositata il 4febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026dal consigliere Luciano Varotti.1.- Lucia D'Auria – premesso che il Comune di Pagani con Delibera n°128 del 19 dicembre 1989 aveva adottato il Piano degli insediamenti pro-duttivi; che, emesso il Decreto di occupazione d'urgenza n° 1 del 22 gen-naio 2003, il successivo 20 febbraio venivano occupate le particelle n°1633 e 1634 di proprietà di essa attrice; che il 18 marzo 2003 venivaemesso il Decreto di occupazione d'urgenza n° 2, con cui veniva anche fis-sata l'indennità spettante alla proprietà; che, nondimeno, il Comune nonaveva mai pagato alcunché – tutto ciò premesso, conveniva in giudiziol'Ente locale davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendone la con-danna al pagamento di euro 734 mila a ristoro dell'occupazione legittimaed illegittima.2.- Per quanto qui rileva, il convenuto eccepiva che la D'Auria, a mez-zo del suo procuratore, Nicola D'Auria, il 22 luglio 2005 aveva stipulato unaccordo, col quale accettava l'indennizzo di euro 179.727,00 per l'ablazio-ne dei due suoli: somma da compensare col valore di una piccola particel-Numero registro generale 10364/2021Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 22551/2026Data pubblicazione 01/07/2026la necessaria a completare il lotto 5 del comparto B, già assegnato allaMultiservizi Idea s.r.l.Con la stessa scrittura la D'Auria, sempre per mezzo del procuratore,rinunciava a qualsiasi azione nei confronti del Comune.Tanto premesso, il convenuto concludeva per il rigetto della domandae, in subordine, per la chiamata in causa di Nicola D'Auria, dal quale pre-tendeva di essere manlevato in caso di riconosciuta inefficacia della procu-ra conferita da Lucia D'Auria.3.- Il terzo chiamato, Nicola D'Auria, concludeva per il rigetto delladomanda di manleva formulata nei suoi confronti ed eccepiva, inoltre, ildifetto di legittimazione attiva dell'attrice, in ragione del vincolo pignorati-zio esistente sui beni sin dal 1993 nell'ambito della procedura esecutiva n°459/1994.4.- Interveniva, quindi, in causa la Multiservizi s.r.l., aderendo alle di-fese di Nicola D'Auria.A seguito del decesso dell'attrice, proseguiva il giudizio l'erede, Fiora-vante Nacchia, costituendosi all'udienza dell'11 febbraio 2015, mentre l'al-tra coerede, Carmela Nacchia, rimaneva contumace, benché chiamata adintegrare il contraddittorio.5.- Istruita la causa a mezzo c.t.u., il Tribunale osservava che i suolidella D'Auria erano colpiti da pignoramento e che, pertanto, l'indennità perl'occupazione dei beni, parificabile ai frutti civili ritratti dal godimento dellacosa, spettavano al custode nominato nell'ambito dell'esecuzione forzata.Quanto all'indennizzo per la perdita della proprietà (a seguito dell'irre-versibile trasformazione del suolo), la D'Auria, a mezzo del suo procurato-re, con atto valido, efficace e senza alcun abuso del potere rappresentati-vo, aveva accettato la somma di euro 179.727,00, dalla quale detrarre ilcosto di acquisizione di altro fondo e gli oneri di urbanizzazione per l'inter-vento edilizio su tale area, con la conseguenza che il residuo credito am-montava ad euro 94.596,80.Numero registro generale 10364/2021Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 22551/2026Data pubblicazione 01/07/2026Il Tribunale dichiarava, quindi, assorbita la domanda di manleva for-mulata dal Comune.Spese di parte attrice a carico del Comune, in ragione della soccom-benza di quest'ultimo, e spese del chiamato Multiservizi Idea s.r.l. a caricosolidale di parte attrice e del Comune, dato che la chiamata in causa, seb-bene formalmente effettuata dal Comune di Pagani, era stata in realtà de-terminata dal tenore delle difese svolte dall'attrice.6.- Il gravame di Fioravante Nacchia veniva parzialmente accolto dellaCorte d'appello di Salerno con la sentenza indicata in intestazione.Era fondato il primo motivo, col quale l'appellante aveva dedotto lanullità della chiamata in causa formulata dal convenuto Comune nei con-fronti di Nicola D'Auria.Infatti, il Comune era incorso nella decadenza dal diritto di chiamare incausa il terzo, in quanto nella comparsa di risposta aveva omesso di chie-dere lo spostamento della prima udienza.Ne derivava la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cuila parte attrice era stata condannata in solido col Comune alla rifusionedelle spese nei confronti del terzo chiamato.L'appello era, invece, infondato nel resto.Infatti, sul secondo mezzo, osservava la Corte che la procedura esecu-tiva n° 459/1994 era stata più volte citata in causa, ma non provata e lasua pendenza risultava smentita dalla visura rilasciata dalla Conservatoriadei RRII del 25 maggio 2010, dalla quale non risultavano trascrizioni con-tro Lucia D'Auria.Il terzo motivo era, per contro, infondato nella parte in cui deduceva lacarenza di legittimazione attiva del procuratore Nicola D'Auria, essendopianamente valida la procura speciale rilasciata a mezzo dell'atto notaio DiMartino del 19 novembre 2001 (rep. n° 101764, racc. n° 7489) da LuciaD'Auria a Nicola D'Auria, revocata innanzi al notaio Trotta il 17 marzoNumero registro generale 10364/2021Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 22551/2026Data pubblicazione 01/07/20262010, dunque ben dopo la stipula dell'accordo del 22 luglio 2005, forma-lizzato, pertanto, senza alcun abuso di poteri rappresentativi.La quarta doglianza, concernente l'illegittima compensazione del corri-spettivo con gli oneri urbanistici, era nuova e, dunque, inammissibile.In conclusione, la Corte accoglieva l'appello limitatamente alla deca-denza del diritto del Comune di chiamare in causa Nicola D'Auria, provve-dendo, quindi, ad una nuova liquidazione delle spese di lite dei due graditra il Comune e Nicola D'Auria e compensando le spese del grado tra le re-stanti parti.7.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione Fiora-vante Nacchia, affidando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria (conla quale viene prodotta la sentenza Tar Campania – Seconda sezione stac-cata di Salerno n° 447/2024).Resistono Nicola D'Auria e Multiservizi Idea s.r.l. con controricorso illu-strato da memoria, nel quale concludono per l'inammissibilità e, comun-que, per l'infondatezza dell'impugnazione.Il Comune di Pagani e Carmela Nacchia sono rimasti meramente inti-mati.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE8.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod. proc.civ., il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione degliartt. 2913 e 2915 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 590 del codicedi rito.La Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la legittimazio-ne attiva della mandante e conseguentemente del suo procuratore, NicolaD'Auria, anziché dichiararne la totale carenza di legittimazione attiva,Numero registro generale 10364/2021Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 22551/2026Data pubblicazione 01/07/2026dunque, non solo in relazione all'indennità di occupazione, ritenuta, nellaspecie, competere al custode ex art. 2912 cod. civ. e 559 cod. proc. civ.9.- Il mezzo è inammissibile.È noto, infatti, che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366n° 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360 n° 3 dello stesso codice, di indicare – a pena d'inammissibilità dellacensura – le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella decisione impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precet-to normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individua-re, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con es-sa (per tutte:

Cass. sez. I, 3 gennaio 2025, n° 78, con menzione di altriprecedenti).Ora, sol che si legga la censura formulata dal ricorrente è agevole no-tare che essa ripropone apoditticamente il tema della totale carenza di le-gittimazione attiva della mandante e del suo procuratore, senza farsi cari-co di spiegare perché la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale,in punto di validità della procura e dell'accordo 22 luglio 2005 sottoscrittocol Comune (sentenza pagine 9-10), sarebbe erronea.In ogni caso le norme citate nel mezzo (artt. 2013 e 2915 cod. civ.)non limitano i diritti di disposizione del bene pignorato, sebbene tali attisiano, come riferiscono le norme stesse, inopponibili al pignorante ed agliintervenuti nel giudizio esecutivo.10.- Col secondo mezzo, formulato, ancora, in base all'art. 360 n° 3cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1711, 1388, 1398 e 1241 cod. civ.La Corte avrebbe erroneamente omesso di rilevare che il procuratoredi Lucia D'Auria era privo del potere di acconsentire alla compensazioneNumero registro generale 10364/2021Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 22551/2026Data pubblicazione 01/07/2026della somma pattuita nell'accordo 22 luglio 2005 in favore della proprieta-ria col controcredito che il Comune aveva nei confronti della MultiserviziIdea s.r.l., il cui legale rappresentate era Nicola D'Auria.La Corte, esaminando il quarto motivo di impugnazione, avrebbe di-chiarato la questione nuova, senza avvedersi che il giudizio di appello è acritica libera e che non si era trattato di una domanda nuova, ma di unmotivo di gravame, connesso al terzo mezzo, col quale era stato dedottol'abuso dei poteri rappresentativi, desumibile dal fatto che Nicola D'Auriasi era presentato, nel rapporto col Comune, come amministratore unicodella Multiservizi Idea s.r.l. e come proprietario dei suoli, senza spenderemai il nome della mandante.La violazione delle norme indicate nella rubrica del mezzo, inoltre, sa-rebbe resa evidente dalla nota del custode del 30 ottobre 2008.11.- Il motivo è per più ragioni inammissibile.Anzitutto la Corte ha ritenuto il mezzo inammissibile, in quanto nuovo.Sicché il ricorrente avrebbe dovuto, anzitutto, censurare adeguata-mente tale snodo motivazionale, contestando l'affermazione di novità fattadalla Corte d'appello: e tale contestazione avrebbe dovuto essere svoltamediante la trascrizione degli atti di causa di primo e secondo grado con-tenenti l'introduzione della questione davanti al primo giudice e la sua ri-proposizione davanti a quello di secondo grado.Nulla di tutto ciò è contenuto nel motivo, che, pertanto, appare inam-missibile.Nel resto il motivo consiste nella critica, peraltro del tutto generica epriva della trascrizione dei documenti, al materiale istruttorio prudente-mente valutato da giudici di merito.Ne deriva che il mezzo è inammissibile anche in parte qua.Da ultimo, il riferimento alla nota del custode 30 ottobre 2008 è privadi chiarezza e costituisce comunque un ulteriore elemento di novità, nonessendo menzionata nella sentenza della Corte territoriale.Numero registro generale 10364/2021Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 22551/2026Data pubblicazione 01/07/202612.- Col terzo motivo, questa volta formulato in base all'art. 360 n°5 cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione de-gli artt. 2697 e 2699 cod. civ. con conseguente violazione degli artt. 115 e116 del codice di rito.Il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto non provatala pendenza della procedura esecutiva n° 459/1994, nonostante la sussi-stenza di essa risultasse a) dalla sentenza di primo grado (pagina 8); b)dalla visura dei registri immobiliari allegata alla perizia di stima;

c) dalleprove legali versate in atti nel fascicolo di primo grado del Comune di Pa-gani, fatte proprie dal ricorrente e dimesse nel fascicolo di secondo grado.13.- Il mezzo è inammissibile al pari di precedenti.Il fatto che la Corte abbia disatteso quanto asserito nella sentenza diprimo grado circa la pendenza della procedura esecutiva (profilo sub a)non ha, ovviamente, alcun rilievo, dato che la censura, per come è formu-lata, si risolve in una apodittica (e totalmente infondata) affermazione del-la prevalenza ex se dell'accertamento compiuto dal primo giudice rispettoa quello del secondo, con conseguenze irrazionali facilmente intuibili nelsistema delle impugnazioni.Quanto ai profili sub b) e c), essi consistono in una inammissibile criti-ca del materiale istruttorio prudentemente apprezzato dal giudice del me-rito, il quale, peraltro, ha ben chiarito (con un passaggio che non è statocensurato) che “dalla prodotta visura del 25.5.2010, effettuata alla Con-servatoria dei RR II di Salerno, non risultano trascrizioni contro la sig.ra D'Auria Lucia” (sentenza pagina 11).14.- In conclusione, il ricorso va dichiarato nel complesso inammissibi-La reiezione del gravame consente di ritenere assorbite le eccezioni diinammissibilità formulate dai resistenti costituiti alle pagine 5-6 del con-troricorso.Numero registro generale 10364/2021Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 22551/2026Data pubblicazione 01/07/202615.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna (non pre-clusa dal provvedimento di ammissione al PSS del Consiglio dell'Ordinedegli avvocati di Nocera Inferiore, datato 8 luglio 2010) alla rifusione dellespese di lite in favore dei resistenti costituiti, Nicola D'Auria e MultiserviziIdea s.r.l., la cui liquidazione va fatta in base al valore della lite (euro 639mila, pari alla differenza tra la pretesa del ricorrente, euro 734 mila, equanto già riconosciuto nel giudizio di merito, euro 95 mila).Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorren-te, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifonde-re ai resistenti costituiti le spese del presente grado, che liquida in euro15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso for-fettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dàdel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 7 maggio 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino