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Decreto — n. 22535/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to request accelerated decision within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 22535/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request an accelerated decision within the required forty-day period. The appellant, represented by Giuseppe Musacchio, challenged a lower court ruling against INVITALIA SPA but did not utilize the procedural mechanism for expedited review. Consequently, the court applied the statutory rule that such silence constitutes a waiver, ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request an accelerated decision within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the losing party bearing the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated decision procedure waiver by silence extinction of proceedings litigation costs allocation Cassazione appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, cod. proc. civ.
380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art.
d.m. n° 55 del 2014
391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 5,3 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificatodal d.m.
d.m. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come modificatodal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fasedecisionale.
art. 380-bis cod. proc.civ

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Testo completo

tenza il 29.4.1971, c.f.VGLFNC71D24G942B, rappresentato e difeso dall’Avv. GiuseppeMusacchio (c.f. MSCGPP65C24L532D), in virtù di procura specialesu foglio separato in calce al ricorso, con elezione di domicilio digi-tale al seguente indirizzo PEC musacchio.giuseppe @ cert.ordineav-vocatipotenza.it, ovvero in Roma alla via Pinerolo n.22 presso lostudio dell’Avv. Domenico Cirigliano.RicorrentecontroINVITALIA SPA – AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONEDEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA - , consede in Roma, via Calabria n. 46, P. Iva e C.F. 05678721001, inpersona del Responsabile della funzione “Affari Legali e Gover-nance” Valentina Lazzareschi (C.F.

LZZVNT75P47D403V), nata adEmpoli (FI) il 7 settembre 1975, rappresentata e difesa dall’Avv.Ignazio Abrignani (C.F.BRGGNZ58C21E974W) del Foro di Roma,giusta procura in calce al controricorso; il procuratore costituito di-chiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero diNumero registro generale 18686/2025Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 22535/2026Data pubblicazione 01/07/2026fax 06/3221261 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certi-ficata ignazioabrignani@ordineavvocatiroma.orgControricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 3686 deposi-tata in data 11.06.2025Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 5,3 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificatodal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fasedecisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alNumero registro generale 18686/2025Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 22535/2026Data pubblicazione 01/07/2026rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-buto previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 30 giugno 2026.Il consigliere delegatoLuciano Varotti