Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22443/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming factual error on bankruptcy debt threshold interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22443/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a claim of factual error concerning the bankruptcy debt threshold. The appellants argued the lower court misinterpreted their submission to include a total debt of 550,000 euros, which they alleged was an objective perception error. The court rejected this, ruling that factual assessments fall within the exclusive discretion of the trial judge and are not subject to appellate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 1, comma 2, lett. c) L. fall.: The Supreme Court cannot review factual determinations made by the trial judge regarding the existence of specific debt amounts, as such assessments are bound by the principle of non-appealability of merit judgments.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy debt threshold factual error appeal non-appealability principle trial judge discretion objective perception error insolvency proceedings Cassazione inadmissibile sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, n. 4 c.p.c.
pronunciato dalTribunale di Cosenza;- il ricorso è affidato a un motivo;- nessuno dei soggetti intimati spiega difesa;CONSIDERATO CHE:- con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l’errore di fattorevocatorio di cui all’art. 395, n.
Art. 1, comma 2, lett. c) L. fall.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

dall'avv. Marietta De Rango- ricorrenti -contro- intimato -Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello diCatanzaro e Procura Generale della Repubblica presso la Corte dicassazione- intimati -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 1613/2025, depositatail 22 gennaio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal Consigliere Paolo Catallozzi;RILEVATO CHE:Numero registro generale 3930/2025Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 22443/2026Data pubblicazione 30/06/2026- Attilio De Rango, in proprio e quale amministratore della TRE s.r.l.,propone ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte,depositata il 22 gennaio 2025, di reiezione del ricorso, dal medesimoproposto anche nella riferita qualità, per la riforma della sentenza dellaCorte di appello di Catanzaro che aveva respinto il reclamo avverso ladichiarazione di fallimento della predetta TRE s.r.l. pronunciato dalTribunale di Cosenza;- il ricorso è affidato a un motivo;- nessuno dei soggetti intimati spiega difesa;CONSIDERATO CHE:- con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l’errore di fattorevocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cuil’ordinanza impugnata, nell’esaminare il quarto motivo di ricorso concui si aggrediva la statuizione relativa al raggiungimento della sogliadebitoria di 500.000,00 euro fissata dall’art. 1, secondo comma, lett.c), legge fall., ha erroneamente interpretato un passaggio dellamemoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. nel sensoche lo stesso conterrebbe l’ammissione della parte della esistenza diuna debitoria complessiva di euro 550.000,00;- rilevano che il contenuto della memoria è nel senso contrario, ossiache la debitoria era inferiore a tale dato, atteso che non poteva tenersiconto del credito vantato dall’I.N.P.S., ritenuti debiti inesistenti;- sostengono che si sarebbe in presenza di «un errore di percezione,oggettivo e immediatamente osservabile senza necessità di mediazionelogico-interpretativa …, che riguarda il fatto rimesso alla direttapercezione di codesta Suprema Corte e ricade sull’atto interno algiudizio, rappresentato, appunto, dalla memoria; si è in presenza “didivergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa”»;- il motivo è inammissibile;- la doglianza investe un accertamento che è estraneo alla ratioNumero registro generale 3930/2025Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 22443/2026Data pubblicazione 30/06/2026decidendi, che poggia sulla insindacabilità degli apprezzamenti delgiudice di merito su fatti storici, tra cui espressamente è fatto rientrarequello attinente alla sussistenza di una debitoria complessiva di oltre550.000,00;- l’affermazione presente nell’ordinanza impugnata secondo cui talecircostanza fattuale sarebbe stata ammessa dallo stesso reclamantenella memoria depositata, dunque, costituisca un mero obiter dictum,che non ha influito sull’esito della decisione, per cui difetta l’interessedel ricorrente all’esame del motivo di ricorso prospettato;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, attesal’assenza di valida attività difensive delle parti vittoriose P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026.Il Presidente