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Ordinanza — n. 22440/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and fact errors outside its scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22440/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural violations and factual errors. The court held that the lower court correctly applied the principle of losing party for costs and that the alleged factual error concerned acts already examined in the first instance. Consequently, the appeal was dismissed without remittal, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A cassation appeal based on factual errors must concern acts examined in the final instance; errors regarding acts already reviewed in the first instance are inadmissible and must be raised through ordinary appeal means.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievance factual error scope first instance acts litigation costs accollo delle spese contribuzione alle spese rimborso delle spese d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 147 t.u. spese giust.
e alla conseguente applicabilitàdell’art. 147 t.u.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater t.u. spese giust.
art. 112 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643
Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820
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Testo completo

l'avv. Pasquale Guariglia- ricorrente -controI.C.I. – International Chemical Industry s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. PasqualeIannuccilli- controricorrente -- intimato -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 16262/2024,depositata l’11 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal Consigliere Paolo Catallozzi;RILEVATO CHE:Numero registro generale 26257/2024Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 22440/2026Data pubblicazione 30/06/2026- la Esseti Farmaceutici s.r.l. propone ricorso per revocazionedell’ordinanza di questa Corte, depositata l’11 giugno 2024, che harigettato il primo motivo del ricorso (principale) della società, dichiaratoinammissibile il secondo e accolto solo il terzo, con conseguentecassazione senza rinvio del capo d) della sentenza impugnata;- la Corte di cassazione ha dato atto che con la sentenza impugnata laCorte di appello di Napoli, in accoglimento del reclamo avanzato ex art.18 legge fall. dalla I.C.I.

– International Chemical Industry s.p.a.,aveva revocato la sentenza dichiarativa del fallimento della società eposto le spese di lite a carico della Esseti Farmaceutici s.r.l., alla qualeaveva ritenuto imputabile la menzionata sentenza e sussistenti in capoa questa anche i presupposti del raddoppio del contributo unificato;- ha, quindi, ritenuto, quanto al ricorso principale, dedicatointeramente alla statuizione sulle spese processuali e sul raddoppio delcontributo unificato, che il primo motivo era infondato, in quanto ilcriterio della soccombenza era stato correttamente applicato, nonvertendosi in una situazione di fallimento dichiarato d’ufficio, il secondoera inammissibile per genericità della doglianza, mentre il terzo erafondato, giacché il presupposto di insorgenza dell'obbligo delversamento, per l’impugnante, del cd. doppio contributo non ècollegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigettointegrale o della definizione negativa in rito di un gravame che nel casodifettava;- ha, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dellacuratela, esaminato prioritariamente, osservando che il primo motivonon coglieva la ratio decidendi, consistente nel fatto che non erapossibile dichiarare il fallimento base di una istanza divenutaautomaticamente improcedibile a seguito dell’omologazione delconcordato e, quindi, prima della riattivazione del relativoprocedimento prefallimentare, in precedenza sospeso a seguito dellapresentazione della relativa domanda;Numero registro generale 26257/2024Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 22440/2026Data pubblicazione 30/06/2026- in ordine al secondo motivo, articolato in relazione all’ipotizzataviolazione del diritto di difesa del debitore rispetto alla domanda difallimento avanzata nei suoi confronti, ha evidenziato che lo stesso erainammissibile in conseguenza del consolidamento della sentenza direvoca del fallimento incentrata sulla menzionata ratio;- il ricorso è affidato a un motivo;- resiste con controricorso la I.C.I.

– International Chemical Industrys.p.a.;- il Fallimento della I.C.I. – International Chemical Industry s.p.a. nonspiega alcuna difesa;- la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;CONSIDERATO CHE:- con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degliartt. 112 cod. proc. civ., 5 e 6 legge fall., 13, comma 1-quater, e 147,t.u. spese giust., in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc.civ., per aver la ordinanza impugnata ritenuto imputabile ladichiarazione di fallimento della ICI – International Chemical Industrys.p.a. all’originaria istanza di fallimento proposta dalla Essetipresentazione di un concordato preventivo da parte della ICI –International Chemical Industry s.p.a. e la relativa omologazione;- evidenzia, in particolare, che aveva di fatto rinunciato alla originariaistanza di fallimento, prestando voto favorevole al concordatopreventivo proposto dalla società e, a seguito dell’omologazione, diaverne poi chiesto la risoluzione inadempimento, senza istare però perla declaratoria di fallimento;- sostiene che, conseguentemente, non poteva essere ritenutaresponsabile di un giudizio che aveva trovato la sua esclusiva ragionein una violazione da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Veteredell’art. 112 cod. proc. civ., avendo questi dichiarato il fallimento dellaNumero registro generale 26257/2024Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 22440/2026Data pubblicazione 30/06/2026ICI – International Chemical Industry s.p.a., a fronte della domandadella Esseti Farmaceutici s.r.l. avente ad oggetto unicamente larisoluzione del concordato per grave inadempimento;- il motivo è inammissibile;- l’impugnata ordinanza ha affermato che il motivo di ricorso propostoavverso la statuizione concernente l’affermata imputabilità delfallimento alla Esseti Farmaceutici s.r.l. e alla conseguente applicabilitàdell’art. 147 t.u. spese giust. fosse inammissibile per genericità delladoglianza, difettando il nesso logico tra la affermata «non imputabilitàdel reclamo» e la «imputabilità» della dichiarazione di fallimentoritenuta dal giudice di merito in ragione del fatto che la società avevainsistito nell’originaria istanza nonostante la previa proposizione daparte della debitrice della domanda di concordato;- la censura contesta la erronea valutazione di un fatto – consistentenella sostanziale rinuncia al ricorso per fallimento o, comunque, nelnon aver insistito per la dichiarazione di fallimento della societàdebitrice – che è stato diversamente apprezzato dal giudice di meritoe il cui apprezzamento è stato ritenuto non ammissibilmente censuratodalla Corte di cassazione;- orbene, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione dellasentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deveriguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte dicassazione può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto,nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, edeve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamentesulla sentenza di legittimità, per cui qualora, come nel caso in esame,l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, inrelazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essereesaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valerecon gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr.

Cass. 22 ottobre 2018, n.26643; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820);Numero registro generale 26257/2024Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 22440/2026Data pubblicazione 30/06/2026- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026.Il Presidente