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Ordinanza — n. 22436/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raises new factual issues not limited to legal interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22436/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court misidentified a road usage fee subject to a five-year limitation period as a different fee subject to a ten-year period. The court rejected this, ruling that the appeal raised new factual questions regarding the specific fee basis that fall exclusively within the trial judge's domain.

Regesto Legislator

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Art. 27 d.lgs. 30/04/1992 n. 285; Art. 67 D.P.R. 16/12/1992 n. 495; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal challenging the classification of a public fee under different statutory regimes is inadmissible if it requires the court to re-evaluate factual premises distinct from those in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal new factual issues road usage fee limitation period interpretation of law opposizione al precetto esecutivo credito contestato impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 27 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
3 e 4 c.c., dell’art. 27 del d.lgs.
Art. 67 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
n.285/1992, d[e]ll’art. 67 d.P.R.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Violazione dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e difetto di attività del giudicedi secondo grado, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1-quater del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n. 115
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 112 cod. proc. civ
civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente deduce “Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 342 c.p
per omessa pronuncia sulla specificaeccezione sollevata dall’appellata con cui veniva denunciatal’inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
art. 342 cod. proc. civ
per omessa pronuncia sulla specificaeccezione sollevata dall’appellata con cui veniva denunciatal’inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
art. 67 d.P.R. n. 495/1992
n.285/1992, d[e]ll’art. 67 d.P.R. n. 495/1992, dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9240/2020
Cass. Sez. Un. 11026/2014
Sez. Un. 11026/2014
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Testo completo

a Srl giustiRepertorio n. 73199/30709 e del 01/07/2020 Repertorio n: 16156/9204),con sede legale in Viale Regina Margherita, 42 00198 Roma (RM), P.IVA03643630282, in persona del suo legale rappr. p.t., rappr. e dif., dall’Avv.Andrea Frascaroli (C.F. FRS NDR 70P11 H501Q) del Foro di Roma e pressolo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n.46, pec: andreafrascaroli @ ordineavvocatiroma.org, giusta procura incalce al ricorso. Il difensore dichiara di voler ricevere avvisi ecomunicazioni al seguente numero di fax: 06-8416277; nonchéall’indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato:andreafrascaroli @ ordineavvocatiroma.org.RicorrentecontroRoma Capitale (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

EnricoMaggiore (C.F. MGG NRC 70E09 H501Z), in virtù di procura speciale incalce al controricorso, e presso lo stesso elettivamente domiciliata negliNumero registro generale 1721/2023Numero sezionale 2793/2026Numero di raccolta generale 22436/2026Data pubblicazione 30/06/2026Uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n.21 Tel. 06-67105176 – fax 06-67102036, PEC: enrico.maggiore @pec.comune.roma.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 4870 depositata il 13luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.1.- Con cinque avvisi di pagamento (n° 1441-1445) del 19 luglio 2011,notificati il 15 settembre 2011, Roma Capitale intimava alla PubblicitàZangari s.r.l. (poi divenuta Clear Channel Affitalia s.r.l., successivamenteClear Channel Jolly Pubblicità s.p.a. ed oggi Clear Channel Italia s.p.a.) dipagare euro 20.866,56 a titolo di differenza tra il maggior importo dovutoper gli impianti pubblicitari di proprietà comunale per l’anno 2006 e laminor somma pagata dalla società.2.- Clear Channel formulava davanti al Tribunale di Roma domanda diaccertamento negativo del credito e il primo giudice l’accoglievaparzialmente, dichiarando maturata la prescrizione quinquennale delle“prime tre rate dei canoni”, condannandola a pagare a Roma Capitale ilminor importo di euro 3.609,67.3.- L’appello di Roma Capitale veniva parzialmente accolto.Osservava la Corte capitolina, per quello che qui ancora rileva, che l’unicomotivo di gravame – col quale l’appellante si doleva del difetto dimotivazione della sentenza, nella parte in cui aveva riconosciutol’intervenuta prescrizione quinquennale, anziché decennale – era fondato eche, pertanto, il credito non si era estinto alla data di notifica degli avvisi.La Corte, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, condannavaClear Channel a pagare euro 14.606,60.Numero registro generale 1721/2023Numero sezionale 2793/2026Numero di raccolta generale 22436/2026Data pubblicazione 30/06/20264.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione ClearChannel in base a due motivi.Resiste Roma Capitale con controricorso illustrato da memoria, nel qualeconclude per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezzadell’impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente deduce “Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla specificaeccezione sollevata dall’appellata con cui veniva denunciatal’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame proposto.

Violazione dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e difetto di attività del giudicedi secondo grado, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”La Corte d’appello non avrebbe esaminato l’eccezione di inammissibilitàdell’appello ex art. 342 cod. proc. civ., formulata da Clear Channel nellacomparsa di costituzione e risposta in secondo grado e con la qualel’appellata faceva osservare che l’unico motivo di impugnazione travisavala ratio decidendi della sentenza del Tribunale.Il primo giudice, infatti, aveva dichiarato prescritte le prime tre rate deicinque distinti crediti della città metropolitana, mentre quest’ultima,formulando il motivo, era partita dal presupposto – inesistente – che ilTribunale avesse dichiarato prescritti i crediti relativi ai primi tre avvisi dipagamento.Nonostante l’eccezione formulata, la Corte non si era espressa sul punto.6.- Il motivo è inammissibile.Infatti, è noto (ex multis:

Cass., sez. III, 29 maggio 2024, n° 15100, conmenzione di altri precedenti) che il mancato esame da parte del giudice diuna questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo alNumero registro generale 1721/2023Numero sezionale 2793/2026Numero di raccolta generale 22436/2026Data pubblicazione 30/06/2026vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nelcaso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.Tale omissione può dar luogo alla violazione di norme diverse dall’art. 112cod. proc. civ., ovviamente se ed in quanto si riveli erronea la decisione dirito implicitamente assunta dal giudice.Pertanto, l’accoglimento della domanda nel merito comporta la reiezionedell'eccezione d'inammissibilità della domanda stessa, avanzata dallacontroparte, senza che sia configurabile un vizio di omessa motivazione,dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa ol'eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia.Ora, benché la Corte non abbia espressamente motivato il rigettodell’eccezione di inammissibilità dell’appello, quest’ultima è statacomunque implicitamente esaminata e disattesa mediante l’esame direttodel merito della vicenda.È, infatti, evidente che, avendo la Corte proceduto a tale esame, hanecessariamente risolto tale questione pregiudiziale in senso favorevoleall’appellante.La ricorrente, però, sembra censurare col motivo in esame anche il meritodella scelta processuale adottata per implicito dalla Corte, deducendo iltravisamento da parte dell’appellante della decisione di primo grado (comegià sopra detto).Anche tale rilievo non ha fondamento.Va, infatti, rammentato (da ultimo:

Cass., sez. I, 4 gennaio 2025, n° 92,con richiami di altri precedenti) che l’interpretazione degli atti processualiè integralmente rimessa al giudice del merito e non è censurabile in sededi legittimità, a meno che non si deduca la violazione degli artt. 1362 eseguenti del cod. civ.: doglianza che qui non è stata mossa.Ebbene, la Corte, interpretando l’unico motivo di gravame formulato daRoma Capitale, ha evidentemente ritenuto irrilevante, ai fini dellaNumero registro generale 1721/2023Numero sezionale 2793/2026Numero di raccolta generale 22436/2026Data pubblicazione 30/06/2026decisione sul termine prescrizionale applicabile (decennale oquinquennale), l’incoerente esposizione dell’appellante, che avevacensurato la pronuncia del primo giudice sull’erroneo presupposto che laprescrizione avesse riguardato i primi tre avvisi di pagamento, anziché leprime tre rate di tutti gli avvisi.Si passa, dunque, al secondo motivo.7.- Col secondo mezzo la ricorrente deduce “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 2948 nn. 3 e 4 c.c., dell’art. 27 del d.lgs. n.285/1992, d[e]ll’art. 67 d.P.R. n. 495/1992, dell’art. 9 comma 7 del D.Lgs. 507 del 15.1.1993 così come modificato dall’art. 145 comma 55 dellaL. 388/00 e degli art.li 16 e 18 del Regolamento del Comune di Romaapprovato con delibera del Consiglio comunale n. 289 del 19.12.1994 inc.p.c.”.Il credito portato dai cinque avvisi di pagamento si riferiva al “canoneconcessorio non ricognitorio” previsto dagli artt. 27 del d.lgs. 30 aprile1992 n° 285 (“Nuovo codice della strada”) e 67 del d.P.R. 16 dicembre1992 n° 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovocodice della strada”).Al contrario, la Corte avrebbe erroneamente identificato tale canone,soggetto a prescrizione quinquennale, col diverso Canone perl’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), per il quale laprescrizione sarebbe decennale, citando oltretutto due pronunce dilegittimità (Cass. 9240/2020 e Cass.

Sez. Un. 11026/2014) vertenti intema di COSAP.8.- Il mezzo è inammissibile, in quanto pone una questione nuova e,comunque, involgente accertamenti di fatto esclusivamente demandati algiudice del merito.Numero registro generale 1721/2023Numero sezionale 2793/2026Numero di raccolta generale 22436/2026Data pubblicazione 30/06/2026La Corte, infatti, ha ritenuto che oggetto di causa fosse il “canone dioccupazione di suolo pubblico per l’anno 2006 non corrisposto ed inerentead alcuni impianti pubblicitari di proprietà comunale” (sentenza pagina 2).Nella presente sede la ricorrente vuole, invece, che oggetto di causa fosseil canone “previsto dall’art. 27” del Codice della Strada, che, però, com’ènoto, è un canone che poggia su presupposti fattuali del tutto diversi,essendo imposto all’atto della concessione in uso delle strade, qualecorrispettivo per l'uso particolare del bene pubblico, commisurato alvantaggio che l'utente ne ricava, ed è dovuto all’Anas in caso diautostrade e strade statali ed all’ente proprietario della strada in casodiverso.Ora, della discussione delle parti su tale tema non c’è traccia nellasentenza d’appello, sicché la ricorrente avrebbe dovuto veicolare lacensura con modalità diverse da quella prevista dall’art. 360 n° 3 cod.proc. civ., che presuppone sempre una questione di interpretazione dellanorma non involgente questioni di fatto.9.- In conclusione, il ricorso va dichiarato nel complesso inammissibile e laricorrente va condannata a rifondere le spese in favore della resistente.Per la loro liquidazione – fatta in base al valore della lite (euro 20,8 mila)ed al d.m. n° 55 del 2014 – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i due motivi di ricorso e condanna laricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, cheliquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva,se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13,Numero registro generale 1721/2023Numero sezionale 2793/2026Numero di raccolta generale 22436/2026Data pubblicazione 30/06/2026comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dellaricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro Di Marzio