Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address secondary reasoning in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that a subsequent regional decree did not repeal an earlier provision guaranteeing pension income for nursing home residents. The court noted that the lower court's decision relied on two distinct lines of reasoning, one of which the appellant failed to contest.
Regesto Legislator
Generato dall'IADGR n° 98/2007; DGR n° 173/2008: An appeal is inadmissible if it fails to address a secondary line of reasoning in the appealed judgment that independently supports the decision, even if the appellant contests the primary reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
9S65L117P, residente in Roma alla Via Ariccia 34, figlia ed erede del Sig.Bonuglia Alberto, nato a Terni (TR) il 30.07.1932, cod. fisc. BNG LRT32L30 L117I, elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza dei Mirti 40,presso lo studio dell’Avv. Emanuele Foschi (cod. fisc. FSC MNL 78L29H926U), iscritto nell’albo speciale Patrocinanti in Cassazione, che larappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso, il qualedichiara di voler ricevere eventuali avvisi e comunicazioni all’indirizzo diposta elettronica certificata emanuelefoschi @ ordineavvocatiroma.orgovvero al seguente numero di fax 06/45443775.RicorrentecontroRoma Capitale (C.F. 02438750586), in persona della Sindaca Avv.Virginia Raggi, n.q. di legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv.
Fiammetta Lorenzetti C.F. (LRN FMT 70M53 H501U),iscritta all’albo speciale Patrocinanti in Cassazione, indirizzo pecfiammetta.lorenzetti @ pec.comune.roma.it in virtù di procura specialealle liti rilasciata su atto separato e da considerarsi in calce alNumero registro generale 15451/2021Numero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22427/2026Data pubblicazione 30/06/2026controricorso, e presso la stessa domiciliata negli uffici dell’AvvocaturaComunale siti in Roma, in via Del Tempio di Giove n° 21. PEC:fiammetta.lorenzetti @ pec.comune.roma.it.Controricorrentenonché controSan Raffaele s.p.a., co sede in Roma, via di Val Cannuta n° 247, c.f. e p.iva.: 08253151008, in persona del Presidente del Consiglio diAmministrazione, dottor Carlo Trivelli, rappresentata e difesa dall’avvocatoLeopoldo de’ Medici, c.f.
DMD LLD 47P15 C352S (p.e.c.avv.leopoldo.demedici @ legalmail.it – fax 06 3200947, ed elettivamentedomiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Archimede n° 97,in virtù di procura speciale in calce al controricorso.Controricorrentenonché controRegione Lazio, c.f. 80143490581, con sede in Roma, via Rosa RaimondiGaribaldi n° 7, in persona del Presidente della Giunta Regionale,rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notariledepositata in atti, dall’avvocato Andrea Ferraguto (c.f. FRR NDR 62T26C351H), p.e.c. andreaferraguto @ ordineavvocatiroma.org edelettivamente domiciliata presso il medesimo nella sede dell’AvvocaturaRegionale in Roma, via Marcantonio Colona n° 27.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 6086 depositata il 3dicembre 2020.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.Numero registro generale 15451/2021Numero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22427/2026Data pubblicazione 30/06/20261.- Alberto Bonuglia, ospite presso la Residenza Sanitaria Assistenziale(RSA) San Raffaele Montecompatri, gestita dalla San Raffaele s.p.a., laconveniva davanti al Tribunale di Roma onde ottenerne la condanna allarestituzione di euro 8.829,96 (somma così incrementata nella primamemoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.), pagata alla strutturaprivata accreditata quale “quota alberghiera” per la permanenza presso diessa dal febbraio 2013 al dicembre 2014: importo non dovuto, in quanto,a dire del Bonuglia, egli avrebbe avuto diritto alla conservazione di unaquota dei suoi redditi mensili nella misura pari alla pensione sociale.La convenuta chiamava in causa la Regione Lazio e Roma Capitale(Comune di residenza dell’attore), onde essere tenuta indenne in caso diaccoglimento della domanda.2.- Il primo giudice respingeva la domanda e la Corte territoriale, adita daElena Bonuglia, erede del soccombente, confermava la prima decisione.Osservava la Corte che la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n°98/2007 aveva effettivamente previsto il diritto alla conservazione di unaquota dei redditi dei ricoverati in RSA pari alla pensione sociale e che,nondimeno, tale disposizione era stata introdotta in via sperimentale e perla durata di dodici mesi.La successiva DGR n° 173/2008 non aveva più ripetuto talesperimentazione, ripartendo la retta dovuta alle RSA nella misura delcinquanta per cento tra il SSR ed il Comune di residenza, ove l’assistitoavesse avuto un reddito inferiore ad euro 13 mila, e ponendo invece laquota del cinquanta per cento a carico del solo assistito nel caso di redditisuperiori: sicché il diritto alla conservazione di una parte dei redditipersonali pari alla pensione sociale non riceveva una “generale tutelaassoluta al di fuori del provvedimento regionale, sia in virtù del principio«tempus regit actum»”, sia perché la DGR 98/2007 non costituiva titoloper l’azione di rimborso, dato che nell’allegato ad essa non era specificatoil soggetto pubblico tenuto all’onere economico del pagamento a favoreNumero registro generale 15451/2021Numero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22427/2026Data pubblicazione 30/06/2026della struttura, né la copertura finanziaria della spesa, per la quale eraapplicabile la normativa sulla contabilità pubblica.Infine, il riconoscimento del diritto alla conservazione di una quota direddito per l'assistito, al di fuori delle condizioni di cui alle suddettedelibere regionali, si configurerebbe come prestazione di natura sanitaria,oltre che prestazione socio assistenziale, di competenza del Serviziosanitario nazionale (SSN) e non invece del Servizio sanitario regionale(SSR) nel quale ricade la RSA San Raffaele, con la conseguenza che nullaera dovuto dalla Struttura, né da Roma Capitale, dove risiedeva ilBonuglia, estranea ad un qualsivoglia intervento contributivo per lacarenza del presupposto dell'ISEE inferiore ad euro tredicimila.3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Bonugliain base ad un unico motivo.Resistono con distinti controricorsi Roma Capitale, Regione Lazio e SanRaffaele s.p.a., nei quali concludono per l’inammissibilità e, comunque,per il rigetto dell’impugnazione.Il Procuratore generale ha rassegnato la sua requisitoria nella qualeconclude come riportato in epigrafe, dopodiché la causa è stata assegnataper la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo ed unico motivo la ricorrente si duole della violazione edella falsa applicazione delle Delibere di Giunta Regionale del Lazio n°98/2007 e n° 173/2008, nonché della violazione dell’art. 15 delle preleggi,in relazione all’art. 360 n° 3 del cod. proc. civ.In sostanza, la ricorrente assume che il diritto del soggetto ricoverato inRSA al mantenimento di una parte dei redditi pari alla pensione sociale,previsto dalla DGR n° 98/2007, non fosse venuto meno per effetto dellasuccessiva DGR n° 173/2008, donde l’erroneità della decisione tanto delprimo, quanto del secondo giudice.Numero registro generale 15451/2021Numero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22427/2026Data pubblicazione 30/06/2026Alla tesi della ricorrente aveva aderito il Tribunale e la Corte d’appello diRoma con varie altre decisioni (elencate alle pagine 25-30 del ricorso),oltre che il Dipartimento Sociale della Regione Lazio, la n. 81 del 2gennaio 2008 (n. prot. 081/D44K/03).5.- Il motivo è inammissibile.Come fa correttamente osservare il Procuratore Generale nella suaRequisitoria, la sentenza contiene una duplice ratio decidendi.Da un lato, la Corte ha ritenuto che la previsione contenuta nella DGR n°98/2007 non fosse stata ripetuta nella DGR n° 173/2008 e tale questioneè stata fatta oggetto di censura da parte della ricorrente.Dall’altro, però, la Corte ha anche precisato che la DGR n° 173 nonindicava “il soggetto pubblico tenuto all'onere economico, consistente nelpagamento della quota della diaria in favore della Struttura, né lacopertura finanziaria della spesa, trattandosi di pubblica amministrazioneper la quale si applica la normativa sulla contabilità pubblica, e nemmenola previsione che stabilisca un aumento della percentuale gravante sullaRegione a causa della necessità di diminuire la quota gravantesull'assistito” (sentenza pagina 3).Questo snodo motivazionale, idoneo da solo a sorreggere la decisione dirigetto dell’appello, giusto o sbagliato che fosse, andava contestato colricorso per cassazione.Al contrario, l’impugnazione non contiene alcun passaggio che prenda inesame il secondo percorso motivazionale della decisione gravata: talecarenza rende il ricorso inammissibile, come già sopra anticipato.6.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusionedelle spese di lite in favore di ciascuna controricorrente, per la cuiliquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite(euro 8,8 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30Numero registro generale 15451/2021Numero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22427/2026Data pubblicazione 30/06/2026maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto.
P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente arifondere alle resistenti le spese del presente giudizio, che liquida – perciascuna – in euro 1.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp edall’iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente dellarepubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro Di Marzio