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Ordinanza — n. 22419/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of the appeal petition on the respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22419/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide proof of service for the petition. Although the appellant represented herself and identified the correct appellate judgment, no evidence demonstrated that the opposing party received the document. The court ruled that without proof of notification, the appeal lacks legal existence, citing prior precedents on this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove service of the petition, as the lack of notification renders the legal act non-existent.

Parole chiave

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failure to prove service inadmissible appeal notification defect legal non-existence procedural requirement legittimazione a ricorrere diritto a un difensore asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u.
art. 86 cod. proc.civ
Palmira Nigro, rappresentata da sé stessa ex art. 86 cod. proc.civ., propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza della Cortedi appello di Napoli, depositata il 4 ottobre 2018, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15 ottobre 2015, n. 20893
Cass. 15 ottobre 2015, n. 20893; Cass.8 giugno 2011, n.
Cass. 8 giugno 2011, n. 12509
Cass. 7 maggio 1999, n. 4595
12509; Cass. 7 maggio 1999, n. 4595);- nulla deve disporsi in tema di spese processuali atteso il mancatosvolgimento di attività difensiva della parte vittoriosa;
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Testo completo

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2189/2021,depositata il 14 giugno 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal Consigliere Paolo Catallozzi;RILEVATO CHE:- l’avv. Palmira Nigro, rappresentata da sé stessa ex art. 86 cod. proc.civ., propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza della Cortedi appello di Napoli, depositata il 4 ottobre 2018, n. 4442;- la Italfondiario s.p.a. non spiega alcuna difesa;CONSIDERATO CHE:Numero registro generale 3178/2022Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 22419/2026Data pubblicazione 30/06/2026- deve preliminarmente rilevarsi che mentre nel ricorso l’avv.

PalmiraNigro, dichiarando di rappresentare sé stessa, espressamente e in piùpassaggi chiede la cassazione della predetta sentenza della Corte diappello di Napoli, n. 4442/2018, la stessa deposita, ai sensi dell’art.369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia di sentenza relativoad altro giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di appello diNapoli indicata in intestazione e avente, quale parte (appellante)rappresentata dalla medesima avv. Palmira Nigro, Valentino Nigro eLiliana Morante e nella nota di iscrizione a ruolo indica tale sentenzaquale provvedimento impugnato e Valentino Nigro quale unicosoggetto ricorrente;- ciò posto, si osserva che l’avv.

Palmira Nigro ha provveduto aldeposito del ricorso, ma non ha corredato lo stesso di alcuna provadella sua avvenuta notifica;- ciò impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione,venendo in rilievo una situazione rispetto alla quale valgono a fortiorile stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenzadella notificazione stessa (cfr. Cass. 15 ottobre 2015, n. 20893; Cass.8 giugno 2011, n. 12509; Cass. 7 maggio 1999, n. 4595);- nulla deve disporsi in tema di spese processuali atteso il mancatosvolgimento di attività difensiva della parte vittoriosa;

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026.Il Presidente