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Ordinanza — n. 22416/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on independent guarantee contract and lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22416/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by the Stefanacci brothers against a lower court's judgment regarding bank guarantees. The appellants argued for the reclassification of the guarantee as a fideiussione omnibus and claimed the appellate decision lacked sufficient motivation. The court upheld the lower court's finding that the contract constituted an independent guarantee, rendering the main debt irrelevant, and confirmed that the existing reasoning was adequate.

Regesto Legislator

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Art. 1957 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The court establishes that a guarantee contract containing clauses allowing payment upon simple request without reference to the main debt constitutes an independent guarantee, excluding the application of accessory guarantee rules, and that a sentence is not null for lack of motivation if the reasoning, though not exhaustive, is objectively capable of revealing the judge's conviction.

Parole chiave

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independent guarantee contract fideiussione omnibus accessory nature of guarantee lack of motivation in judgment error in procedendo cassation appeal dismissal bank guarantee clauses debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 1957 c.c.
1419c.c., e dichiarare insussistente il credito, non avendo la banca offerto la prova diavere ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 1957 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
In questa prospettiva, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art.
l. n. 228 del 2012
art. 1956 c.c
art. 1957 c.c
1419c.c., e dichiarare insussistente il credito, non avendo la banca offerto la prova diavere ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 1957 c.c.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 28/03/2017, n. 7883
Cass. Sez. 3, 22/02/2010, n. 4200
643699 - 01, ma già, Cass. Sez. 3, 22/02/2010, n. 4200,Rv.
Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986
Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551
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Testo completo

appresentata e difesa dall’avv.Tommaso Nidiaci,controricorrente;nonché nei confronti diBanca Monte dei Paschi di Siena,Carlo Stefanacci,Maxfil s.r.l. in concordato preventivo,intimati;avverso la sentenza n. 2203/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 16novembre 2021.Numero registro generale 4608/2022Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 22416/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalConsigliere relatore, Guido Romano.1. — I Sig.ri Federico Stefanacci e Andrea Stefanacci proposero opposizione,davanti al Tribunale di Prato, avverso al decreto ingiuntivo n. 789/2014 con il qualeera stato loro ingiunto, quali garanti della società Maxfil s.p.a. (società chechiedevano di chiamare in causa), di pagare alla Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a. la somma di €. 1.698.259,11 oltre accessori, a titolo di saldo passivo delconto corrente n. 4541 sul quale erano confluiti gli ulteriori saldi a debito di treconti anticipi.

Gli originari opponenti e la Maxfil s.p.a. chiesero la rideterminazionecontabile di tutti i rapporti in essere.Il Tribunale di Prato ha parzialmente accolto l’opposizione rideterminando ilsaldo contabile a favore della banca in €. 1.465.008,48.L’appello proposto dai Sig.ri Federico Stefanacci e Andrea Stefanacci, inproprio e quale rappresentante di sostegno di Carlo Stefanacci, è stato rigettatodalla Corte di appello di Firenze con sentenza n. 2203 pubblicata in data 16novembre 2021.2. — Avverso detta sentenza, Sig.ri Federico Stefanacci e Andrea Stenaccipropongono, dunque, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste concontroricorso AMCO - Asset Management Company s.p.a. la quale ha anchedepositato memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 21 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Va, in primo luogo, evidenziato che la Corte di appello di Firenze hacosì motivato la propria decisione.In primo luogo, Corte ha affrontato la questione relativa alla natura dellagaranzia prestata, ritenendo infondato il motivo con cui gli appellanti nechiedevano la riqualificazione in termini di fideiussione omnibus. In linea con- 2 -Numero registro generale 4608/2022Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 22416/2026Data pubblicazione 30/06/2026l’impostazione seguita dal primo giudice, il Collegio ha qualificato il rapporto comecontratto autonomo di garanzia, valorizzando il contenuto complessivo delleclausole contrattuali e, in particolare, la previsione dell’obbligo di pagamento asemplice richiesta della banca anche in presenza di contestazioni del debitoreprincipale e la clausola secondo la quale la garanzia mantiene efficacia anche incaso di invalidità del rapporto sottostante: tali elementi, pur in assenzadell’espressione letterale «senza eccezioni», evidenziano una volontà negoziale disvincolare l’obbligazione del garante dalla sorte del rapporto principale,configurando una prestazione autonoma e non accessoria.

Da tale qualificazionediscende che i garanti non possono avvalersi del regime delle eccezioni propriodella fideiussione potendo far valere solo alcune eccezioni limitate — quali quelleinerenti a nullità radicali (ad esempio, usura o anatocismo non pattuito) ol’exceptio doli — ma non introdurre questioni attinenti al rapporto principale trabanca e debitore.La Corte ha, poi, rigettato il secondo motivo di appello, relativo alla dedottainvalidità della garanzia per violazione della normativa antitrust, con riferimentoallo schema ABI delle fideiussioni omnibus.

Secondo la Corte, la nullità di un’intesaanticoncorrenziale tra imprese non determina automaticamente la nullità deisingoli contratti stipulati “a valle” con i clienti, non ravvisandosi un collegamentofunzionale necessario tra il comportamento illecito e il negozio concluso: in ognicaso, la nullità potrebbe riguardare al più singole clausole e non l’intero contratto,salvo prova della loro essenzialità.Parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di liberazione dei garanti aisensi dell’art. 1956 c.c. La Corte ha sottolineato che tale disposizione non trovaapplicazione quando i garanti siano anche soci o amministratori della societàdebitrice, giacché in tal caso la concessione di nuovo credito da parte della bancadeve ritenersi implicitamente autorizzata dagli stessi garanti, in virtù della loropartecipazione alla gestione e conoscenza della situazione economica della società.Quanto agli altri motivi di appello, la Corte ha evidenziato che le censurerelative alla prova del credito, alla mancata produzione documentale da parte dellabanca, alla ricostruzione dei conti anticipi e alla estensione dell’indagine contabilead altri rapporti non rientrano tra le eccezioni proponibili dal garante autonomo,- 3 -Numero registro generale 4608/2022Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 22416/2026Data pubblicazione 30/06/2026la società Maxfil si sia costituita nel giudizio non muta tale conclusione, poiché lasua partecipazione è stata qualificata come intervento adesivo dipendente rispettoalle difese dei garanti e non come autonoma opposizione al decreto ingiuntivo.2.

— Ciò posto, può pervenirsi all’esame del ricorso proposto dai Sig.riIl primo mezzo è così rubricato: «violazione e falsa applicazione delle normedi cui agli artt. 1362, 1363, 1369, 1370, 1418, 1419 e 2697 del codice civile, artt.115 e 116 del codice di procedura civile; omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti». I ricorrenti si dolgono del fatto che laCorte di merito, da un lato, ha qualificato la garanzia prestata come contrattoautonomo di garanzia (con conseguente inapplicabilità dell’art. 1956 c.c.) e nongià come fideiussione e, dall’altro, ha ritenuto che l’eccezione di nullità dellagaranzia medesima per violazione della normativa antitrust fosse tardiva einfondata.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato:

«violazione e falsa applicazionedelle norme di cui agli artt. 1247, 1853, 1945 e 2697 del codice civile». Con talemezzo, i ricorrenti contestano la qualificazione della garanzia in termini di contrattoautonomo e non di fideiussione.I motivi - che possono essere trattati congiuntamente attesa la loroconnessione - non sono fondati.Questa Corte ha avuto modo di precisare che l’inserimento in un contrattodi fideiussione di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni»,in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare ilnegozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidentediscrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché,pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla allaluce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delleparti (Cass.

Sez. 1, 04/06/2025, n. 14945, Rv. 675208 - 01. Nella specie, la S.C.ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti uncontratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamentoa prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui leobbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione"a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate; si vedano,- 4 -Numero registro generale 4608/2022Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 22416/2026Data pubblicazione 30/06/2026altresì, Cass.

Sez. 3, 14/06/2016, n. 12152, Rv. 640289 - 01; Cass., Sez. 3,Sentenza n. 15091 del 31/05/2021, Rv. 661559 - 01).Ciò posto, nel caso di specie, nella garanzia prestata era presente la dizione«a prima richiesta», ma non l’ulteriore «senza eccezioni». Tuttavia, con unaccertamento di fatto - che resta, in quanto motivato, incensurabile in sede dilegittimità (sul punto, Cass., 14 giugno 2016, n. 12152) - la Corte fiorentina haritenuto di dovere qualificare la garanzia in termini di contratto autonomo inragione della clausola secondo il quale che il garante è obbligato a pagare allacreditrice «anche in caso di opposizione del debitore».Ciò posto, la Corte ha correttamente fatto uso dei principi, più volte ribaditida questa Corte, secondo i quali, nel contratto autonomo di garanzia, il garante èlegittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contrattobase per contrarietà a norme imperative.

In questa prospettiva, il garante puòopporre, ad es., le eccezioni di nullità relative all’usura originaria, ma non lamancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale,in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceitàdella causa (Cass. Sez. 1, 25/08/2017, n. 20397, Rv. 645219 - 01; Cass. Sez. 1,23/12/2025, n. 33748, Rv. 676400 - 01); alla capitalizzazione trimestrale degliinteressi (Cass. Sez. 1, 01/05/2026, n. 12191, Rv. 677904 - 01; Cass. Sez. 1,31/03/2023, n. 9071, Rv. 667476 - 01;

Cass. Sez. 1, 31/03/2023, n. 9071, Rv.667476 - 01) e salva sempre l’exceptio doli generalis.Quanto al profilo relativo alla nullità della garanzia per violazione dellanormativa antitrust, va ricordato che la Corte di appello ha ritenuto l’eccezionetardiva e, comunque, infondata.Con riferimento all’aspetto della tardività, parte ricorrente deduce di averesollevato la questione già nell’atto di citazione ove si legge che «gli opponentieccepiscono la nullità delle fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo»e che, comunque, le questioni attinenti alla nullità possono essere sollevated’ufficio, anche in grado di appello.

Conseguentemente, la Corte territorialeavrebbe dovuto dichiarare la nullità della fideiussione, quanto meno ex art. 1419c.c., e dichiarare insussistente il credito, non avendo la banca offerto la prova diavere ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 1957 c.c. sulla proposizione delleproprie istanze nei confronti del debitore principale.- 5 -Numero registro generale 4608/2022Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 22416/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il rilievo non risulta fondato.Infatti, la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessatida specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio dimerito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restandol'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi(Cass.

Sez. 3, 23/02/2024, n. 4867, Rv. 670332 - 01; Cass. Sez. L., 23/11/2021,n. 36353, Rv. 662922 - 01 secondo la quale il rilievo d'ufficio di una nullitàsostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti,o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal puntodi vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti dicui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzaresolo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di unpotere di allegazione ormai precluso in rito).Ciò posto, questa Corte ha avuto anche modo di stabilire che la nullità delcontratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza,posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficioin ogni stato e grado del processo, purché - e, quindi, a condizione che - sia statoprodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e pergli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. (Cass.

Sez. 3, 13/01/2025, n. 863, rv.673876 - 01; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 1, 08/01/2025, n. 416, Rv. 673874 -01 secondo la quale in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullitàparziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "amonte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio ingrado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non èconsentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n.83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzionedi nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a daredimostrazione della nullità stessa).Nel caso di specie, a parte il generico riferimento, contenuto nell’atto dicitazione, alla nullità della fideiussione (riferimento che non sembra essere statosvolto con riguardo alla violazione della disciplina antitrust), non risulta dal ricorso- 6 -Numero registro generale 4608/2022Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 22416/2026Data pubblicazione 30/06/2026per cassazione se e quando la parte abbia prodotto in giudizio il provvedimentosanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che,come appena evidenziato, non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per glieffetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.Non è fondato neppure il rilievo concernente la decadenza della banca dallagaranzia per non avere offerto la prova di avere ottemperato alle prescrizioni dicui all’art. 1957 c.c. sulla proposizione delle proprie istanze nei confronti deldebitore principale.E, infatti, la qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomorende irrilevante la questione concernente la proposizione di istanze, da parte delgarantito, nei confronti del debitore principale.

Sul punto, giova osservare comequesta Corte abbia stabilito che il contratto autonomo di garanzia reca comeconnotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garanterispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dallaseconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì adindennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di unasomma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazionedel debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contrattodel disposto dell’art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra leparti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali (Cass.

Sez. 3,28/03/2017, n. 7883, Rv. 643699 - 01, ma già, Cass. Sez. 3, 22/02/2010, n. 4200,Rv. 611543 - 01).3. — Il terzo motivo di ricorso «Violazione e falsa applicazione delle normedi cui all’art. 2697 c.c.; nullità della sentenza per difetto di motivazione emotivazione apparente».Il motivo risulta inammissibile.Infatti, come affermato più volte da questa Corte, in tema di ricorso percassazione, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, da ultimo, Cass.- 7 -Numero registro generale 4608/2022Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 22416/2026Data pubblicazione 30/06/2026Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01;

Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n.27551, Rv. 672731 - 01). In questa prospettiva, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre (soltanto) ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzionedel caso concreto.Nel caso di specie, la motivazione è evidentemente esistente (pagg. 18-20)laddove la Corte ha proceduto all’esame dei motivi di appello riguardantil’accertamento dei diversi saldi dei conti intestati alla società debitrice.6.

— Il ricorso per cassazione proposto deve essere, dunque, rigettato concondanna di parte ricorrente alla refusione, in favore di parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità. Nessuna decisione sulle spese si impone neirapporti tra i ricorrenti e la Banca Monte dei Paschi di Siena, il Sig. Carlo Stefanaccie la Maxfil s.r.l. in concordato preventivo, attesa la circostanza che questi ultimisono rimasti intimati. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 15.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione della Cortedi cassazione in data 21 maggio 2026Il PresidenteMauro Di Marzio- 8 -