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Ordinanza — n. 22411/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding bank debt transfer, ruling Intesa Sanpaolo lacks standing for extinguished accounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22411/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Trasporti Quolibetti against the Court of Appeal of Turin's decision. The plaintiff argued that Intesa Sanpaolo should be liable for debts on a bank account that had already been closed with a zero balance before the 2017 company transfer agreement. The court held that because the account was extinguished prior to the transfer, it fell under the 'excluded litigation' clause of the contract, meaning Intesa Sanpaolo was not a proper defendant.

Regesto Legislator

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Art. 1, 3, 4 d.l. n. 99/2017; When a bank transfer agreement excludes pre-existing extinguished accounts, the assignee lacks standing for claims on those accounts.

Parole chiave

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bank transfer agreement standing of assignee extinguished account excluded litigation company liquidation passive legitimacy zero balance account

Disposizioni normative citate

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Art. 1, 3, 4 of Decree-Law n. 99 of 25 June 2017
99 del 25 giugno2017 (convertito dall'art. 1, comma 1 della l.
Art. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 of the Civil Code
Art. 1, comma 17 of Law n. 228 of 2012
99 del 25 giugno2017 (convertito dall'art. 1, comma 1 della l.
Art. 13, comma 1 quater of D.P.R. n. 115 of 2002
200,00 edagli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 05/06/2025, n. 15083
Cass. Sez. 1, 12/06/2025, n. 15670
675211 - 01; ma si veda,altresì, Cass. Sez. 1, 12/06/2025, n. 15670, Rv.

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Testo completo

entata e difesa dagli avv.ti Matteo Peruzzo e Maria Ribaldone,ricorrente;nei confronti diIntesa Sanpaolo s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Gentile e MariaChiara Marchiori,controricorrente;avverso la sentenza n. 922/2021 emessa dalla Corte di appello di Torino il 6 agosto2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 dalConsigliere relatore, Guido Romano.Numero registro generale 4647/2022Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 22411/2026Data pubblicazione 30/06/20261. — La Trasporti Quolibetti s.n.c. di Quolibetti Pier Giorgio, Ivano C.conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verbania, la Veneto Banca s.p.a.allegando di avere intrattenuto con il predetto istituto di credito il conto correnten. 748050, acceso in data 22 giugno 1990 e chiuso, con saldo zero, in data 29ottobre 2014, sul quale erano state applicati interessi anatocistici ed ultralegali,commissioni di massimo scoperto illegittime e vari oneri senza pattuizione scritta.Concludeva, dunque, per la condanna della banca alla ripetizione di quantoillegittimamente percepito.Costituitasi la Veneto Banca s.p.a. la quale, preliminarmente eccepita laprescrizione delle rimesse solutorie, concludeva per il rigetto della domanda, aseguito della sottoposizione dell’istituto di credito alla liquidazione coattaamministrativa e della conseguente interruzione del processo, la TrasportiQuolibetti s.n.c. riassumeva il giudizio nei confronti della (sola) Intesa Sanpaolos.p.a.Il Tribunale di Verbania rigettava la domanda attesa la carenza dilegittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a.

In particolare, secondo ilTribunale, non sussiste la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. perchéil rapporto di cui si discute, già estinto a saldo zero prima della stipulazione delcontratto di cessione, non rientra tra le passività incluse pur se il giudizio era giàpendente all’epoca della sottoposizione della Veneto Banca s.p.a. a liquidazionecoatta amministrativa.Con la sentenza n. 922 del 6 agosto 2021, oggi impugnata, la Corted'Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dalla Trasporti Quolibetti s.n.c.2. — Avverso tale decisione, la Trasporti Quolibetti s.n.c. di Quolibetti PierGiorgio, Ivano C., ricorre, dunque, per cassazione, affidato a tre mezzi.

IntesaSanpaolo s.p.a. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 12 maggio2026.- 2 -Numero registro generale 4647/2022Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 22411/2026Data pubblicazione 30/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 e 1367 del c.c. conriferimento agli artt. 1, 3 e 4 del Contratto di Cessione azienda 26.6.2017 stipulatotra VB s.p.a. in lca e ISP s.p.a. (in particolare artt. 1.1.1. , 3.1.1, 3.1.2 (b) (vii),3.1.4(b) (vi)) , 3.1.4 (a) (i)), violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4,del decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito in l. 121/2017) nonchédegli artt. 2558 comma I c.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc., per avere laCorte di Appello escluso che il rapporto sostanziale e processuale intercorrente trala correntista e Veneto Banca spa in lca sia stato trasferito a Intesa SanPaolo spa(ISP spa) ed avere stabilito che faccia parte del passivo escluso dalla cessione diazienda e, pertanto, ISP spa non doveva essere chiamata a proseguire il giudizioe non doveva essere destinataria del ricorso in riassunzione.Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, comma 1°, lett.

c) del d.l. n. 99 del 25 giugno2017 (convertito dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017 n. 121), degli artt.2558 , 1° comma, cc e 2560, 2° comma, cc, degli artt. da 1362 a 1367 c.c. conriferimento agli artt. 1, 3 e 4 del Contratto di Cessione azienda 26.6.2017 stipulatotra VB s.p.a. in lca e ISP s.p.a. (in particolare artt. 3.1.1, 3.1.2 (b) (vii), 3.1.4(b)(vi)) , 3.1.4 (a) (i)), e allegato E art.

2) con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc., peravere la Corte di Appello di Torino escluso che il rapporto sostanziale e processualeintercorrente tra la correntista e VB spa in lca sia stato trasferito a ISP spa edavere stabilito che faccia parte del passivo escluso dalla cessione di azienda e,pertanto, ISP spa non doveva essere chiamata a proseguire il giudizio e non dovevaessere destinataria della riassunzione.Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 111 cpc, con riferimento all’art. 360 n. 4cpc, per avere la Corte di Appello esclusa la legittimazione passiva e la successione- 3 -Numero registro generale 4647/2022Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 22411/2026Data pubblicazione 30/06/2026a titolo particolare di Intesa Sanpaolo spa nella controversia pendente tra laricorrente e Veneto Banca spa in lca al momento della messa in lca di VB spa.2.

— Il tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, stantela loro intima connessione e risultano infondati.Questa Corte - con indirizzo oramai consolidato al quale può darsi continuità- ha affermato che, in tema di controversie intraprese da o contro Veneto Bancas.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coattaamministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di IntesaSanpaolo s.p.a. nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto dicessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolos.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (conv. dalla l.n. 121 del 2017), ed aventi adoggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapportirientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionatocontratto. (Cass.

Sez. 1, 05/06/2025, n. 15083, Rv. 675211 - 01; ma si veda,altresì, Cass. Sez. 1, 12/06/2025, n. 15670, Rv. 674810 - 01 secondo la quale, intema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolaredi Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla datadel 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizionesostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra ilcontenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenzache Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativocontenzioso).3.

— Ciò posto, rinviandosi alla ampia motivazione degli arresti appenamenzionati, appare solo il caso di aggiungere che, nel caso di specie, è pacificoche il rapporto di cui si discute era già estinto (a saldo zero) prima dellastipulazione del contratto di cessione con la conseguenza che esso non rientra trale passività incluse e, quindi, trasferite a Intesa Sanpaolo s.p.a. Né la circostanzache il giudizio fosse pendente all’epoca della sottoposizione della Veneto Bancas.p.a. a liquidazione coatta amministrativa risulta rilevante, in quanto l’elemento- 4 -Numero registro generale 4647/2022Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 22411/2026Data pubblicazione 30/06/2026cui occorre riguardare ai fini della verifica dell’inclusione o meno del rapporto traquelli ceduti inerisce all’eventuale estinzione del rapporto medesimo.Segue la correttezza della sentenza di merito che ha accertato il difetto dilegittimazione passiva della Intesa Sanpaolo s.p.a.4.

— Alla luce delle precedenti considerazioni il ricorso per cassazioneproposto da Trasporti Quolibetti s.n.c. di Quolibetti Pier Giorgio, Ivano C., deveessere rigettato con conseguente condanna di parte ricorrente alla refusione, infavore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 edagli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione della Cortedi cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di Marzio- 5 -