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Ordinanza — n. 22365/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior order's material error regarding the competent court for business disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22365/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order concerning jurisdiction. The prior ruling incorrectly identified the ordinary court in Naples as competent, whereas the correct court is the specialized business court in Nola. The Court accepted the correction because the error was evident in the reasoning and the matter involves a specialized business dispute requiring the correct forum.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391 bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct material errors in its own orders when they are clearly evident in the reasoning, even if the error concerns the designation of the competent court.

Parole chiave

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material error correction court of cassation jurisdiction designation specialized business court procedural correction errori materiali competenza territoriale alternativa inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
art. 3 d.lgs. 168/2003
21.Quanto alladomanda proposta dal Trinchillo nei confronti dell’avv.to Cuccaro, ilterzo comma dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 prevede poi che le sezionispecializzate «sono altresì competenti per le cause e i procedimentiche presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e2».
art. 3 d.lgs. n. 168/2003
Cuccaro non trova in alcun modo la causa petendinel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003(Cass.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024
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Testo completo

- ricorrente -controBasile Alessandro, Cappelluccio Anti Luigi, avv. PatrickCuccaro;- intimati -per la correzione dell’ordinanza n. 12610/2025 di questa Corte,pubblicata il 12/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere Eleonora Reggiani.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ordinanza n. 12610/2025 del 25/05/2025, questa Corte si èpronunciata sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dalTribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa –sulle cause introdotte da Pasquale Trinchillo nei confronti diNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026Alessandro Basile, Luigi Cappelluccio Anti e dell'avvocato PatrickCuccaro, statuendo, dopo aver descritto la materia del contendere,come segue:

«… 19.Ebbene, alla stregua dei principi interpretativisin qui richiamati e diversamente da quanto sostenuto dal collegionapoletano della sezione specializzata, la domanda di risoluzione delcontratto di cessione delle quote sociali ha un oggettivo impatto sullacompagine sociale. Essa non riguarda solo la spettanza o meno delladomanda restitutoria in ordine alla caparra ma, prima ancora,concerne l’identificazione della compagine societaria, dal momentoche il contratto preliminare ha ad oggetto la compravendita di tuttele quote sociali, nonché l’accertamento del verificarsi o meno dellacondizione risolutiva, circostanza contestata, seppuregenericamente, da parte convenuta come emerge dalle conclusioniarticolate dal Basile. 20.Pertanto il petitum sostanziale individuatoalla stregua della causa petendi porta a ravvisare la sussistenza dellafattispecie di causa relativa al trasferimento delle partecipazionisociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazionisociali di competenza della sezione specializzata. 21.Quanto alladomanda proposta dal Trinchillo nei confronti dell’avv.to Cuccaro, ilterzo comma dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 prevede poi che le sezionispecializzate «sono altresì competenti per le cause e i procedimentiche presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e2». 22.Come anche da ultimo chiarito da questa Corte (cfr.33041/2023) le ragioni di connessione con le materie di cui all’art.3,comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003 sussistono solonelle ipotesi di cd. connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34,35 e 36 cod. proc. civ. 23.Non qualsiasi ipotesi di connessione nonqualificata comporta, quindi, lo spostamento della competenza afavore della Sezione specializzata in materia di impresa, in quantoNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione delTribunale delle Imprese, voluto dal legislatore quale giudicespecializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materieche, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche esseredecise celermente. 24.In questo contesto la controversia fraTrinchillo e l’avv.

Cuccaro non trova in alcun modo la causa petendinel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003(Cass. 22149/2020), costituendo la vicenda originata dal contrattodi trasferimento delle quote solo l’occasione per cui fu chiesta laprestazione professionale e l’oggetto della stessa, senza alcunaricaduta sul primo. Lo stesso deve ritenersi per la riconvenzionaleproposta dall’avvocato Cuccaro nei confronti del Trinchillo per ilrisarcimento dei danni da lesione alla reputazione ed all’immagine.»Questa Corte ha, quindi, conclusivamente affermato:

«25.Va,quindi, dichiarata la competenza della Sezione specializzata inmateria di impresa del Tribunale di Napoli limitatamente alledomande proposte da Pasquale Trinchillo nei confronti di AlessandroBasile e Luigi Cappelluccio Anti; va, invece, dichiarata la competenzadel Tribunale ordinario di Nola relativamente alle domande proposteda Pasquale Trinchillo nei confronti dell’avvocato Patrick Cuccaro ealla domanda riconvenzionale da quest’ultimo proposta nei confrontidi Pasquale Trinchillo.»Nel dispositivo dell’ordinanza menzionata si legge, tuttavia, quantosegue:

«La Corte dichiara la competenza del Tribunale di NapoliSezione specializzata in materia d’impresa per relativamente alledomande proposte dal Trinchillo nei confronti di Basile e diCappelluccio Anti; dichiara la competenza del Tribunale ordinario diNapoli relativamente alle domande proposte dal medesimo Trinchillonei confronti dell'avv. Patrick Cuccaro e relativamente allaNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026riconvenzionale da quest'ultimo proposta nei confronti delTrinchillo.»Il ricorrente ha proposto ricorso per la correzione dell’erroremateriale presente nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, laddoveha indicato il Tribunale ordinario di Napoli, anziché quello di Nola,come Giudice competente a statuire sulle domande come sopraformulate da Trinchillo nei confronti di Cuccaro e sullariconvenzionale di Cuccaro nei confronti di Trinchillo.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

L’istanza è meritevole di accoglimento, essendo l’erroremateriale chiaramente evincibile dalla motivazione dell’ordinanzasopra riprodotta.2. L’ordinanza di questa Corte n. 12610/2025 del 25/05/2025deve, pertanto, essere corretta, nel senso che, laddove, indispositivo, si legge «dichiara la competenza del Tribunale ordinariodi Napoli relativamente alle domande proposte dal medesimoTrinchillo nei confronti dell'avv. Patrick Cuccaro e relativamente allariconvenzionale da quest'ultimo proposta nei confronti delTrinchillo», si deve leggere e intendere «dichiara la competenza delTribunale di Nola relativamente alle domande proposte dalmedesimo Trinchillo nei confronti dell'avv.

Patrick Cuccaro erelativamente alla riconvenzionale da quest'ultimo proposta neiconfronti del Trinchillo.»3. Nulla va disposto sulle spese processuali del presenteprocedimento.Come di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte,infatti, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391 bis c.p.c. – avente natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto traNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo – non può procedersi alla liquidazione delle spese, perchéin nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza aisensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza direttifica (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024). P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e corregge l’ordinanza n. 12610/2025 di questaCorte, nel senso che, laddove, in dispositivo, è scritto «dichiara lacompetenza del Tribunale ordinario di Napoli relativamente alledomande proposte dal medesimo Trinchillo nei confronti dell'avv.Patrick Cuccaro e relativamente alla riconvenzionale da quest'ultimoproposta nei confronti del Trinchillo», si deve leggere e intendere«dichiara la competenza del Tribunale di Nola relativamente alledomande proposte dal medesimo Trinchillo nei confronti dell'avv.Patrick Cuccaro e relativamente alla riconvenzionale da quest'ultimoproposta nei confronti del Trinchillo.»Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione, il 25/06/2026.Il PresidenteAlberto Giusti