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Ordinanza — n. 22310/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; incidental appeal absorbed; costs fully compensated between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22310/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal, which automatically terminated the proceedings without requiring acceptance. The opposing party merely acknowledged the withdrawal rather than formally accepting it, yet the court ruled that the incidental appeal was absorbed by the main withdrawal. Consequently, the court ordered full compensation of litigation costs between the parties and exempted the appellant from the unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Withdrawal in cassation extinguishes the process unilaterally without acceptance, triggering full cost compensation if the opposing party has merely acknowledged the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal incidental appeal absorption costs compensation unified contribution fee extinguishment of proceedings Cassation procedure unilateral renunciation condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
n.23840/2008);− gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. - la notifica o lacomunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzatisoltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condannaalle spese del rinunziante ex art.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o lacomunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzatisoltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condannaalle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater
30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.
art. 390 c.p
n.23840/2008);− gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c.
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o lacomunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzatisoltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condannaalle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
2 di 4Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazio n e 29/06/2026zione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
Cass. n. 2317/2016
Cass. Sez. Un. 3876/2010
Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888/2015
Cass. Sez. Un. 4315/2020
Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562/2015
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Sez. Un., n. 4315/2020
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Testo completo

resentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Quiciunitamente agli avvocati Annalisa Santagostino, Sabrina Gallonetto– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3633/2022depositata il 16/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 maggio2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazione 29/06/2026Rilevato che:− FRANCESCO STAGNOLI ha proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3633/2022depositata il 16 novembre 2022;− REGIONE LOMBARDIA ha resistito con controricorso e ricorsoincidentale;− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.;− in prossimità dell'udienza, con atto ritualmente sottoscritto,− REGIONE LOMBARDIA ha dato riscontro alla rinuncia, depositandopresa d'atto, e chiedendo che venga dichiarata l'estinzione delgiudizio, con conseguente assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.Ritenuto che:− ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con attosottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solodifensore munito di mandato speciale a tale effetto;− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previstodall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti aprescindere dalla accettazione delle altre parti, che non èrichiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di attounilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo,senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggioin giudicato della sentenza impugnata e comporta il con-seguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugna-Sez.

S1 - R.G. 10790/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 2 di 4Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazio n e 29/06/2026zione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n.23840/2008);− gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. - la notifica o lacomunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzatisoltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condannaalle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n.2317/2016);− il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese;− il ricorso incidentale, in quanto condizionato, risulta, conse-guentemente, assorbito (Cass.

Sez. Un., Sentenza n. 3876 del18/02/2010);− ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna allespese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandatospeciale;− nella specie, l'atto di rinuncia non è stato oggetto diaccettazione da parte della ricorrente incidentale, la quale haproceduto alla sola presa d'atto;− ritiene tuttavia la Corte di disporre l'integrale compensazione,alla luce dell'assorbimento del ricorso incidentale e dell'esitocomplessivo della controversia;− non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso chetale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dellaSez.

S1 - R.G. 10790/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 3 di 4Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazio n e 29/06/2026impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) -è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n.19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione èesclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna dellefattispecie previste dalla norma (Cass.

Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020), senza che tuttavia si debba rendereformale attestazione di non sussistenza in dispositivo, nonessendo la medesima contemplata dalla previsione in esame(Cass. Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara estinto il giudizio di legittimità;compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile in data 6 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 10790/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 4 di 4