Cassation appeal dismissed due to withdrawal; incidental appeal absorbed; costs fully compensated between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal, which automatically extinguished the process without requiring acceptance. The incidental appeal filed by the opposing party was absorbed as a consequence of the main appeal's extinction. Consequently, the court ordered full compensation of litigation costs between the parties and exempted the appellant from paying the additional uniform contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings unilaterally without the need for acceptance by the opposing party, and if the opposing party's incidental appeal is conditional, it is absorbed, resulting in full cost compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ontroREGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Saninounitamente agli avvocati Annalisa Santagostino, Sabrina Gallonetto– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2927/2022depositata il 20/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 maggio2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.Numero registro generale 6763/2023Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 22309/2026Data pubblicazione 29/06/2026Rilevato che:− ALAN GHIRARDI ha proposto ricorso per Cassazione avverso lasentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2927/2022 depositata il20 settembre 2022;− REGIONE LOMBARDIA ha resistito con controricorso e ricorsoincidentale;− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.;− in prossimità dell'udienza, con atto ritualmente sottoscritto, ALANGHIRARDI ha rinunciato al ricorso;− REGIONE LOMBARDIA ha dato riscontro alla rinuncia, depositandopresa d'atto, e chiedendo che venga dichiarata l'estinzione delgiudizio, con conseguente assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.Ritenuto che:ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscrittodalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito dimandato speciale a tale effetto;− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescinderedalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essaproduce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione,perché determina il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse acontrastare l'impugnazione (Cass.
Sez. Un. 1923/1990; Cass. n.4446/1986; Cass. n. 23840/2008);Sez. S1 - R.G. 6763/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 2 di 4Numero registro generale 6763/2023Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 22309/2026Data pubb licazion e 29/06/2026− gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. - la notifica o lacomunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzatisoltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna allespese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).− il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese;− il ricorso incidentale, in quanto condizionato, risulta,conseguentemente, assorbito (Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 3876del 18/02/2010);− ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spesenon è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre partipersonalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;− nella specie, l'atto di rinuncia non è stato oggetto di accettazioneda parte della ricorrente incidentale, la quale ha proceduto alla solapresa d'atto;− ritiene tuttavia la Corte di disporre l'integrale compensazione, allaluce dell'assorbimento del ricorso incidentale e dell'esitocomplessivo della controversia;non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 - della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improce-dibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e - trattandosi dimisura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass.
Sez. Un.,Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpreta-zione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenzaSez. S1 - R.G. 6763/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 3 di 4Numero registro generale 6763/2023Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 22309/2026Data pubb licazion e 29/06/2026che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra inalcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. Un., Sentenzan. 4315 del 20/02/2020), senza che tuttavia si debba rendere formalesima contemplata dalla previsione in esame (Cass.
Sez. Un., n.4315/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara estinto il giudizio di legittimità;compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile in data 6 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 6763/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 4 di 4