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Ordinanza — n. 22306/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding nullity of guarantee due to late production of standard contract clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22306/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeals filed by the administrator and the bankruptcy estate against a lower court's order. The appellant argued that the guarantee contract was null because it lacked specific clauses mandated by the Bank of Italy, but failed to produce the required standard form document until the second instance. The court ruled that the appellant's defense explicitly contested the evidence of clause correspondence, and the lower court's detailed reasoning regarding the lack of personal guarantee without those clauses was logical and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 132 c.p.c.: The court cannot dismiss an appeal on grounds of nullity or lack of motivation if the lower court provided ample reasoning, especially when the appellant's own defense explicitly contested the necessary evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of contract late production of evidence standard contract clauses lack of motivation bankruptcy proceedings guarantee validity procedural default caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per viziodi motivazione, in violazione degli art. 111 Cost. e 132 c.p.c.; la ricorrenteassume che la Corte, nel richiedere la produzione del documento ABI, cheè un modulo standardizzato, sia incorsa in una motivazione apparente edillogica.8.
Art. 132 c.p.c.
art. 1938 c.c
La fideiussione prestata dal Musolino eravalida, in quanto garantiva debiti anche futuri della Emme Emme s.p.a.con fissazione di un tetto massimo (€ 2.010.000) e , quindi, nel rispettodell’art. 1938 c.c..4.3 Opinava che il credito di BNL s.p.a.
art. 1243 c.c
e ladisciplina della compensazione legale ex art. 1243 c.c.
art. 111 Cost
Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per viziodi motivazione, in violazione degli art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20438/2019
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Testo completo

Narracci,-ricorrente-controBanca Nazionale del Lavoro s.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Merlicco,-controricorrente-nonché controGuber Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, eVincenzo Musolino-intimati-e sul ricorso successivo proposta da:Marchi Adelaide, in persona dell’amministratrice di sostegno Mirta MariaMusolino, rappresentata e difesa dall’avvocato Aurelio Arnese edelettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv.to BerardinoIacobucciNumero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/2026-ricorrente-controBanca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Merlicco,-controricorrente-nonché controGuber Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto, n. 148/2022 depositata il 27/4/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere Cosmo Crolla.1.

Su richiesta di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (indicata per brevità“BNL s.p.a.”) vennero emessi dal Tribunale di Taranto, nei confronti diEmme Emme s.p.a., Musolino Vincenzo e REM s.r.l. i seguenti decretiingiuntivi:

a) decreti n. 669/2011, del 6.7.2011, per € 648.079,29, n.759/2011, del 21.7.2011, per € 1.159.486,39, in relazione al pagamentodel credito conseguente all’escussione di una fideiussione prestata da BNLs.p.a. a favore di Mercedes Benz Financial Service Italia s.p.a.nell’interesse della concessionaria Emme Emme s.p.a.; per dettaesposizione, inoltre, era stata prestata fideiussione da Vincenzo Musolinoe da REM s.r.l.;

b) decreto n. 736/2011, del 19.7.2011, per €292.995,43, in relazione allo scoperto del conto anticipi n. 280537 apertoda Emme Emme s.p.a., per detta esposizione; per detta esposizione,inoltre, era stata prestata fideiussione da Vincenzo Musolino e da REMs.r.l.;

c) decreto ingiuntivo n. 751/2011, del 21.7.2011, per €1.035.987,96, in relazione al contratto di finanziamento del 21.4.2010,Numero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/2026concesso alla Emme Emme s.p.a.; tenuta al pagamento di detta debitoriaera anche la garante Rem s.r.l..2. Avverso tali provvedimenti monitori proposero opposizione, condomanda riconvenzionale, Vincenzo Musolino, Rem s.r.l. ed Emme Emmes.p.a..; il giudizio subì due interruzioni, la prima a seguito dell'intervenutofallimento di REM s.r.l., la seconda per il fallimento di Emme Emmes.p.a.; il giudizio venne riassunto da Vincenzo Musolino, si costituì ildichiarata l’estinzione del processo con riferimento alla posizioneprocessuale di REM s.r.l..3.

Il Tribunale dei Taranto, con sentenza n. 1843/2019 del 16/7/2019,accertati i numerosi rapporti contrattuali (conti corrente, conti anticipi,swap e finanziamenti) già in essere tra BNL s.p.a. e Emme Emme s.p.a.,ricalcolati i saldi finali dei contratti a mezzo di consulenza tecnica d’ufficioprevia eliminazione degli addebiti effettuati dalla Banca in mancanzapattuizioni scritte o in virtù di pattuizioni dichiarate nulle, preso atto delfallimento di Emme Emme s.p.a. e REM s.r.l., dichiarati estinti i creditirestitutori del Fallimento di Emme Emme s.p.a. (crediti già di EmmeEmme s.p.a.) verso BNL s.p.a. per l’operata compensazione con i maggioricrediti di BNL s.p.a., determinato incidenter tantum il credito di BNL s.p.a.verso il Fallimento in € 1.549.292 al solo fine di operare la compensazionee di accertare l’obbligazione verso BNL s.p.a. del fideiussore MusolinoVincenzo, rilevata l’improcedibilità delle domande proposte con i decretimonitori di BNL s.p.a. nei confronti del Fallimento Emme Emme s.p.a. erevocati i decreti ingiuntivi, condannò Musolino Vincenzo al pagamento infavore di BNL s.p.a. della somma di € 1.549.292, oltre interessi.4.

Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Lecce, SezioneDistaccata di Taranto, rigettava l’appello principale e quello incidentaleproposti rispettivamente da Musolino Vincenzo e dal Fallimento EmmeEmme s.p.a..Numero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/20264.1 La Corte rilevava l’infondatezza dell’eccezione di nullità dellafideiussione per contrarietà a norma imperativa, ed in particolare perviolazione al divieto di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990, inquanto la delibera ABI costituente la prova della dedotta nullità era stataprodotta solo nel giudizio di appello; aggiungeva che, in ogni caso, purammettendosi il collegamento tra le fideiussione a valle e intesa vietata amonte, la nullità avrebbe riguardato solo tre clausole e non l’interocontratto, dato che il fideiussore non aveva fornito la prova che senza letre clausole nulle non avrebbe prestato la fideiussione.4.2 Soggiungeva che la fideiussione sottoscritta in data 12/8/2003 dalMusolino non era affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, dalmomento che, come si evinceva dalla lettura del contratto, la stessagarantiva i crediti che BNL s.p.a. si trovava ad avere con Emme Emmes.p.a. in dipendenza dell’escussione da parte dei creditori della fallita dellafideiussione prestata da BNL s.p.a. in favore di quest’ultima (cosiddettofideiussore del fideiussore).

La fideiussione prestata dal Musolino eravalida, in quanto garantiva debiti anche futuri della Emme Emme s.p.a.con fissazione di un tetto massimo (€ 2.010.000) e , quindi, nel rispettodell’art. 1938 c.c..4.3 Opinava che il credito di BNL s.p.a. verso il fallimento fosse statoaccertato incidenter tantum ai soli fini di operare la compensazione con ilcontrocredito vantato nei confronti della Banca dal Fallimento EmmeEmme s.p.a. e di statuire sulla domanda proposta dalla Banca creditricenei confronti del fideiussore Musolino Vincenzo, con la conseguenza chenon vi era stata alcuna violazione dell’art. 52 l.fall.4.4 Disattendeva l’allegazione difensiva del Fallimento, secondo la quale ilTribunale avrebbe riconosciuto la compensazione senza l’eccezione diparte, evidenziando che BNL s.p.a. aveva proposto domanda di condannadella società fallita e la stessa Emme Emme s.p.a. aveva espressamentechiesto la compensazione dei crediti.Numero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/20265.

Il Fallimento Emme Emme s.p.a. e Marchi Adelaide, erede di MusolinoVincenzo e rappresentata dall’amministratore di sostegno Mirta MariaMaiolini, proponevano ricorso per la cassazione della sentenza con distintis.p.a. svolgeva difese con distinti controricorsi. I ricorsi venivano riunitiper essere trattati congiuntamente ed erano iscritti al n. 24854/2022R.G.; il ricorso di Marchi Adelaide, essendo stato notificatosuccessivamente a quello del Fallimento, assume la valenza di ricorsoincidentale (Cass. 36057/2021).BNL s.p.a. e il Fallimento depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso del Fallimento denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1242 e 1243 c.c., 56 l.fall. e 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: si sostiene che la sentenzasia affetta da nullità per vizio di ultrapetizione, avendo i giudici di meritoapplicato la compensazione ex art. 56 l.fall. a vantaggio di BNL s.p.a.senza che fosse stata sollevata dalla banca una specifica eccezione esenza operare alcun distinguo fra la regola fissata dall’art. 56 l.fall. e ladisciplina della compensazione legale ex art. 1243 c.c. richiesta dallaEmme Emme s.p.a. in bonis con l’atto di instaurazione del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo.1.1 Il motivo è infondato.1.2 La sentenza della Corte di Appello (n. 148/2022) ha statuito sullacompensazione in conformità di una specifica richiesta espressamenteformulata dapprima dalla società in bonis in sede di opposizione ai decretiingiuntivi e successivamente riproposta dalla stessa curatela, che nellacostituzione in giudizio ha fatto proprie le domande, eccezioni e difesedella fallita compresa l’eccezione di compensazione.1.3 Nel caso di specie i giudici di merito hanno applicato la compensazionegiudiziale tra due contrapposti crediti, uno dei quali sorto in capo allaNumero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/2026società poi fallita, uniformandosi al principio affermato da questa Cortesecondo il quale:

«l'art. 56, comma 1, l.fall., che introduce una deroga alprincipio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo lacompensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confrontidel fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fattogenetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alladichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo allaliquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente» ( cfr. Cass.36888/2021).1.4 A nulla rileva che l’eccezione di compensazione sia stata sollevata exart. 56 l.fall. anziché ai sensi dell’art. 1243 c.c., perché la prima normacomprende la seconda e non è neanche necessario che i crediti sianoliquidi ed esigibili ante fallimento, essendo sufficiente che il fatto geneticodel credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione difallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di unodei due crediti sopravvenga successivamente.2.

Il secondo motivo deduce, ancora, la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1242 e 1243 c.c., 56 l. fall., 100, 112 e 113, comma 1, c.p.c.,in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; si argomenta che laCorte abbia giustificato la possibilità di porre il credito in compensazionesul presupposto che a richiederla fosse stato lo stesso fallimento, benchéla procedura non avesse alcun interesse a chiedere la compensazione, inquanto di nessuna utilità ed anzi contraria ai propri interessi, tenuto contoche il creditore concorsuale veniva così soddisfatto integralmente inveceche in moneta fallimentare.2.1 Il motivo è manifestamente infondato.2.2 Il curatore ha formulato con la costituzione in giudizio, e reiterato insede di conclusioni, una specifica richiesta di compensazione tra il creditovantato dalla società fallita per effetto della illegittima applicazione degliinteressi anatocistici e della pattuizione di clausole nulle e quello dellaNumero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/2026Banca azionato con la procedura monitoria; i giudici di merito si sonodoverosamente pronunciati su questa domanda, non essendo tenuti asindacare l’utilità e la convenienza per il fallimento di tale precisa sceltaprocessuale.3.

Il terzo motivo oppone la violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Cortedistrettuale erroneamente rigettato l’eccezione di giudicato formatosi aseguito della sentenza non definitiva di primo grado n. 841/2016, con laquale il Tribunale aveva cristallizzato la materia del contendere dopo ilfallimento di Emme Emme s.p.a. dando atto della trasmigrazione in sedeconcorsuale delle domande di pagamento di BNL s.p.a., sia in via di azioneche di eccezione, per cui dinanzi al giudice ordinario proseguiva la soladomanda di pagamento di Emme Emme s.p.a. nei confronti di BNL s.p.a..3.1 Il motivo non merita accoglimento.3.2 Non può parlarsi della formazione di alcun giudicato, in quanto lasentenza parziale si è limitata a dare atto che la domanda di condanna deldell’art. 52 l.fall.; cosa diversa è l’accertamento incidentale del creditoeffettuato per affermare la compensazione ex art. 56 l.fall. con ilcontrocredito fatto valere dalla curatela con la domanda riconvenzionale.3.3 Al riguardo la consolidata giurisprudenza di questa Corte haaffermato:

«nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di uncredito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in viariconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento,domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il ritospeciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall.trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad unapronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o dicondanna al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte unaNumero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/2026volta operata la compensazione» (cfr.

Cass. 30298/2017; nello stessosenso Cass. 287/2009, e sul principio, conformi, le successive15562/2011, 64/2012, 14418/2013).4. Il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1 n. 4, c.p.c.; si lamenta che laCorte non si sia pronunciata sul terzo motivo d’appello, con cui sicensurava la decisione di primo grado perché il tribunale aveva delibato lasussistenza dei controcrediti di BNL s.p.a. e dei presupposti richiesti dallalegge (liquidità, esigibilità dei debiti e dei contrapposti crediti) al fine diapplicare la compensazione.4.1 Il motivo è infondato, in quanto la corte ha compiuto un accertamentoincidentale del credito vantato dalla banca che ha consentito di operare lacompensazione giudiziale con il controcredito del fallimento, precisandoche non vi era stata violazione dell’art. 52 l.fall. e della competenza delTribunale fallimentare.

Non può, quindi, predicarsi alcun vizio di omessapronuncia su un motivo di appello.5. Il quinto motivo ipotizza la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1242, comma 1, c.c., 52 e 56 l.fall., 100, 112, 132, 329 e 345 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.: si contesta che la Cortedistrettuale abbia accolto la domanda dell’interventrice in appello GuberBanca s.p.a. (procuratrice speciale di Gaia s.r.l., cessionaria del credito diBNL s.p.a.), che chiedeva dichiararsi la compensazione dei crediti dellafallita Emme Emme s.p.a. con i crediti ceduti da BNL s.p.a. a Gaia (adesclusione di quello derivante da un’escussione fideiussoria ivi richiesta).5.1 Il motivo è infondato.5.2 La Corte ha ammesso l’intervento della Guber Banca s.p.a., in qualitàdi cessionaria del credito della BNL s.p.a.; l'intervenuta non ha formulatoalcuna domanda nuova ed autonoma, limitandosi a chiedere la confermadella statuizione di compensazione, tra i crediti reciproci di BNL s.p.a. edel Fallimento della EMME EMME s.p.a..Numero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/20266.

Il primo motivo del ricorso successivo (qualificato ricorso incidentaleperché notificato successivamente al ricorso del Fallimento) proposto daAdelaide Marchi denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,comma 1, c.p.c., 2697 e 2727-2729 c.c., 345 c.p.c., 1957 c.c. e 112c.p.c.: la ricorrente sostiene che la Corte abbia errato nell’aver affermatola mancata dimostrazione della corrispondenza tra le clausole dellafideiussione al modello ABI, per essere stato prodotto il documentorappresentativo del modello ABI solo nel giudizio di appello, in quanto talecircostanza doveva ritenersi provata dalla mancata contestazione sulpunto dell’appellata e dell’intervenuta e, in ogni caso, in via presuntiva,dalle difese svolte da questi ultimi.6.1 La ricorrente rappresenta che, rientrando la clausola n. 7 dellafideiussione del 12/8/2003 – derogativa del termine di sei mesi entro ilquale il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore principalecon l’obbligo di continuarle con diligenza affinché il fideiussore rimangaobbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale – tra quelleaffette da nullità parziale per corrispondenza a quelle del modello ABI,rivive la disciplina codicistica, con la conseguenza che il creditore èonerato dal provare di aver agito nei confronti del debitore principaleentro i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.6.2 Il motivo è infondato, in quanto la prima ed autonoma ratio decidendidella sentenza in punto di legittimità delle clausole della fideiussioneresiste alle contestazioni contenute nella censura.6.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte è onere della parte cheinvochi la nullità della fideiussione produrre in giudizio la prova da cuidesumere la violazione della normativa antitrust e, in particolare, lacorrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione impugnato ed ilmodulo ABI 2003, nonché esibire il provvedimento del 2/5/2005 n. 55della Banca d Italia (Cass. n. 30818/2018).Numero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/20266.4 La ricorrente non ha ottemperato a tale incombente, non producendonel corso del giudizio di primo grado il modulo ABI 2003, documentoindispensabile per la verifica della corrispondenza delle clausole delcontratto a valle con quelle a monte del modello ABI sanzionate dallaBanca d’Italia con provvedimento 55/2005.6.5 Non può condividersi l’assunto della ricorrente secondo il quale i fatticostitutivi della nullità erano incontroversi o provati per presunzione, dalmomento che è proprio la difesa della Marchi a dare atto che l’intervenutaaveva espressamente eccepito la tardività della produzione documentale,avvenuta solo nel giudizio di secondo grado, con ciò palesando in manierainequivocabile la volontà di contestare la prova della corrispondenza tra leclausole della fideiussione e quelle standardizzate dall’ABI nel 2003.Né rileva, al riguardo, che tale nullità possa essere rilevata d’ufficio in ognistato e grado del giudizio, giacché tale rilievo officioso è possibile sololaddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto daiquali possa desumersene l'esistenza (cfr., da ultimo, Cass. n.20438/2019).7.

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per viziodi motivazione, in violazione degli art. 111 Cost. e 132 c.p.c.; la ricorrenteassume che la Corte, nel richiedere la produzione del documento ABI, cheè un modulo standardizzato, sia incorsa in una motivazione apparente edillogica.8. Il motivo è palesemente infondato.La Corte di merito ha spiegato non solo che la delibera dell’ABI era stataprodotta tardivamente solo in appello, ma ha anche aggiunto le ragioniper cui il collegamento negoziale fra l’intesa a monte e la fideiussione avalle, quand’anche ammesso, non sarebbe stato decisivo, in quanto ilMusolino non aveva fornito la prova che non avrebbe sottoscritto lagaranzia personale senza le tre clausole nulle, potendo anzi presumersi ilcontrario.Numero registro generale 24854/2022Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 22306/2026Data pubblicazione 29/06/2026L’ampia motivazione contenuta alle pagine 4 e 5 della decisioneimpugnata dà conto dell’iter logico seguito dalla Corte di merito pergiungere alla decisione assunta.La motivazione della decisione impugnata dunque esiste, non si poneaffatto al sotto del minimo costituzionale, né risulta illogica.9.

Conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, entrambi i ricorsidebbono essere rigettati.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi proposti da Marchi Adelaide e dal FallimentoEmme Emma s.p.a..Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che siliquidano, a carico di ciascuno di loro ed in favore della contropartecostituita, in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborsoforfettario al 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30. 5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.Il Presidente