Court declares case extinct due to withdrawal of main appeal and dismisses incidental appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the main appeal within the statutory timeframe. The defendant argued that the withdrawal should not preclude the decision on the incidental jurisdictional appeal, but the court held that the main appeal's dismissal rendered the incidental claim conditional and ineffective. Consequently, the court dismissed the incidental appeal and ordered the full compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of the main appeal within the time limit prescribed by law extinguishes the proceedings and renders any conditional incidental appeal automatically ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
er-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Av-vocato Enzo Lino Barilà giusta procura speciale in atti e con domicilio digitaleex lege-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-nonché controRegione Lombardia, in persona del presidente in carica, rappresentata edifesa giusta procura speciale in atti dalle Avvocate Annalisa Santagostino,Sabrina Gallonetto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.toEmanuela Quici, in Roma, Via Antonio Bertoloni, 35 e con domicilio digitaleex lege-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3594/2022 depositatail 14/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2026 dalConsigliere Laura Scalia.Numero registro generale 10787/2023Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 22286/2026Data pubblicazione 29/06/2026Considerato cheNel presente giudizio è stata impugnata la sentenza della Corte d'Ap-pello di Milano in epigrafe indicata, analoga a quelle oggetto dei ricorsi R.G.29425/2021 e 29431/2021, rispettivamente decisi dalle Sezioni Unite diquesta Corte con le sentenze nn. 31730/2023 e 31738/2023, che hannorespinto i ricorsi principali dei produttori ricorrenti nonché quelli incidentalidi Regione Lombardia in punto di giurisdizione, compensando le spese inragione della complessità delle questioni decise;Con atto in data 10 aprile 2026 il difensore della ricorrente principale,munito di mandato speciale a tale effetto, ha rinunciato al ricorso, riscon-trato da nota in data 20 aprile della Regione Lombardia;La rinuncia al ricorso principale determina, dove intervenuta nei ter-mini di cui all'art. 390 c.p.c., l'estinzione del giudizio e con essa la soprav-venuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizio-nato, la cui decisione presupponeva l'accoglimento del ricorso principaleprecluso dall'estinzione del giudizio (Cass.
Sez. Un. n. 3876 del18/02/2010; Cass. n. 5421 del 7/03/2018);Quanto alle spese di giudizio, la ditta ricorrente, nel fare presenteche il ricorso principale è stato proposto prima delle decisioni delle SezioniUnite sopra richiamate, chiede che la Sezione, conformandosi all'indirizzodelle medesime decisioni nonché delle successive di questa Sezione (sonocitate, tra le altre: ord. n. 22071/2024 nel giudizio R.G. 18697/2022; ord.n. 22056/2024 nel giudizio R.G. 18702/2022);Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinun-cia al ricorso principale formulata dalla ricorrente;Il ricorso incidentale ha natura condizionata e diviene automatica-mente inefficace;L'art. 391 c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezionale, chenella specie va esercitato con la compensazione integrale delle spese delNumero registro generale 10787/2023Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 22286/2026Data pubblicazione 29/06/2026giudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle questioni di ri-lievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presente giudizio, ri-solte dalle Sezioni Unite solo in corso di giudizio con le sentenze n. 31730e 31738 del 2023;La compensazione, del resto, è stata disposta anche dalle SezioniUnite con le due pronunce citate;Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-renti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Infatti, la norma citata, che pone a carico del ricorrente, rimastosoccombente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazionein quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici - del rigetto dell'impu-gnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trat-tandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta in-terpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva oanalogica (Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023;
Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino