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Ordinanza — n. 22281/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares case extinct due to withdrawal and orders full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22281/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal of the main appeal within the statutory timeframe. This withdrawal rendered the incidental appeal by the Region conditional and ineffective, as it depended on the main appeal's success. Consequently, the court exercised its discretionary power under Article 391 of the Code of Civil Procedure to order full compensation of litigation costs despite the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Withdrawal of the main appeal extinguishes the proceedings and precludes the incidental appeal, triggering the court's discretion to order full cost compensation under Art. 391 c.p.c. when the case involves complex legal issues.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings conditional incidental appeal cost compensation discretion Article 391 c.p.c. condono delle spese procedurali recupero dei costi rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
31730e 31738 del 2023;La compensazione, del resto, è stata disposta anche dalle SezioniUnite con le due pronunce citate;Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 3876 del 18/02/2010
Cass. n. 5421 del 7/03/2018
Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023
Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015
Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015).
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Testo completo

peciale in atti dall'Avvocato Enzo Lino Barilà giusta procura speciale in attie con domicilio digitale ex lege-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-controRegione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentata edifesa giusta procura speciale in atti dalle Avvocate Annalisa Santagostinoe Sabrina Gallonetto con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to MarioSanino in Roma, Viale Parioli, 180 e con domicilio digitale ex lege-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2712/2022 depositatal'8/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2026 dalConsigliere Laura Scalia.Considerato cheNumero registro generale 4897/2023Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 22281/2026Data pubblicazione 29/06/2026Nel presente giudizio è stata impugnata la sentenza della Corte d'Ap-pello di Milano in epigrafe indicata, analoga a quelle oggetto dei ricorsi R.G.29425/2021 e 29431/2021, rispettivamente decisi dalle Sezioni Unite diquesta Corte con le sentenze nn. 31730/2023 e 31738/2023, che hannorespinto i ricorsi principali dei produttori ricorrenti nonché quelli incidentalidi Regione Lombardia in punto di giurisdizione, compensando le spese inragione della complessità delle questioni decise;Con atto in data 14 aprile 2026 il difensore della ricorrente principale,munito di mandato speciale a tale effetto, ha rinunciato al ricorso, riscon-trato da nota in data 15 aprile della Regione Lombardia;La rinuncia al ricorso principale determina, dove intervenuta nei ter-mini di cui all'art. 390 c.p.c., l'estinzione del giudizio e con essa la soprav-venuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizio-nato, la cui decisione presupponeva l'accoglimento del ricorso principaleprecluso dall'estinzione del giudizio (Cass.

Sez. Un. n. 3876 del18/02/2010; Cass. n. 5421 del 7/03/2018);Quanto alle spese di giudizio, la ditta ricorrente, nel fare presente cheil ricorso principale è stato proposto prima delle decisioni delle Sezioni Unitesopra richiamate, chiede che la Sezione, conformandosi all'indirizzo dellemedesime decisioni nonché delle successive di questa Sezione (sono citate,tra le altre: ord. n. 22071/2024 nel giudizio R.G. 18697/2022; ord. n.22056/2024 nel giudizio R.G. 18702/2022), provveda sul punto con la com-pensazione;Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinunciaal ricorso principale formulata dalla ricorrente;Il ricorso incidentale ha natura condizionata e diviene automatica-mente inefficace;L'art.391 c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezionale, chenella specie va esercitato con la compensazione integrale delle spese delgiudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle questioni di ri-Numero registro generale 4897/2023Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 22281/2026Data pubblicazione 29/06/2026lievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presente giudizio, ri-solte dalle Sezioni Unite solo in corso di giudizio con le sentenze n. 31730e 31738 del 2023;La compensazione, del resto, è stata disposta anche dalle SezioniUnite con le due pronunce citate;Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-renti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Infatti, la norma citata, che pone a carico del ricorrente, rimasto soc-combente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazionein quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici - del rigetto dell'impu-gnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trat-tandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta in-terpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva oanalogica (Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023;

Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino