Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22274/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, exempting them from double litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22274/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit on April 14, 2026. Although the appellant argued for a reduction in litigation costs due to the complexity of the legal issues, the court noted the procedural outcome was solely based on the withdrawal. Consequently, the judgment ordered mutual compensation of expenses without applying the rule that would have doubled the unified contribution for the withdrawn party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party is exempted from the double payment of litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs unified contribution mutual compensation Cassazione procedural law proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
SU 31730/2023), il collegio non ritiene infatti di dover pro-nunciare la condanna della rinunciante alla rifusione delle spese di lite.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
SU 31730/2023), il collegio non ritiene infatti di dover pro-nunciare la condanna della rinunciante alla rifusione delle spese di lite.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU 31730/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

F, con sede inDarfo Boario Terme (BS), via Biolche n. 3, ditta rappresentata e difesa,come da procura speciale unita al presente atto, dall'avv. Enzo Barilà constudio in Milano P.za Cinque Giornate, n. 5 (C.F. BRL NLN 63D03 F205;fax: 02/54.10.70.11; p.e.c. enzo.barila@milano.pecavvocati.it) presso ilquale elegge domicilio.RicorrentecontroRegione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del legale rappre-sentante Presidente pro tempore Avv. Attilio Fontana, con sede in Milano,P.zza Città di Lombardia n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura incalce al controricorso e di deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del30/10/2023, assunta ai sensi dell'art. 28, lett.

g) dello Statuto, dagliAvv.ti Marinella Orlandi (C.F. RLN MNL 65P64 F205N – pec: marinel-la.orlandi@milano.pecavvocati.it) e Maria Emilia Moretti (C.F. MRT MML64A67 F205A – pec: mariaemilia.moretti@milano.pecavvocati.it) dell'Av-Numero registro generale 20541/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 22274/2026Data pubblicazione 29/06/2026vocatura regionale (fax 02.6765.5600) con domicilio eletto presso lo stu-dio dell'Avv. Cristiano Bosin (C.F. BSN CST 70A21 H501H), del Foro diRoma – in Roma Viale delle Milizie 34 (c.bosin@pec.dsbpartners.com).Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 998 depositata il 23marzo 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.Rilevato che:Con atto del 14 aprile 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.Considerato che:Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con com-pensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.In considerazione della complessità delle questioni di diritto sottopo-ste all'attenzione della Corte, solo recentemente affrontate dalle Sezioniunite (Cass.

SU 31730/2023), il collegio non ritiene infatti di dover pro-nunciare la condanna della rinunciante alla rifusione delle spese di lite.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n° 228 del 2012. P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il presidenteNumero registro generale 20541/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 22274/2026Data pubblicazione 29/06/2026Guido Mercolino