Italian court dismisses appeal due to withdrawal, absorbing incidental counterclaim with shared costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal extinguished following the appellant's withdrawal on April 10, 2026. The opposing party subsequently lost interest in the incidental counterclaim, leading to its absorption into the main proceedings. Consequently, the judgment ordered equal sharing of litigation costs without doubling the unified contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: Withdrawal of an appeal extinguishes the main suit and absorbs the incidental counterclaim, with costs shared equally and no doubling of the unified contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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D918K, con se-de in COLLIO (BS) Via Memmo 60/a, ditta rappresentata e difesa, comeda procura speciale unita al ricorso, dall'avv. Enzo Barilà con studio in Mi-lano P.za Cinque Giornate, n. 5 (C.F. BRL NLN 63D03 F205; fax:02/54.10.70.11; p.e.c. enzo.barila@milano.pecavvocati.it) presso il qualeelegge domicilio.Ricorrente e ControricorrentecontroRegione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del legale rappre-sentante pro tempore Avv. Attilio Fontana, con sede in Milano, P.zza Cittàdi Lombardia n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alcontroricorso e della DGR n. 355 del 29.5.23, dagli Avv.ti Sabrina Gallo-netto (C.F.
GLLSRN69A49A952U – pec sabrina.gallonetto@milano.pecav-vocati.it) e Annalisa Santagostino (C.F. SNTNLS68A44F205E – pec annali-sa.santagostino@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale (fax0267655600) ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizioNumero registro generale 9899/2023Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22268/2026Data pubblicazione 29/06/2026presso lo studio dell'Avv.to Emanuela Quici, (C.F. QCU MNL 63M55H501L), via Antonio Bertoloni n. 35, 00197, Roma (fax 068081890 - pecemanuelaquici@ordineavvocatiroma.org).Controricorrente e Ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 3509 depositata il 9novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.Rilevato che:Con atto del 10 aprile 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso aspese compensate.Con atto del 14 aprile 2026 la resistente ha dichiarato di non averepiù interesse alla decisione sul ricorso incidentale.Considerato che:Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con com-pensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n° 228 del 2012.La dichiarazione di estinzione del giudizio determina l'assorbimentodel ricorso incidentale condizionato, con compensazione delle spese, per laquale ricorrono i presupposti.Non sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato.Numero registro generale 9899/2023Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22268/2026Data pubblicazione 29/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio e assorbito il ricorso incidentale.Spese compensate.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino