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Ordinanza — n. 22265/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal and absorbs incidental counterclaim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22265/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by 'Società Agricola Fratelli Scalvinoni' extinguished following a formal withdrawal submitted on April 10, 2026. The opposing party, the Lombardy Region, requested the absorption of the incidental counterclaim, which the court granted. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs and dismissed the procedural action.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal extinguishes the main proceeding, and the court may absorb the incidental counterclaim to resolve the case efficiently.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings incidental counterclaim absorption of claims litigation costs compensation Corte di Cassazione civil procedure law deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
3593/2022 della Corte d'appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor Luigi Abete.Preso atto che la ricorrente ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
115/2002, la ricorrente principale e la ricorrenteincidentale condizionata siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a normadel comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.;visti gli artt.
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
115/2002, la ricorrente principale e la ricorrenteincidentale condizionata siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a normadel comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.;visti gli artt.
art. 390 cod. proc.civ
3593/2022 della Corte d'appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor Luigi Abete.Preso atto che la ricorrente ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc.civ.
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Testo completo

di p.e.c. e che la rappresenta e difendein virtù di procura speciale in calce al ricorso ed in calce all'atto di rinuncia.RICORRENTEcontroREGIONE LOMBARDIA – c.f. 80050050154 - in persona del Presidente pro tem-pore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di pro-cura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Sabrina Gallonetto e dall'av-vocato Annalisa Santagostino che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.;Numero registro generale 10789/2023Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 22265/2026Data pubblicazione 29/06/2026elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Bertoloni, n. 35, presso lostudio dell'avvocato Emanuela Quici.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALEavverso la sentenza n. 3593/2022 della Corte d'appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor Luigi Abete.Preso atto che la ricorrente ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc.civ. datata 10.4.2026 al ricorso iscritto al n. 10789 – 2023 R.G.;preso atto che la controricorrente, Regione Lombardia, ha in data 15.4.2026chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con assorbimento del ri-corso incidentale condizionato;ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione con assorbimentodel ricorso incidentale condizionato;ritenuto che si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giu-dizio di legittimità;dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente principale e la ricorrenteincidentale condizionata siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a normadel comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.;visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 10789/2023Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 22265/2026Data pubblicazione 29/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimitàintrodotto con il ricorso proposto dalla “Società Agricola Fratelli Scalvinoni” ediscritto al n. 10789 - 2023 R.G., assorbito nella dichiarazione di estinzione ilricorso incidentale condizionato;compensa le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 6 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino