Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22262/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of suit and absorption of incidental counterclaim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22262/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal dismissed following the plaintiffs' formal withdrawal of the lawsuit. The Regional Government requested the extinction of the case, which the court approved alongside the absorption of the incidental counterclaim. Consequently, the court ordered the full compensation of litigation costs and noted the procedural failure to pay the required unified contribution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and an incidental counterclaim is absorbed by the extinction of the main appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings incidental counterclaim absorption of claims litigation costs unified contribution Corte di Cassazione restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
3825/2022 della Corte d'appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor Luigi Abete.Preso atto che i ricorrenti hanno allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
art. 390 cod. proc.civ
3825/2022 della Corte d'appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor Luigi Abete.Preso atto che i ricorrenti hanno allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc.civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

lano, alla piazza CinqueGiornate, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Enzo Barilà che ha indicato il pro-prio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura specialein calce al ricorso ed in calce all'atto di rinuncia.RICORRENTIcontroREGIONE LOMBARDIA – c.f. 80050050154 - in persona del Presidente pro tem-pore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di pro-Numero registro generale 12594/2023Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 22262/2026Data pubblicazione 29/06/2026cura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Sabrina Gallonetto e dall'av-vocato Annalisa Santagostino che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.;elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Bertoloni, n. 35, presso lostudio dell'avvocato Emanuela Quici.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALEavverso la sentenza n. 3825/2022 della Corte d'appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor Luigi Abete.Preso atto che i ricorrenti hanno allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc.civ. datata 14.4.2026 al ricorso iscritto al n. 12594 – 2023 R.G.;preso atto che la controricorrente, Regione Lombardia, ha in data 15.4.2026chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con assorbimento del ri-corso incidentale condizionato;ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione con assorbimentodel ricorso incidentale condizionato;ritenuto che si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giu-dizio di legittimità;dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti principali e la ricorrenteincidentale condizionata siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a normadel comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.;Numero registro generale 12594/2023Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 22262/2026Data pubblicazione 29/06/2026visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimitàintrodotto con il ricorso proposto da Ivana Bonavetti, da Lino Andrea Zampattie da Andrea Matteo Zampatti ed iscritto al n. 12594 - 2023 R.G., assorbito nelladichiarazione di estinzione il ricorso incidentale condizionato;compensa le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 6 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino