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Ordinanza — n. 22134/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows monetary revaluation of compensation due to prior capital payment already adjudicated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22134/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's judgment awarding inflated compensation for land reclamation. The lower court erroneously calculated total damages including the principal sum, which had already been definitively adjudicated and paid. Consequently, the Court ordered the lower court to recalculate the award by deducting the already-paid capital and any subsequent payments.

Regesto Legislator

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Art. 2900 c.c.; Art. 122 c.p.c.: Where a principal sum has been definitively adjudicated and paid, the lower court must recalculate the total compensation by deducting that amount and subsequent payments before awarding interest.

Parole chiave

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monetary revaluation judicial res judicata deduction of payments compensation calculation interest on debt compensazione della rendita riscossione di pene pecuniarie riciclaggio di capitali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2900 c.c.
Art. 122 c.p.c.
art. 327 c.p
lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e ilricorso, notificato il 27.01.2025 rispetto a sentenza non notificata e pubbli-cata il 26.06.2024, è tempestivo, ritenuta la sospensione feriale dei termini.4.1.
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Testo completo

ermina dirigenziale n. 65 del 24.1.2025 e deliberazione di G.M. n.5 del 23.1.2025, e in forza di procura speciale alle liti per il presente giudiziodi cassazione, apposta su foglio separato, in calce e unito al ricorso, dall'Av-vocato Nicola Di Bernardo anche disgiuntamente all'Avvocato Ugo Di Silve-stre e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controDe Meis Lorenzo e De Meis Anna Giulia, nella qualità di eredi di De MeisNicola, rappresentati e difesi dall'Avvocata Laura Teti anche disgiuntamenteall'Avvocato Sabatino Ciprietti, giusta procura speciale in atti e con domiciliodigitale ex lege-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 880/2024 depositatail 26/06/2024.Numero registro generale 3228/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 22134/2026Data pubblicazione 27/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere Laura Scalia.1.

Nicola De Meis conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pescarail Comune di Penne chiedendo: l'accertamento dell'acquisizione di un ter-reno illegittimamente occupato dal Comune; il risarcimento del danno perperdita della proprietà e per il deprezzamento della parte residua.Il Tribunale adìto accoglieva la domanda, condannava il Comune alpagamento di euro 32.226,25, oltre interessi dal 1990 al saldo, e dichiaraval'intervenuto trasferimento della proprietà del bene al Comune, ponendo acarico dell'ente le spese di CTU e le spese di lite.L'indicato titolo veniva integralmente eseguito dal Comune, che prov-vedeva a pagare: euro 32.226,25 per sorte capitale, euro 28.354,69 perinteressi, oltre alle spese legali, per euro 10.982,06 e della disposta c.t.u.,per euro 604,66, per un totale di euro 72.167,66.2.

De Meis proponeva appello principale; il Comune appello inciden-tale.La Corte d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 122 del 2007 riget-tava la domanda risarcitoria, ritenendo che l'appellante non fosse legitti-mato attivamente, avendo acquistato il bene dopo la cd. accessione inver-tita.La Corte di Cassazione, adìta da De Meis, con la sentenza n. 15133/2014 cassava la sentenza d'appello, affermando che si era formato giudi-cato interno sul diritto del ricorrente al risarcimento di euro 32.226,25; DeMeis era infatti subentrato nella posizione dell'originario proprietario.La causa veniva rinviata alla Corte d'Appello dell'Aquila, dinanzi allaquale, in sede di riassunzione, De Meis instava per la rivalutazione dellasomma, il risarcimento da deprezzamento della porzione residua, la ride-terminazione del valore del terreno.Numero registro generale 3228/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 22134/2026Data pubblicazione 27/06/2026La Corte territoriale con sentenza n. 791 del 2016 rigettava l'appelloe confermava integralmente la sentenza di primo grado, compensando lespese.Avverso l'indicata sentenza De Meis proponeva ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.La Corte di cassazione con ordinanza n. 15135/2023 statuiva nei ter-mini che seguono: rigettava il primo, secondo e quarto motivo e accoglievail terzo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della rivalutazionemonetaria e degli interessi sulla somma rivalutata, dichiarando assorbito ilquinto sulle spese.

La Corte di legittimità ribadiva che il credito risarcitorioè debito di valore e che la somma di euro 32.226,25 era coperta da giudi-cato e non più modificabile, cassava e rinviava dinanzi alla Corte d'Appellodell'Aquila.Il giudizio veniva riassunto da Lorenzo De Meis con l'intervento diAnna Giulia De Meis, entrambi eredi di Nicola De Meis, e celebrato nellacontumacia del Comune di Penne.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello ha riconosciutorivalutazione e interessi secondo i criteri indicati dalla Cassazione, inclu-dendo nel computo effettuato la sorte capitale di euro 32.226,25, copertada giudicato e pagata dal Comune, liquidando quindi un importo comples-sivo di euro 124.785,90, per le seguenti voci: sorte capitale per euro32.226,25; rivalutazione per euro 38.445,92; interessi per euro 54.113,73.La Corte di merito ha provveduto altresì alla liquidazione delle spese dei varigradi di giudizio, parametrandole anche sulla sorte capitale.3.

Il Comune di Penne ricorre con tre motivi, resistiti con controricorsoda Lorenzo De Meis e Anna Giulia De Meis.Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3228/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 22134/2026Data pubblicazione 27/06/20261. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa appli-cazione degli artt. 112, 384, comma 2, e 394 c.p.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.”.L'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, n. 15135/2023, avevaaccolto solo il terzo motivo di ricorso proposto da Nicola De Meis, relativo alriconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla sommadi 32.226,25 euro dovuta dal Comune di Penne, in base alla sentenza diprimo grado del Tribunale di Pescara, a titolo di risarcimento danni per l'oc-cupazione illegittima, obbligazione che doveva essere liquidata in terminimonetari, con riferimento alla svalutazione intervenuta fino alla decisionefinale.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello avrebbe invece erroneamenteesteso la condanna del Comune di Penne al pagamento anche della sortecapitale di 32.226,25 euro, già oggetto di condanna nella sentenza di primogrado e successivamente versata dal Comune, insieme agli interessi e allespese legali.2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la “violazione dell'art.115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.”.La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il Comune di Penneaveva già provveduto al pagamento della somma dovuta a titolo di sortecapitale, producendo nei precedenti gradi giudizio la relativa documenta-zione, e ribadendo tale circostanza negli atti processuali e, segnatamente:nel precedente giudizio di rinvio, che aveva fatto seguito alla precedentecassazione di altra sentenza di merito emessa nel giudizio in esame, e nelcontroricorso con ricorso incidentale, nell'ambito del giudizio dinanzi allaSuprema Corte di Cassazione n. 13817/2007 R.G., senza che controparteavesse mai contestato tale fatto.Tutti i pagamenti erano stati effettuati con determine dirigenziali delsettore tecnico n. 55 del 10.05.2005 e n. 150/3 del 18.08.2005 e con irelativi mandati di pagamento del 13.09.2005, eseguiti a mezzo di due bo-nifici rispettivamente di euro 60.580,94 e di euro 11.586,72).Numero registro generale 3228/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 22134/2026Data pubblicazione 27/06/20263.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la “violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.”.La Corte di Appello, nel liquidare le spese e competenze dei vari gradidi giudizio, di merito e di legittimità, avrebbe tenuto conto anche dell'im-porto, non dovuto, relativo alla sorte capitale, pari ad euro 32.226,25.4. Va, in via preliminare, esaminata l'eccezione di inammissibilità delricorso per tardività sollevata dai controricorrenti.L'eccezione è infondata.Deducono i controricorrenti, di contro a quanto esposto dal Comunedi Penne, che “la sentenza della Corte di Appello n. 880/2024, pubblicata il26.06.2024 [sarebbe] stata notificata il 3 luglio 2024 alle ore 16.13 daldifensore di De Meis Lorenzo e De Meis Annagiulia (avv.

Sabatino Cipriettidalla pec sabatino.ciprietti@pec.giuffre.it) al Comune di Penne (alla pec pro-tocollo@pec.comune.penne.it) come da documento che si allega (doc. 1)”nell'effetto che “la notifica siffatta, come da Cassazione civ. sez. II ordi-nanza 16 giugno 2023, n. 16778 (rel. L. Varrone) sarebbe valida, conside-rato che con la consegna l'atto ha prodotto il risultato della sua conoscenzae determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.Nell'indole processuale dell'eccezione, agli atti (doc. 3 controricor-renti) si rinviene una missiva del legale dei controricorrenti, Avvocato Ste-fano Ciprietti, il cui incipit è:

“A seguito della telefonata intercorsa …” noti-ficata via pec al Comune di Penne, il cui il legale chiede conto al Comunedegli importi e delle date di effettivo pagamento delle somme riconosciute,all'esito dell'intercorso contenzioso, ai suoi assistiti.Si tratta di atto a cui non può darsi, in alcun modo, valore di notificadella sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, senza che,peraltro, l'evocato principio del “raggiungimento dello scopo” possa valerea dare alla denunciata evidenza diversa dignità.Numero registro generale 3228/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 22134/2026Data pubblicazione 27/06/2026Se pure è vero che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzodi posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegnadello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e de-terminato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez.

Un., Sentenza n.23620 del 28/09/2018), quanto si registra nella specie in esame non è unamera irregolarità della sequenza che lascia ferma l'intervenuta notifica, mauna diversa serie, che difetta finanche, in capo alla parte, della volontà dinotificare secondo il modello legale produttivo, negli effetti, del decorso deitermini brevi di impugnazione del titolo giudiziale.Si applica pertanto il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e ilricorso, notificato il 27.01.2025 rispetto a sentenza non notificata e pubbli-cata il 26.06.2024, è tempestivo, ritenuta la sospensione feriale dei termini.4.1.

Nel merito il primo motivo di ricorso è fondato; i restanti riman-gono assorbiti.La Corte d'Appello dell'Aquila dopo avere correttamente esordito, ri-levando che: “4. [l]a residua materia contenziosa suscettibile di esame daparte di questa Corte, a seguito dell'ultimo dei sopra ricordati provvedimentirescindenti, è limitata alla questione concernente la rivalutazione monetariae gli interessi da riconoscere a De Meis Nicola (ed oggi ai suoi eredi) sull'im-porto del credito risarcitorio nei confronti del Comune di Penne ormai defi-nitivamente accertato nell'an e nel quantum in linea capitale (€ 32.226,25)ed in valore rapportato all'epoca della irreversibile trasformazione del bene,a tale epoca avendo fatto riferimento il quesito sottoposto al CTU officiatoin prime cure e la determinazione del valore venale del bene stesso da partedel consulente”, erroneamente conduce a termine il ragionamento svoltonel senso che:

“4.3. [a]pplicando tali principi al caso di specie, il credito124.785,90, di cui € 32.226,25 per valore del bene all'epoca della sua irre-versibile trasformazione, € 38.445,92 per rivalutazione monetaria (indicealla decorrenza 108,8; indice attuale 119,5; raccordo indici 1,997; coeffi-Numero registro generale 3228/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 22134/2026Data pubblicazione 27/06/2026ciente di rivalutazione 2,193) ed € 54.113,73 per interessi legali calcolatisecondo il criterio sopra precisato. Su tale somma (non suscettibile di alcunadecurtazione non risultando dagli atti alcun pagamento medio tempore in-tervenuto) saranno dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen-tenza al saldo”.Sulle indicate erronee premesse la Corte di merito, quindi:

“1) con-danna il Comune di Penne al pagamento, in favore di De Meis Lorenzo e DeMeis Anna Giulia, in qualità di eredi di De Meis Nicola e secondo le rispettivequote ereditarie, della somma complessiva, comprensiva di rivalutazione edi interessi maturati sino alla data odierna, di € 124.785,90, oltre interessilegali dal deposito della presente sentenza fino al saldo”.Per gli indicati passaggi è evidente l'errore in cui è incorsa la Corteaquilana, dovendo in ogni caso scomputarsi dal dovuto, sulla cui determi-nazione era stato già disposto rinvio da questa Corte, la somma corrispon-dente alla sorte capitale, su cui, è incontestato in atti, è caduto il giudicatoed è intervenuto il pagamento da parte dell'ente locale.Conseguentemente, vanno rideterminate anche le ulteriori voci, e unavolta aperto l'accertamento sul fatto nei termini indicati, il giudice di merito,in sede di ulteriore rinvio, provvederà altresì a scomputare gli altri paga-menti in sorte nelle more intervenuti da parte dell'ente locale.5.

Accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, questa Cortecassa la sentenza impugnata e rimette la causa davanti alla Corte d'Appellodell'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legit-timità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti,cassa la sentenza impugnata, nei limiti delle censure accolte, e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appellodell'Aquila, in diversa composizione.Numero registro generale 3228/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 22134/2026Data pubblicazione 27/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino