Italian court dismisses appeal due to plaintiff's voluntary withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the request on January 27, 2026. The appellant, represented by Singetta, had previously challenged a second-instance judgment against HCE Costruzioni s.p.a. regarding corporate restructuring issues. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings and determined that the unified contribution fee would not be doubled under the specific provision regarding cassation withdrawals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: The withdrawal of an appeal to the Court of Cassation extinguishes the proceedings, and the unified contribution fee is not doubled for such withdrawals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
02G942B) ed ivi residente alla Via delle Querce n. 6, Sole Luigi, n. a Poten-za il 26.08.1980 (C.F. SLO LGU 80M26 G942O) ed ivi res. alla via dei Mo-linari n. 14, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Singetta(C.F. SNG LSN 59M26 G942N) in forza di procura alle liti allegata al Ricor-so notificato in data 02.02.2021, iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3650/2021.RicorrenticontroHCE Costruzioni s.p.a. (C.F. e P. Iva 13713301003) quale incorporanteper fusione la Imprepar - Impregilo Partecipazioni – s.p.a. (C.F.030804200967) giusto atto n. 37987 del 06.08.2020 per Notar MonicaGìannotti di Roma - con sede in Roma, alla Via della Dataria n. 22, in per-sona dell'Amministratore Delegato e l.r.p.t., ing.
Leonardo Blanda, rappre-sentata e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente fra di loro,dall'avv. Leopoldo de' Medici, del Foro del Roma (C.F. DMD LLD 47P15Numero registro generale 3650/2021Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 22083/2026Data pubblicazione 27/06/2026C352S, p.e.c. avv.leopoldo.demedìci@legalmail.it), e dall'avv. Silvana La-cerenza, del Foro di Potenza (C.F. LCR SVN 72P50 I954W), p.e.c. avv.sil-vanalacerenza@pec.giuffre.it), ed elettivamente domiciliata presso lo stu-dio del primo, in Roma, alla via Archimede n. 97, giusta procura specialealle liti rilasciata in calce al controricorso.
Gli avv.ti de' Medici e Lacerenzadichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al pre-sente procedimento a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo avv.leopoldo.de-medici@legalmail.it, ovvero a mezzo telefax al seguente numero06/32.00.947.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n° 539 depositata il 9ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.Rilevato che:I ricorrenti hanno impugnato la sentenza indicata in intestazione,formulando quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la Hce costru-zioni s.p.a.Con atto del 27 gennaio 2026 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorsoe la controricorrente ha accettato tale rinuncia.Considerato che:Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con com-pensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n° 228 del 2012.Numero registro generale 3650/2021Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 22083/2026Data pubblicazione 27/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Dà atto che non sussistono i pre-supposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente del-la Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo uni-ficato.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino