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Ordinanza — n. 22053/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal against exclusion of late claim in extraordinary administration due to lack of proof regarding guarantee payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22053/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by IRICAV UNO against the exclusion of a late claim from the pre-deduction of water utility company assets. The court found the claimant failed to prove that the guarantee payment of €906,712 extinguished the specific debt, noting the tribunal correctly allocated the payment to different credits. Consequently, the court upheld the lower court's decision to exclude the disputed amount while allowing partial pre-deduction for other valid claims.

Regesto Legislator

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Art. 1378, 1373, 1460 cc; In extraordinary administration proceedings, late claims arising from work performed before contract dissolution are admissible in pre-deduction if the creditor fails to prove the extinction of the debt via guarantee payment.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary administration late claim admissibility pre-deduction rights guarantee payment extinction contract dissolution effect burden of proof debt administrative liquidation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1378, 1373, 1460 cc
Art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999
La funzione conservativadell'amministrazione straordinaria comporta, di regola, la prosecuzione deicontratti pendenti ex art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, comeinterpretato dall'art.
Art. 1-bis d.l. n. 134/2008, conv. con l. n. 166/2008
civ., la nullità del provvedimento impugnato inrelazione all’art. 115 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfetarie, esborsi liquidatiin € 200,00 e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R.
art. 115 cod. proc. civ
civ., la nullità del provvedimento impugnato inrelazione all’art. 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale posto afondamento dell’ammissione del credito di € 363.371,76 prove nonallegate dalle parti, ma disposte di iniziativa del giudice fuori dei poteriofficiosi.
art. 116 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 28797/2018
Cass., n. 19146/2022
28797/2018), anche in caso di successivofallimento (Cass., n. 19146/2022).
Cass., n. 5585 del 2025
Cass., n. 23899 del 2023
Cass., n. 17877/2025
Cass., n. 11146/2025
Cass., n. 10542/2025
(Cass., n.17877/2025), quale effetto della continuità nell’esecuzione dei contrattipropria dell’amministrazione straordinaria rispetto al fallimento (Cass., n.11146/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n.
Cass., n. 10537/2025
10542/2025; Cass., n. 10537/2025; Cass., n.9803/2025;
Cass., n. 9803/2025
Cass., n. 9800/2025
Cass., n. 9800/2025; Cass., n.
Cass., n. 9376/2025
9800/2025; Cass., n. 9376/2025; Cass., n.9370/2025; Cass., n.
Cass., n. 9370/2025
Cass., n. 9357/2025
9376/2025; Cass., n.9370/2025; Cass., n. 9357/2025; Cass., n.
Cass., n. 9332/2025

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Testo completo

ore, rappresentata e difesadall'avvocato Luca Di Donna unitamente all’avvocato Carlo GiuseppeTerranova-ricorrente-controIricav Uno - Consorzio in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MaurizioIacono Quarantino unitamente agli avvocati Luigi Strano e GianlucaParente-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 53279/2022 depositata il27/3/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.Numero registro generale 10977/2024Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 22053/2026Data pubblicazione 27/06/20261.

Il Consorzio IRICAV UNO in liquidazione ha proposto opposizioneallo stato passivo di SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A.in A.S. – già in concordato preventivo dal gennaio 2018 e ammessaall’amministrazione straordinaria in data 6 agosto 2018 - avverso ildecreto del G.D. con cui è stata esclusa la prededuzione in relazione alcredito di cui alla domanda tardiva n. 1603. A fronte delle osservazionidell’organo commissariale - secondo cui il credito, maturato per costiconsortili dall’apertura dell’amministrazione straordinaria sino alloscioglimento dal contratto di Consorzio (30 luglio 2020), doveva ritenersiestinto per avere il creditore escusso la fideiussione prestata da BancaMPS per € 906.712,00 – il credito è stato escluso per difetto di prova.2.

Il credito – come emerge dal decreto impugnato – derivadall’esecuzione di lavori di progettazione esecutiva e realizzazione relativialla tratta ferroviaria AV Roma – Napoli, in parte eseguiti primadell’apertura dell’amministrazione straordinaria, per i quali il creditore eragià stato ammesso allo stato passivo per € 402.848,12 al chirografo.Come risulta dal decreto impugnato, l’importo corrisposto dal garante (€906.712,00) è stato imputato a un diverso credito di € 675.973,00 (costiconsortili successivi al 30 luglio 2020, data di scioglimento dal contratto diConsorzio) in quanto credito più oneroso ed espressamente garantito dallafideiussione e, per il residuo, parzialmente al credito chirografario giàammesso allo stato passivo, in quanto credito più antico.3.

Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha accoltol’opposizione. Il Tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta asostegno della domanda era stata prodotta sia in sede di formazione dellostato passivo, sia in sede di opposizione e ha ritenuto generica ladeduzione secondo cui a fondamento dell’opposizione vi sarebbe una«mancanza di idonea allegazione», considerando – inoltre – non contestatii fatti costitutivi della domanda e i documenti prodotti a supporto dellastessa. Ha poi ritenuto corretta l’imputazione del pagamento del garante en. 10977/2024 R.G.Numero registro generale 10977/2024Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 22053/2026Data pubblicazione 27/06/2026ha ammesso il credito per € 346.147,76 oltre IVA in prededuzione sugliimporti non ancora fatturati e in chirografo per € 17.224,00.

Laprededuzione è stata riconosciuta in quanto credito relativo a rapportipendenti ex art. 50, comma 2, d. lgs. n. 270/1999, maturati in corso diprocedura prima dello scioglimento del rapporto.4. Propone ricorso per cassazione l’amministrazione straordinaria,affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il creditore. Entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato inrelazione all’art. 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale posto afondamento dell’ammissione del credito di € 363.371,76 prove nonallegate dalle parti, ma disposte di iniziativa del giudice fuori dei poteriofficiosi.

Si osserva che i fatti posti a fondamento della decisione – conparticolare riferimento alla escussione della fideiussione e alla imputazionea pagamento dei crediti – costituivano circostanze contestate dalricorrente, essendosi il consorzio limitato a depositare un bonifico bancarioeffettuato da Banca MPS, laddove il ricorrente aveva allegato chel’escussione della garanzia dovesse imputarsi ai crediti per i quali ilcreditore era stato già ammesso allo stato passivo.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto – da un lato -generica la deduzione di «mancanza di idonea allegazione» e – dall’altro -correttamente acquisita la documentazione a supporto della domanda (infase di formazione dello stato passivo e di opposizione), fondando sullastessa il giudizio di imputazione del pagamento ricevuto dal garante comeindicato in narrativa, una volta preso atto che il credito era incontestatonei suoi fatti costitutivi.

L’inammissibilità si apprezza anche alla lucedell’orientamento di questa Corte secondo cui, per dedurre la violazionen. 10977/2024 R.G.Numero registro generale 10977/2024Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 22053/2026Data pubblicazione 27/06/2026dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre èinammissibile la diversa doglianza secondo cui, nel valutare le proveproposte dalle parti, il giudice abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., n.20867/2020).3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.111 e 74 l.fall., 50 e 52 d.lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il Tribunaleha ammesso il credito di € 346.147,76 in prededuzione benché le relativeprestazioni non fossero finalizzate alla continuazione dell’attivitàd’impresa. Si osserva che la mera occasionalità del credito, ossia il fattoche il credito è sorto in costanza di procedura, non costituisce requisitosufficiente ai fini del riconoscimento della prededuzione, dovendosiaccertare la funzionalità rispetto agli scopi della procedura e, stantequanto prevede l’art. 52 d. lgs. n. 270/1999, che questi crediti sianofunzionali alla continuazione dell’attività di impresa.

Si deduce, inparticolare, che il cantiere della tratta AV Roma – Napoli in oggetto nonera stato contemplato nel programma commissariale autorizzato dal MISE,ragione per la quale l’organo commissariale ha ritenuto di non subentrarenel contratto.4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’ammissione delcredito in prededuzione, indicato nella memoria difensiva in sede diopposizione, consistente nel fatto che il credito oggetto di opposizione eran. 10977/2024 R.G.Numero registro generale 10977/2024Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 22053/2026Data pubblicazione 27/06/2026riferito a prestazioni non finalizzate alla continuazione dell’attivitàd’impresa, e pertanto, prive di beneficio per la massa dei creditori.5.

I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente,sono inammissibili ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ. La decisioneimpugnata ha riconosciuto la prededuzione su crediti maturati nel corsodella procedura di amministrazione straordinaria sino all’intervenutoscioglimento del contratto, in conformità alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui le prestazioni sorte in costanza diamministrazione straordinaria sino all’intervenuto scioglimento delrapporto ad opera dell’organo commissariale vanno ammesse inprededuzione (Cass., n. 28797/2018), anche in caso di successivofallimento (Cass., n. 19146/2022).

La prededuzione, per questi crediti,spetta «anche (…) nel caso di mancato subentro nel contratto da parte diquest’ultimo (cfr. Cass. n. 5585 del 2025; Cass. n. 23899 del 2023, inmotiv., che, a sua volta, rinvia a Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 16650del 2022; Cass. n. 1195 del 2018; Cass. n. 3193 del 2016)». (Cass., n.17877/2025), quale effetto della continuità nell’esecuzione dei contrattipropria dell’amministrazione straordinaria rispetto al fallimento (Cass., n.11146/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n. 10537/2025; Cass., n.9803/2025;

Cass., n. 9800/2025; Cass., n. 9376/2025; Cass., n.9370/2025; Cass., n. 9357/2025; Cass., n. 9332/2025), in quanto«continuando il rapporto anche dopo l’apertura della procedura, gli effettidella manifestazione della volontà di scioglimento del contratto nonpossono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt 1378, 1373 e1460 cc, sulle prestazioni già eseguite di un contratto ad esecuzioneperiodica o continuata» (Cass., n. 19146/2022, cit.).6. Infondato è, invece, il secondo motivo, nella parte in cui deduceche, pendente il contratto, possa farsi questione di assenza di funzionalitàdel credito rispetto agli scopi della procedura, per omesso inserimento delrapporto pendente nel programma commissariale sottoposton. 10977/2024 R.G.Numero registro generale 10977/2024Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 22053/2026Data pubblicazione 27/06/2026all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.

La funzione conservativadell'amministrazione straordinaria comporta, di regola, la prosecuzione deicontratti pendenti ex art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, comeinterpretato dall'art. 1-bis d.l. n. 134/2008, conv. con l. n. 166/2008; conla conseguenza che i crediti per i corrispettivi delle prestazionieffettivamente eseguite nel periodo fra l'apertura della procedura e ladecisione di scioglimento dal contratto comunicata dal commissario vannoriconosciuti in prededuzione, anche nel successivo fallimento (Cass., n.19146/2022). Nel qual caso, non è necessario l’accertamento in fatto dellafunzionalità dei crediti insorti in questo periodo, in quanto effetto dellatemporanea prosecuzione naturaliter dei contratti pendenti.7.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfetarie, esborsi liquidatiin € 200,00 e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.Il Presidenten. 10977/2024 R.G.