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Ordinanza — n. 22022/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file a counter-claim by the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22022/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the opposing party, the Municipality of Cori, failed to file a required counter-claim. The appellant challenged a lower court ruling regarding land occupation and compensation, but the respondent did not submit the necessary document to refute the specific grievances raised. Consequently, the court ruled that without this procedural step, the respondent could not present written arguments, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370, 2° co. c.p.c.: The opposing party must file a counter-claim to refute grievances; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal counter-claim requirement procedural defect civil procedure code municipal liability

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
4049, secondo cui la parte contro la quale il ricorso èdiretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente,ai sensi dell'art. 366 cod.
Art. 370, 2° co. c.p.c.
(richiamato dall'art. 370, 2° co., cod.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n.
art. 366 cod. proc. civ
4049, secondo cui la parte contro la quale il ricorso èdiretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente,ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9.2.2023, n. 4049
Cass. 9.2.2023, n. 4049, secondo cui la parte contro la quale il ricorso èdiretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente,ai sensi dell'art.
Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153
Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553
23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).13.

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Testo completo

Porcari, di Lucrezia Fiaschetti e di MariaVirginia Fiaschetti, elettivamente domiciliata in Latina, alla via Carducci, n. 7,presso lo studio dell'avvocato Mario Bompan che ha indicato il proprio indirizzodi p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alricorso.RICORRENTEcontroCOMUNE di CORI – c.f. 00106170590 – in persona del sindaco pro tempore,rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in data 5.12.2022 dall'avvo-cato Gabriele Romano che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamenteNumero registro generale 16686/2022Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 22022/2026domiciliato in Roma, alla via Polibio, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Giu-Data pubblicazione 27/06/2026seppe Lepore.RESISTENTEavverso la sentenza n. 181/2022 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 del consiglieredottor Luigi Abete.RILEVATO CHE1.

Con atto notificato in data 5.3.2008 Antonia Ceracchi, in proprio e qualeprocuratrice speciale di Giovanni Ceracchi e di Maria Ceracchi, proprietaria iurehereditario di taluni terreni in Cori, alla via Sotto Le Mura, località Porta Romana,citava a comparire dinanzi al Tribunale di Latina il Comune di Cori.Esponeva che in data 16.10.1979 il Comune di Cori, ai fini della realizzazionedi un parcheggio pubblico, dapprima aveva occupato in via d'urgenza una por-zione dei suoi terreni e di seguito aveva occupato in via definitiva, sine titulo,l'intera particella 1441, di mq. 350, e porzione, ossia mq. 168, della particella2761.Chiedeva condannarsi l'Amministrazione comunale al risarcimento dei dannie/o al pagamento dell'indennità di occupazione e/o di espropriazione, con inte-ressi e rivalutazione (cfr. ricorso, pagg. 2 - 3).2.

Resisteva il Comune di Cori.Peraltro, eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O.3. Con sentenza non definitiva n. 1720/2009 il Tribunale dichiarava la giuri-sdizione del G.O. e qualificava l'occupazione come usurpativa.Numero registro generale 16686/2022Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 22022/2026Data pubblicazione 27/06/20264. Con sentenza definitiva n. 2214/2016 il Tribunale accoglieva la domandae, acclarata l'occupazione usurpativa dei terreni per la complessiva estensionedi mq. 518, condannava il Comune di Cori a pagare all'attrice, a titolo di risar-cimento dei danni, la somma di euro 158.200,00, oltre interessi dalla sentenzaal saldo; condannava altresì il Comune alle spese di lite.5.

Il Comune di Cori proponeva appello.Resisteva Antonia Ceracchi, in proprio e quale procuratrice speciale di Gio-vanni Ceracchi e di Maria Ceracchi.A seguito della morte di Giovanni Ceracchi, Antonia Ceracchi si costituiva inproprio e quale procuratrice speciale di Maria Ceracchi nonché di Maria Porcari,di Lucrezia Fiaschetti e di Maria Virginia Fiaschetti, queste ultime quali ereditestamentarie di Giovanni Ceracchi.6. Con sentenza n. 181/2022 la Corte d'appello di Roma accoglieva in parteil gravame e, per l'effetto, rideterminava in lire 29.997 il valore a mq. dei terreni,indi sostituiva all'importo di euro 158.200,00 alla data della sentenza di primogrado l'importo di euro 33.138,40 alla data della sentenza di secondo grado,con gli interessi legali dalla data della sentenza d'appello al saldo; condannaval'appellata alle spese del grado.Evidenziava la Corte di Roma che - così come aveva lamentato l'appellante -il c.t.u. non aveva indicato le agenzie immobiliari consultate, sicché ingiustifica-tamente aveva elevato l'importo di lire 29.997 (euro 15,49) a mq., corrispon-dente al valore riconosciuto dal Comune per l'esproprio di un terreno limitrofo,all'importo di lire 36.000 a mq. (cfr. sentenza d'appello, pag. 3).Evidenziava altresì - la Corte - che la rivalutazione era stata computata adecorrere dall'anno 1979 sul quantum rilevato con riferimento all'anno 2004,Numero registro generale 16686/2022Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 22022/2026Data pubblicazione 27/06/2026sicché fondatamente l'appellante aveva lamentato “la mancata devalutazione al1979 dell'importo riferito all'anno 2004” (cfr. sentenza d'appello, pag. 3).Evidenziava quindi che l'importo di lire 29.997, corrispondente ad euro 15,49,devalutato al 1979, era pari ad euro 3,40, sicché l'importo di euro 1.761,20(ossia euro 3,40 moltiplicato per il numero complessivo – 518 – dei mq. occu-pati), rivalutato a decorrere dal 16.10.1979, era pari alla data della sentenzad'appello ad euro 10.042,36 (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Evidenziava ancora che all'importo di euro 10.042,36 andava sommato, peril periodo - 42 anni - di occupazione senza titolo, il valore del 5% annuo di euro10.042,36, ossia l'importo di euro 21.088,956 (euro 502,118 per 42 anni) (cfr.sentenza d'appello, pag. 4).Evidenziava infine che all'importo di euro 10.042,36 andava sommato – aristoro del pregiudizio non patrimoniale ‒ il valore del 10% annuo, ovvero euro176,20 (il 10% di euro 1.761,20), che, rivalutato alla data della sentenza d'ap-pello, era pari ad euro 2.007,09 (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Antonia Ceracchi in proprio equale procuratrice speciale di Maria Ceracchi nonché di Maria Porcari, di Lucreziamotivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine allespese di lite.Il Comune di Cori si è costituito mercé unicamente il deposito di procura spe-ciale.8. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il Comune di Cori.CONSIDERATO CHENumero registro generale 16686/2022Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 22022/2026Data pubblicazione 27/06/20269.

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.n. 5, cod. proc. civ. l'omessa motivazione ovvero l'omessa valutazione di unacircostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa deci-sione.Deduce che la Corte di Roma non ha “posto la dovuta attenzione alla docu-mentazione prodotta e formatasi nel corso del giudizio”, allorché ha ritenuto chel'importo di lire 29.997, riscontrato dal c.t.u., si riferisse all'anno 2004 anzichéall'anno 1979 (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce che la Corte d'appello ha errato nella determinazione del “valore dimercato medio” in conseguenza della “incoerente lettura” della delibera dellaGiunta comunale di Cori n. 68/2004 (cfr. ricorso, pag. 7).Deduce inoltre che dalle pagine 10 e 11 della relazione di c.t.u. e parimentidalla pagina 4 della risposta del c.t.u., datata 16.12.2013, alle avverse notecritiche si evince che il valore di lire 29.997 a mq.

è da riferire all'anno 1979(cfr. ricorso, pagg. 7 - 8).Deduce del resto che il c.t.u. aveva più volte ribadito che l'indennità di espro-prio computata dal Comune di Cori per un terreno limitrofo a quello oggetto dioccupazione usurpativa si riferisse al 1979.Deduce quindi che il valore di mercato della porzione (mq. 518) occupata erapari, nel 1979, ad euro 8.023,82 (lire 29.997 (€ 15,49) x 518 mq.); che l'im-porto di euro 8.023,82, rivalutato dall'1.10.1979 all'1.10.2021, è pari ad euro45.751,82; che il risarcimento per l'occupazione protrattasi per 42 anni è pariad euro 96.078,82 (5% annuo sull'importo di euro 45.751,82); che l'indennizzoper il pregiudizio non patrimoniale è pari ad euro 4.575,17 (euro 802,38, pari al10% di euro 8.023,82, rivalutato all'1.10.2021); che gli interessi sull'indennitàrivalutata di euro 4.575,17 sono pari alla data del 20.9.2021 ad euro 9.607,86.Numero registro generale 16686/2022Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 22022/202610.

Il motivo di ricorso è inammissibile.Data pubblicazione 27/06/202611. Si rimarca in primo luogo che la ricorrente si è sottratta all'onere dellaspecificità e all'onere dell' “autosufficienza”.Ovvero si è limitata a riprodurre nel corpo del ricorso un semplice stralcio deltesto della relazione di c.t.u. e semplici stralci del testo della risposta del c.t.u.in data 16.12.2013 alle osservazioni del Comune (cfr. Cass. (ord.) 3.12.2020,n. 27702; Cass. 19.4.2022, n. 12481).Al contempo, la ricorrente per nulla ha riprodotto il testo della delibera dellaGiunta municipale di Cori n. 68 dell'11.6.2004 (cfr.

Cass. 24.1.2022, n. 1951).12. Si rimarca, in secondo luogo, che il cattivo esercizio del potere di apprez-zamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo adalcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabilenel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del prece-dente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante (cfr.

Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.)26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).13. Si rimarca, in terzo luogo, che l'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazionidalla legge n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile laconsulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essanell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio(cfr.

Cass. 16.3.2022, n. 8584; Cass. (ord.) 2.3.2023, n. 6322; Cass. (ord.)24.6.2020, n. 12387).Numero registro generale 16686/2022Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 22022/2026Data pubblicazione 27/06/202614. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudiziodi legittimità.Invero, il Comune di Cori non ha provveduto al deposito del controricorso(cfr. Cass. 9.2.2023, n. 4049, secondo cui la parte contro la quale il ricorso èdiretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente,ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 370, 2° co., cod. proc.civ.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censuremosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.

In mancanza di tale atto, essanon può presentare memoria, ma solamente partecipare alla discussione orale).15. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 21 aprile 2026.Il presidenteNumero registro generale 16686/2022Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 22022/2026Data pubblicazione 27/06/2026Guido Mercolino