Cassation court declares appeal inadmissible due to lack of motivation regarding cost allocation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court failed to provide specific reasoning for its cost allocation decision. The appellants argued that the court should have applied the rule of default judgment to split costs, while the respondent maintained the court's unitary approach. The court ruled that without explicit motivation distinguishing the application of cost rules from discretionary fact-finding, the procedural defect renders the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.; Art. 97, c.p.c.: The appeal is inadmissible if the lower court fails to motivate the application of the rule of default judgment, as such reasoning is essential to distinguish it from discretionary fact evaluation.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
esentante pro tempore,rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceall'atto di costituzione di nuovo difensore in data 25.5.2023 dall'avvocato MariaRosa Pisani che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domici-liata in Vibo Valentia, alla via C. Pavese, presso la sede della propria Avvocatura.RICORRENTEcontroAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di CATANZARO – p.i.v.a. 80003090794 – inpersona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di-fesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato PietroNumero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Oliverio che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata inData pubblicazione 27/06/2026Catanzaro, alla piazza G.
Rossi, presso la sede del proprio ufficio legale.CONTRORICORRENTEsone, elettivamente domiciliate in Villamagna (CH), alla contrada via di Chieti,n. 9, presso lo studio dell'avvocato Rosella Ferrara che ha indicato il proprioindirizzo di p.e.c. e che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale sufoglio allegato al controricorso.CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 1524/2020 della Corte d'appello di Catanzaro.Udita la relazione nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 del consiglieredottor Luigi Abete.RILEVATO CHE1. Con atto in data 24.4.1998 Maria Carmela Raffaella Tassone, Assunta Fe-derico e Bruna Federico, proprietarie del terreno della superficie di mq. 8.800,in Serra San Bruno, alla località Guido, in catasto al foglio 7, particelle 287 e288, citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia la Provincia diCatanzaro e la Provincia di Vibo Valentia (quest'ultima istituita con d.lgs. n.253/1992 e subentrata su parte del territorio della Provincia di Catanzaro).Numero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Esponevano che la Provincia di Catanzaro, con provvedimento n. 1359 delData pubblicazione 27/06/202613.2.1991, aveva disposto l'occupazione di ampia parte – mq. 3.380 – del pro-prio terreno ai fini della realizzazione di un impianto di lavorazione del legno.Chiedevano condannarsi le Amministrazioni convenute al pagamento dell'in-dennità di occupazione per il periodo 13.2.1991/14.3.1996 nonché al risarci-mento del danno da occupazione (cfr. ricorso, pag. 2).2.
Si costituiva l'Amministrazione provinciale di Catanzaro.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome legittimata, inquanto ad essa subentrata a titolo universale, la Provincia di Vibo Valentia.3. Si costituiva l'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.Eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle attrici.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome legittimata laProvincia di Catanzaro, che aveva disposto l'occupazione del fondo.4. Con sentenza n. 617/2006 il Tribunale rigettava la domanda.5. Assunta Federico e Bruna Federico, in proprio e quali eredi di Maria Car-mela Raffaella Tassone, proponevano appello.Resisteva la Provincia di Catanzaro.Resisteva la Provincia di Vibo Valentia.6.
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 1524/2020 accoglieva ilgravame e condannava la Provincia di Vibo Valentia a corrispondere alle appel-lanti la somma di euro 57.180,41, oltre rivalutazione secondo l'indice FOI dell'I-STAT a decorrere dal 14.3.2020 ed interessi legali; condannava la Provincia diVibo Valentia – con distrazione - alle spese del doppio grado nonché a farsicarico delle spese di c.t.u.; compensava le spese di lite tra la Provincia di Ca-tanzaro e la Provincia di Vibo Valentia.Numero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/2026Evidenziava la Corte di Catanzaro che era da respingere l'eccezione, sollevatadalla Provincia di Vibo Valentia, concernente la mancata prova della proprietàdel terreno in capo alle appellanti (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Evidenziava invero che la Provincia di Vibo Valentia, allorché si era costituitain prime cure ed aveva resistito alle domande attoree, non aveva “contestato,nemmeno genericamente, la sussistenza della proprietà in capo alle attrici, ma[aveva] opposto deduzioni difensive quanto al merito delle pretese” (così sen-tenza d'appello, pagg. 4 – 5).Evidenziava inoltre che le particelle n. 287 e n. 288 - da cui erano derivate leparticelle n. 270 e n. 275, oggetto di occupazione - erano catastalmente inte-state ad Assunta e Bruna Federico (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).Evidenziava per altro verso la Corte di Catanzaro che era da respingere l'ec-cezione di difetto di legittimazione passiva – sostanziale – sollevata dalla Pro-vincia di Vibo Valentia (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).Premetteva al riguardo – la Corte – che il Tribunale aveva reputato sussi-stente la legittimazione passiva sostanziale di entrambe le Amministrazioni pro-vinciali, ovvero della Provincia di Catanzaro, perché aveva atteso al compimentodegli “atti iniziali della procedura ablativa”, e della Provincia di Vibo Valentia, inquanto subentrata, quale nuovo ente territoriale, nei rapporti facenti capo allaprima (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).Indi evidenziava, da un canto, che il disconoscimento della legittimazione so-stanziale passiva, pur costituendo mera difesa, qualora oggetto in prime cure,come nella specie, di espressa statuizione, idonea ad integrare gli estremi dellasoccombenza, doveva essere impugnato dalla parte interessata a ribadirla conapposito gravame, se del caso in via incidentale condizionata (cfr. sentenzad'appello, pagg. 6 - 7).Numero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/2026Indi evidenziava, d'altro canto, che le appellanti Assunta e Bruna Federicoavevano in seconde cure “chiesto espressamente e testualmente la condanna alrisarcimento della [Provincia di Vibo Valentia] o in subordine della [Provinciadi Catanzaro]”, sicché non poteva che ritenersi che la domanda fosse stata ri-volta in via principale nei confronti della Provincia di Vibo Valentia (cfr. sentenzad'appello, pag. 7).Evidenziava dunque – la Corte – che in nessun caso poteva emettersi unapronuncia avente “una portata (soggettiva) maggiore o più ampia di quella insitanella formulazione delle domande attoree”, sicché le medesime domande nonpotevano che essere accolte nei soli confronti della Provincia di Vibo Valentia(cfr. sentenza d'appello, pag. 7).7.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Amministrazione Provinciale diVibo Valentia; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogniconseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha depositato controricorso; hachiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Assunta Federico e Bruna Federico, in proprio e quali eredi di Maria CarmelaRaffaella Tassone, hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore – con distrazione ‒ delle spese.8.
L'Amministrazione Provinciale ricorrente ha depositato memoria.Del pari hanno depositato memoria l'Amministrazione Provinciale di Catan-zaro nonché Assunta e Bruna Federico.CONSIDERATO CHENumero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/20269. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111 cod. proc. civ. in correlazionecon l'art. 3 d.lgs. n. 253/1992; l'omessa motivazione.Deduce che la Corte di Catanzaro, benché abbia ritenuto sussistente la legit-timazione passiva di entrambe le Amministrazioni provinciali, “ha omesso dipronunciarsi sul tipo di successione intervenuta e sulla responsabilità da attri-buire alle stesse” (così ricorso, pag. 3).Deduce segnatamente che sia in primo sia in secondo grado ha addotto che,a seguito della istituzione della Provincia di Vibo Valentia, la successione dellaProvincia di Vibo Valentia alla Provincia di Catanzaro fosse da inquadrarenell'ambito dell'art. 111 cod. proc. civ. e da qualificare in guisa di successione atitolo particolare nel processo (cfr. ricorso, pag. 4).Deduce conseguentemente che il processo doveva proseguire tra le parti ori-ginarie, ovvero nei confronti della Provincia di Catanzaro, da individuare qualeAmministrazione debitrice, siccome quella che aveva commissionato le opere eproceduto alla materiale apprensione del bene (così ricorso, pag. 4).Deduce ulteriormente che ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 253/1992,istitutivo della Provincia di Vibo Valentia, la Provincia di Catanzaro aveva il com-pito di esercitare le funzioni istituzionali sul territorio della nuova Provincia finoalla data dell'1.1.1996 (cfr. ricorso, pag. 5).Deduce conseguentemente che l'obbligazione indennitaria/risarcitoria gravasull'Amministrazione di Catanzaro e non può essere trasferita nel patrimoniodell'Amministrazione di Vibo Valentia, siccome l'occupazione d'urgenza e l'im-missione in possesso sono avvenute in data 14.3.1991 e siccome la controversiaderiva da irregolarità commesse nel corso dell'espropriazione dalla Provincia diCatanzaro (cfr. ricorso, pag. 5).Numero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/202610.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., l'omessa odapparente motivazione, la nullità dell'impugnato dictum.Deduce che la Corte di Catanzaro per nulla ha motivato ovvero ha motivatoin maniera apparente in ordine alle ragioni dell'esclusiva responsabilità dellaProvincia di Vibo Valentia (cfr. ricorso, pag. 5).11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; la carente odomessa motivazione.Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Catanzaro, la richiestadelle appellanti “di condanna della Provincia di Catanzaro con la dicitura o insubordine non può essere interpretata come una esclusione di responsabilitàdella stessa, ma rappresenta una clausola di stile” (così ricorso, pag. 5).Deduce del resto che nel momento “in cui si dichiara che la legittimazionepassiva spetta ad entrambi gli Enti, (…) entrambi debbano rispondere (…)” (cosìricorso, pag. 6).12.
Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono senzadubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, glianzidetti mezzi di impugnazione sono inammissibili.13. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia.La Corte calabrese si è evidentemente pronunciata.Soccorre l'elaborazione di questa Corte a tenor della quale onde integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciònon si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesaNumero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/2026fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomenta-zione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesaavanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompati-bile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr.
Cass. 29.1.2021, n.2151; Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155).14. Non sussiste poi il vizio di omessa motivazione.La Corte calabrese ha – lo si è detto – motivato.Ed ha esplicitato intellegibilmente le ragioni della sua statuizione, ovvero l'iterlogico-giuridico che concorre a sorreggere la gravata pronuncia, sicché ingiusti-ficata è pur la denuncia di motivazione apparente.Ben vero, l'asserita insufficiente motivazione più non rileverebbe (cfr. Cass.Sez. Un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)).15. È del tutto fuor di luogo, infine, la denunciata violazione dell'art. 111 cod.proc. civ., ossia il riferimento alla fattispecie astratta della successione a titoloparticolare nel diritto controverso (“se nel corso del processo si trasferisce ildiritto controverso (…), il processo prosegue tra le parti originarie”).Invero, le originarie attrici hanno ab initio citato ambedue le Amministrazioniprovinciali (cfr. ricorso, pag. 2).Del resto, il d.lgs. n. 253/1992 istitutivo della Provincia di Vibo Valentia èantecedente all'atto introduttivo del presente giudizio, atto datato 24.4.1998.16.
Invano l'Amministrazione provinciale ricorrente prospetta la violazionedegli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 253/1992 istitutivo della Provincia di Vibo Valentia.In parte qua il ricorso non si correla, non si confronta con la “ratio decidendi”.Invero, non si censura l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui ilriconoscimento – da parte del Tribunale - della legittimazione sostanziale pas-siva di ambedue le Amministrazioni provinciali avrebbe dovuto essere impu-Numero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/2026gnato dalla parte interessata con apposito gravame, se del caso in via inciden-tale condizionata.Invano, perciò ed in ogni caso, la ricorrente adduce che “non può esserechiamata a rispondere di alcunché per fatti anteriori [alla data dell'1.1.1996](così ricorso, pag. 5).17.
Ovviamente l'interpretazione degli atti processuali costituisce attività ri-servata al giudice di merito (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. (ord.)31.1.2025, n. 2360).E nella specie la ricorrente si è limitata ad addurre del tutto genericamenteche la dicitura “o in subordine” costituisce una clausola di stile, giacché nellaspecie si è verificata una successione tra enti a seguito della istituzione dellaProvincia di Vibo Valentia.18. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; la carenzadi motivazione.Deduce che la Corte di Catanzaro, allorché ha affermato che essa Ammini-strazione provinciale non ha contestato neppure genericamente la proprietà incapo alle attrici del terreno occupato, ha omesso la lettura degli atti ovvero hafatto luogo alla erronea lettura degli atti (cfr. ricorso pag. 6).Deduce invero che sia in prime sia in seconde cure ha eccepito formalmentela carenza di un titolo di proprietà in capo alle attrici (cfr. ricorso pag. 6).Deduce d'altro canto che non può essere considerato valido titolo la “visuracatastale”, viepiù poiché trattasi di documento acquisito ad altri fini dal c.t.u.(cfr. ricorso pag. 7).19.
Il quarto motivo di ricorso del pari è inammissibile.Numero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/202620. Innegabilmente la reiezione dell'eccezione circa il difetto di prova dellaproprietà in capo alle appellanti è ancorata – nel gravato dictum - ad una duplice“ratio decidendi”.Ossia al difetto di “contestazione” e agli esiti delle “visure catastali”.Ebbene, la censura veicolata dal mezzo in esame in ordine alla prima “ratio”è senza dubbio deficitaria con riferimento all'onere dell' “autosufficienza”: la ri-corrente non ha provveduto a trascrivere il testo delle proprie difese, onde darragione della puntuale contestazione della proprietà in capo alle iniziali attrici.Difatti, questa Corte spiega, in tema di ricorso per cassazione, che, qualora ilmotivo di impugnazione si fondi sul rilievo che sarebbero state tenute condotteprocessuali di non contestazione – ovvero, come nella specie, condotte di con-testazione ‒ per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delledoglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc. civ., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribaditeo lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggiargomentativi (cfr.
Cass. 9.8.2016, n. 16655; altresì, Cass. (ord.) 16.3.2012,n. 4220; Cass. (ord.) 29.5.2024, n. 15058).21. Su tale scorta, onde dar conto dell'inammissibilità della ragione di cen-sura avverso la seconda “ratio”, è bastevole il riferimento all'elaborazione diquesta Corte.Ossia all'insegnamento secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi sudi una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censuremosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenutodifetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte og-getto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,Numero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/2026stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(cfr.
Cass. 14.2.2012, n. 2108).22. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.; l'omessamotivazione.Deduce che la Corte di Catanzaro l'ha condannata a pagare le spese di litesenza alcuna motivazione viepiù che in primo grado non è rimasta soccombente(cfr. ricorso pag. 7).23. Il quinto motivo di ricorso parimenti è inammissibile.24. È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Per un verso, all'insegnamento secondo cui in tema di spese processuali solola compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazionedella regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il viziomotivazionale ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebberelativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituentipunti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (cfr.Cass. 23.2.2012, n. 2730;
Cass. 2.4.1979, n. 1868).Per altro verso, all'insegnamento secondo cui il criterio della soccombenza, alfine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'e-sito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale dellalite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi defini-tivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass.(ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 29.9.2011, n. 19880).25. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso l'Ammini-strazione ricorrente va condannata, come da dispositivo, a rimborsare all'Am-ministrazione controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/2026In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso l'Amministra-zione ricorrente va condannata, come da dispositivo, a rimborsare al difensore- che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari- delle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.26.
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, a rim-borsare alla controricorrente, Amministrazione provinciale di Catanzaro, lespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;condanna la ricorrente, Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, a rim-borsare all'avvocato Rosella Ferrara, difensore anticipatario delle controricor-renti Assunta Federico e Bruna Federico, le spese del presente giudizio di legit-timità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Numero registro generale 4921/2021Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 22019/2026Data pubblicazione 27/06/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 21 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino