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Ordinanza — n. 21973/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural abuse, ordering costs against the bank.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21973/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Banca Monte dei Paschi di Siena inadmissible due to procedural abuse. The bank argued against the lower court's finding of nullity for bank account contracts, but the appellate court had already confirmed the validity of the action. The Supreme Court ruled that the lower court's decision lacked the necessary legal evaluation required by law, constituting an abuse of process.

Regesto Legislator

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Art. 96 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A lower court decision confirming the inadmissibility of an appeal without a specific legal evaluation constitutes an abuse of process, rendering the appeal inadmissible and imposing costs on the appellant.

Parole chiave

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abuse of process procedural inadmissibility legal evaluation requirement Cassation appeal costs allocation nullità procedurale revoca dell'annullamento ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

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Art. 96 cod. proc. civ.
149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 117 T.U.B.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ha resistito, concontroricorso, Martina Immobiliare s.r.l.In data 15 dicembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs.
art. 380-bis c.p
4228), colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione eaccelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c.» (cfr.
art. 96 cod. proc. civ
149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 24418 del 2010
Cass., SU, n. 28540 del 2023
Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass.
Cass., SU, n. 36069 del 2023
Cass., SU, n. 4315 del 2020
24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
Cass., S.U., n. 24245 del 2015
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n.
Cass., S.U., n. 15279 del 2017
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Testo completo

allego,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’Avvocato Francesco San Martino, presso il cui studio elettivamentedomicilia in Lecce, alla via Sardegna n. 2.- ricorrente -controMARTINA IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Parabiago (MI), alla piazzaGiuseppe Maggiolini n. 34, in persona del legale rappresentante Elena Sala,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dagli Avvocati Andrea Romano, Mario Solaro e Francesco Carrea, con cuielettivamente domicilia presso lo studio del primo in Milano, alla via Fontanan. 5.- controricorrente -Numero registro generale 6025/2025Numero sezionale 2777/2026Numero di raccolta generale 21973/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 3324/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi MILANO il giorno 06/12/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2026 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese.1. Con atto ritualmente notificato il 7 maggio 2021, Martina Immobiliares.r.l. citò Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d’ora in avanti, anche,breviter, Banca o MPS) innanzi al Tribunale di Milano onde ottenerel’accertamento e la declaratoria di nullità dei contratti di conto correntebancario n. 2818-14564 e n. 11396.64, in essere presso l’istituto di creditosuddetto, per inosservanza della forma scritta ai sensi e per gli effetti di cuiall’art. 117 T.U.B., lo storno delle annotazioni indebite, il riconteggio ai tassisostitutivi e l’accertamento del proprio credito dell’attrice nei confronti dellaBanca, per € 94.902,63.Nel costituirsi, la convenuta eccepì l’inammissibilità dell’avversa domandaper carenza di interesse, in quanto volta all’accertamento di un mero fatto, ela contestò comunque nel merito.Con sentenza del 13 marzo 2023, n. 1928, l’adito tribunale:

i) respinsela descritta eccezione di inammissibilità, atteso che la domanda della societàsicché l’accertamento del credito, negato dalla Banca, corrispondeva ad unoggettivo interesse patrimoniale della prima; ii) accertò e dichiarò che il saldodel c/c n. 11396.64, alla data del 4 marzo 2021, era pari ad € 25.166,10comprensivo degli interessi non capitalizzati; iii) regolò le spese di lite e dellaespletata c.t.u.2. Il gravame promosso da MPS contro tale decisione fu respinto dallaCorte di appello di Milano con sentenza del 6 dicembre 2024, n. 3324, resanel contraddittorio con Martina Immobiliare s.r.l.2.1.

Per quanto ancora qui di interesse, quella corte, richiamate alcuneaffermazioni di Cass., SU, n. 24418 del 2010, ritenne che, «nel caso di specie,emerge la piena legittimità ed ammissibilità dell’azione proposta dalla societàNumero registro generale 6025/2025Numero sezionale 2777/2026Numero di raccolta generale 21973/2026Data pubblicazione 26/06/2026correntista, odierna appellata, la quale, come rilevabile sotto il profilo delpetitum e della causa petendi della domanda proposta in primo grado edelibata con la sentenza impugnata, ha agito in giudizio chiedendo ladeclaratoria di nullità dei contratti di conto corrente bancario n. 2818-14564e n. 11396.64 in essere presso l’istituto di credito Monte Dei Paschi Di Siena,al riguardo deducendo l’inosservanza della forma scritta richiesta dal dettatodell’art. 117 TUB, e chiedendo lo storno delle annotazioni indebite el’eliminazione degli interessi anatocistici, con conseguente rideterminazionedel saldo del conto corrente.

Pertanto, l’accertamento del credito in favoredella società correntista attrice, in corso di rapporto, era evidentementesorretto da un concreto ed attuale interesse ad agire, espresso dalladeterminazione del credito effettivo derivante dallo storno degli addebitiillegittimamente operati a fronte delle dedotte nullità contrattuale edell’illegittimo addebito degli interessi anatocistici. Ne consegue che ladomanda attorea, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, erasorretta da valido e concreto interesse ad agire in quanto volta alconseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, qualel’accertamento degli addebiti illegittimamente operati dall’istituto bancario sulconto corrente di titolarità della società attrice acceso presso l’istituto dicredito convenuto in conseguenza delle dedotte nullità contrattuali e previadefalcazione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati – comeaccertati in esito ad espletata c.t.u. contabile – e conseguenterideterminazione del saldo, risultato, questo, non conseguibile senza larichiesta pronuncia giudiziale, attesa anche la persistenza del rapporto diconto corrente».3.

Per la cassazione di questa sentenza, Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a. ha promosso ricorso, affidandosi ad un motivo. Ha resistito, concontroricorso, Martina Immobiliare s.r.l.In data 15 dicembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Numero registro generale 6025/2025Numero sezionale 2777/2026Numero di raccolta generale 21973/2026Data pubblicazione 26/06/2026Con istanza del 21 gennaio 2026, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.ha chiesto la decisione del proprio ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, la controricorrente hadeposita una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico formulato motivo di ricorso, rubricato «Impugnazione ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100c.p.c. – carenza di interesse, incongruità ed illogicità della motivazione»,censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la domandaformulata da Martina Immobiliare s.r.l. «sorretta da un valido e concretointeresse ad agire, in quanto volta al conseguimento di un risultato utile egiuridicamente apprezzabile, quale l’accertamento degli addebitiillegittimamente operati dall’istituto bancario sul conto corrente di titolaritàdella società attrice […] in conseguenza delle dedotte nullità contrattuali eprevia defalcazione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati –come accertati in esito ad espletata c.t.u. contabile – e conseguenterideterminazione del saldo, risultato, questo, non conseguibile senza larichiesta pronuncia giudiziale, attesa anche la persistenza del rapporto diconto corrente».

In particolare, l’odierna ricorrente assume di non contestare«il diritto del correntista di vedere riclassificato il conto con le eliminazionedelle poste indebite (in scia ad un orientamento oramai consolidato di questaCorte di Cassazione), ma ritiene di poter attribuire a tale dirittoesclusivamente la natura di presupposto rispetto alla domanda giudizialeprocessualmente azionabile che non può mai integrare la mera dichiarazionedel saldo del conto ad una certa data, laddove quest’ultima pronunciaintegrerebbe chiaramente una statuizione di mero fatto (sia pure un fattogiuridicamente rilevante); ove si consideri, per converso, che proprio ladeclinazione della motivazione espressa dalla Suprema Corte di cassazionenelle sentenze in questo atto richiamate (Cass. 21646/2018), fa esplicitoriferimento alla estrinsecazione di quel diritto del correntista: ossia quelloottenere una rettifica del saldo (ovvero una ripetizione dell’indebito nelleipotesi in cui il rapporto bancario fosse estinto).

Tale rettifica, tuttavia, nonNumero registro generale 6025/2025Numero sezionale 2777/2026Numero di raccolta generale 21973/2026Data pubblicazione 26/06/2026può in alcun modo (neppure implicitamente) essere riconducibile, sotto ilprofilo processuale, ad una dichiarazione di fatto, ma deve trovare il suonaturale sfogo nella domanda giudiziale di condanna della banca di un obbligodi fare (appunto la rettifica del saldo): domanda giudiziale, quest’ultima mai,proposta dalla società oggi resistente».2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:“1.

L’unico formulato motivo di ricorso risulta inammissibile ex art. 360-bis., n. 1, cod. proc. civ.Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ormai, peraltro,assolutamente consolidatasi), è senz’altro ammissibile, anche prima dellachiusura del conto, l’azione volta all'accertamento giudiziale della nullità delleclausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depuratodelle appostazioni illegittime, posto che il correntista ha un interessegiuridicamente apprezzabile al conseguimento di un risultato utile e nonfuturo, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensionedell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, unavolta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr.,ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21646 del 2018;

Cas. n.5904 del 2021; Cass. nn. 30850 del 2023; Cass. nn. 4214, 6707 e 25711 del2024; Cass. n. 12846 del 2025). Né le argomentazioni della odierna censuraoffrono significativi elementi per rimeditarla. Cass. 6 novembre 2023, n.30850)1.1. Resta solo da aggiungere che l’assunto di Banca Monte dei Paschi diSiena s.p.a., secondo cui la domanda giudiziale di Martina Immobiliare s.r.l.non conteneva «affatto la parte della domanda volta ad ottenere unacondanna della banca alla rettifica del saldo del conto corrente in propriofavore in base alle nuove risultanze del conto stesso» (cfr. pag. 8-9 delricorso), si rivela inammissibile per evidente carenza di autosufficienza,nemmeno essendo stato riportato il contenuto della domanda comeoriginariamente formulate dalla società oggi controricorrente».Numero registro generale 6025/2025Numero sezionale 2777/2026Numero di raccolta generale 21973/2026Data pubblicazione 26/06/20263.

Il Collegio reputa di potere condividere tali conclusioni e che non meritiseguito quanto argomentato dalla odierna ricorrente nella propria istanza didecisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. del 21 gennaio 2026, incui la stessa «non contesta – come tale – la possibilità che l’accertamentodelle poste illegittime e del relativo saldo possa assumere rilievo nel contestodi una tutela piena e coerente; essa deduce, invece, che tale accertamentonon può essere considerato autonomamente scindibile, né può legittimare unprocesso il cui unico approdo sia una sentenza che “fissa” un saldo,prescindendo dalla domanda principale cui quell’accertamento dovrebbeessere funzionale.

In altri termini, la ricorrente insiste nel rilevare lainscindibilità tra l’accertamento contabile e la domanda giudiziale che rendatale accertamento giuridicamente significativo: tipicamente, la ripetizioned’indebito in caso di rapporto definito, ovvero – in costanza di rapporto – unadomanda di condanna alla rettifica delle risultanze contabili, quale obbligo difare, in grado di imprimere alla pronuncia una reale incidenza sul rapporto enon una mera valenza dichiarativa di un fatto. Il punto decisivo, giàevidenziato nel ricorso e qui nuovamente rimarcato, è pertanto il seguente:l’azione giudiziale che si limiti a perseguire l’accertamento del saldo numerico,in assenza di una domanda principale, si traduce in una pronuncia di merofatto.

Ed è su tale profilo che la banca vanta un interesse concreto ed attualealla decisione, poiché l’ammissione di un simile schema processuale – ovenon sorretta da un’adeguata motivazione di sistema – rischia di incrinareprincipi generali, con potenziali ricadute applicative non circoscritte» (cfr.pag. 4-5 della istanza suddetta).Si tratta, invero, di assunti che si rivelano – oltre che sostanzialmenteanaloghi alle argomentazioni già rinvenibili nel ricorso – affatto inidonei agiustificare la rimeditazione del consolidato orientamento di legittimitàrichiamato nella descritta proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.È qui sufficiente ribadire che la domanda attrice accolta dai giudici dimerito si sostanziava, tra l’altro, nella richiesta di rideterminazione delcorretto andamento di un rapporto giuridico di dare-avere tra le parti ancorain corso, così potendosi agevolmente inquadrare nel solco dellaNumero registro generale 6025/2025Numero sezionale 2777/2026Numero di raccolta generale 21973/2026Data pubblicazione 26/06/2026giurisprudenza, ormai consolidatasi, richiamata nella proposta suddetta, cheha riconosciuto, in simili fattispecie, la sussistenza di un interesse ad agiredel correntista, essendo l’azione idonea a far valere le nullità contrattuali alloscopo di depurare il rapporto, e quindi il saldo da esso prodotto, degli addebitiillegittimi e ciò attraverso una pronuncia con valore dichiarativo di rettificadel saldo.Pertanto, non resta che ricordare che, «dinanzi ad una proposta moltoarticolata ed in assenza di sviluppo di argomenti idonei a riconsiderarla,l’impegno di aggiungere altro a sostegno della già illustrata inammissibilitàdel ricorso, ove non costituisse un vacuo esercizio di retorica e un inutiledispendio delle esigue risorse giudiziarie (in proposito, v.

Cass. Sez. 3,03/03/2015, n. 4228), colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione eaccelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c.» (cfr. Cass. n.15219 del 2025. in senso conforme, le ancora più recenti Cass. nn. 5616 e7852 del 2026).4. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso di Banca Monte dei Paschi diSiena s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico lespese del giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.4.1. Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta exart. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna della menzionata ricorrente a norma dell’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ.

– codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346Numero registro generale 6025/2025Numero sezionale 2777/2026Numero di raccolta generale 21973/2026Data pubblicazione 26/06/2026e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. va condannata al pagamento,della somma, equitativamente determinata, di € 3.000,00, in favore dellacostituitasi controricorrente, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.4.2.

Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, ad opera della medesima ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Banca Monte deiPaschi di Siena s.p.a. e la condanna al pagamento delle spese di questogiudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che liquidain € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento dellasomma di € 3.000,00, in favore della costituitasi controricorrente, nonché diuna ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesimaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloNumero registro generale 6025/2025Numero sezionale 2777/2026Numero di raccolta generale 21973/2026Data pubblicazione 26/06/2026previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti