Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as revocation requires prior final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the requested revocation of a lower court judgment was filed before that judgment became final. The appellants argued the lower court erred by rejecting the revocation due to a conflict with a prior final decision, but the court held that a prior final judgment is a prerequisite for revocation, not merely a condition. Since the conflicting decision had not yet become final at the time of the revocation request, the correct remedy would have been a cassation appeal, which the appellants failed to file in time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 5 c.p.c.; The action for revocation of a judgment presupposes the existence of a prior final judgment (giudicato) that has become res judicata; if the conflicting decision is still subject to appeal, revocation is inadmissible and the proper remedy is a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ate e difese dall'avvocato Angelo Riccio-ricorrente-contropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Dalla Verità-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1945/2022depositata il 30/09/2022.Numero registro generale 8153/2023Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 21953/2026Data pubblicazione 26/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dalConsigliere Alessandro Farolfi.1. Oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sentenzan. 1945, del 30 settembre 2022, resa dalla Corte d’Appello di Bologna nelgiudizio di revocazione R.G. n. 417/2021.2.
Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Bologna, nell’adottare lasentenza n. 154 del 26 gennaio 2021 - e così respingere l’appello propostodalle società Fieri s.r.l. e Fieri Engineering s.r.l. nei confronti delladecisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Bologna avevadichiarato l’inefficacia ex art. 67, 1° comma n. 2 l.f. di una cessione dicredito del 25 maggio 2016, condannando la restituzione di somme afavore del Fallimento ABC Immobiliare s.r.l – si sarebbe posta in contrastocon il giudicato contenuto nella sentenza n. 2360 del 13 ottobre 2020della Corte d’Appello di Bologna.3.
A quel punto, con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2021, Fieris.r.l. e Fieri Engineering s.r.l. chiedevano la revocazione ai sensi dell’art.395, n. 5 c.p.c. della sentenza n. 154 del 26 gennaio 2021, ma talerichiesta è stata dichiarata inammissibile dalla medesima Corte d’appellodi Bologna, con la sentenza oggetto della presente impugnazione.4. Avverso tale ultima sentenza hanno proposto ricorso per cassazionericorso.5. Il FALLIMENTO A.B.C. IMMOBILIARE SRL in liquidazione si è costituitocon controricorso.6. Il Presidente coordinatore ha emesso una proposta di definizioneaccelerata dal ricorso, con provvedimento in data 16 gennaio 2026.7.
Le ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 8153/2023Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 21953/2026Data pubblicazione 26/06/20268. È stata, quindi, fissata adunanza camerale, in vista della quale lericorrenti hanno depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto dalle ricorrenti si fonda su un motivo di doglianzache può essere così compendiato:- Violazione degli artt. 112, 336, 337, 324, 345, 395 n. 5 c.p.c. e 2909c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.: secondo le ricorrentila decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere inammissibile larevocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. della sentenza Corte d’Appello diBologna n. 154 del 26.1.2021, emessa nel giudizio RG 3002/2017, percontrasto di giudicato con la sentenza della medesima Corte d’Appello diBologna, n. 2360 del 13.10.2020.2.
Il provvedimento per la decisione accelerata del ricorso si fonda suiseguenti motivi, per comodità di seguito ritrascritti:“L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione degli artt. 112, 336, 337,324, 345, 395 n. 5 c.p.c. e 2909 c.c. Assume che la decisione sarebbeerrata, dato che spettava comunque al giudice d’appello in sede direvocazione, anche d’ufficio, rilevare il giudicato esterno formatosi il 13-4-2021, dopo l’istanza di revocazione ma prima della decisione presa con lasentenza impugnata per cassazione. Sennonché non appare pertinenterichiamare in questa sede l’orientamento giurisprudenziale formatosi aproposito della possibilità di rilevazione d’ufficio del giudicato esterno.
Ilpunto decisivo (ben vero non esattamente colto dalla sentenzaimpugnata) è in ciò: che affinché possa esperirsi il rimedio dellarevocazione ex art 395, n. 5, c.p.c. è necessario che il giudicato, nascenteda una sentenza precedente, si sia formato prima della data dipubblicazione della nuova sentenza (v. Cass. Sez. 1 n. 545-70, cui addeconf. Cass. Sez. L n. 3158-84). Tale è – però - la sentenza fatta oggetto diNumero registro generale 8153/2023Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 21953/2026Data pubblicazione 26/06/2026revocazione.
La revocazione per contrasto di giudicato suppone difattipreesistente il giudicato rispetto alla decisione revocanda (e rileva sempreche il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione). Nella speciela sentenza revocanda (la 154 del 2021) è stata emessa il 26-1-2021,mentre la sentenza assunta come in contrasto risulta passata in giudicato(lo dice la stessa ricorrente) il 13-4-2021. Il ricorso può essere definito aisensi dell’art. 380-bis c.p.c. con pronuncia di manifesta infondatezza”.3. Reputa il collegio che tali conclusioni siano pienamente condivisibili.Nella propria memoria illustrativa le parti ricorrenti ribadiscono i propriassunti in merito alla sussistenza dell’asserito contrasto di giudicati,opinando che “il giudicato non è un presupposto dell’azione direvocazione, ma una condizione dell’azione, con la conseguenza chedoveva sussistere al momento della decisione oggetto di revocazione”.Ma in contrario deve rilevarsi che, come anche di recente osservato (Sez.5, ord. n. 24804 del 08/09/2025), la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.presuppone che il giudicato esterno rispetto al quale la sentenza d'appellosi sia posta in contrasto si sia formato prima della pronuncia diquest'ultima, essendo esperibile, in caso contrario, il rimedio del ricorsoper cassazione, ferma restando la possibilità di far valere, poi, in sede dilegittimità, il suddetto giudicato, anche laddove sia intervenutosuccessivamente alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorsoper cassazione.Il giudicato, in altri termini, non può porsi come mera condizionedell’azione di revocazione, costituendone invece il presupposto necessario,dovendo altrimenti ipotizzarsi la proposizione di un’azione di revocazionead explorandum il cui esito sarebbe lasciato sostanzialmente all’esercizio omeno del diritto potestativo di impugnazione della decisione asseritamentecontrastante, in quel momento ancora impugnabile e non passata ingiudicato.Numero registro generale 8153/2023Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 21953/2026Data pubblicazione 26/06/2026Del resto, si è infatti riconosciuta l’esperibilità del rimedio dellarevocazione contro la sentenza d'appello che non abbia tenuto conto delgiudicato formale intervenuto prima del deposito della sentenza stessa, inquanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito dellasentenza di secondo grado, che è il momento in cui il giudice d'appello sispoglia della controversia.
Sino a quel momento è possibile far valere ilgiudicato esterno in sede di appello, producendo in giudizio la sentenzamunita di attestato di definitività da parte della cancelleria, anchedella causa sul ruolo. Ove invece il giudicato si sia formatosuccessivamente al deposito della sentenza di appello, il rimedio esperibilesarà quello del ricorso per cassazione (Cass., 23 maggio 2019, n. 13987).Nel caso di specie risulta incontestato che la sentenza revocanda sia stataemessa quando la decisione in tesi contrastante, pur già depositata, nonera ancora passata in giudicato.4.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizioseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e 4c.p.c.Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti dellacontroparte, al pagamento della somma equitativamente determinata dieuro 6.000, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500 infavore della Cassa delle ammende.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge.
P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 8153/2023Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 21953/2026Data pubblicazione 26/06/2026condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.200# (di cui anticipazioni per euro 200), oltre a spese generali edaccessori come per legge;condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 6.000in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500 afavore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente