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Ordinanza — n. 21942/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties mutually withdrew the lawsuit, extinguishing the proceedings and waiving costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21942/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after both the appellant and the respondent formally withdrew the lawsuit. The appellant had declared a withdrawal on March 12, 2026, which was immediately accepted by the respondent. Consequently, the court ruled that the mutual withdrawal extinguished the cassation proceedings and precluded the imposition of costs under Article 391, paragraph 4, of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.; The mutual withdrawal of a cassation appeal by both parties extinguishes the proceedings and exempts the court from pronouncing a condemnation for costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings waiver of litigation costs Code of Civil Procedure party autonomy in litigation desistenza dall'azione abbandono del procedimento sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.
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Testo completo

orso;- ricorrente -controLIQUIDAZIONE GIUIDIZIALE CONSORZIO 1980 SOCIETÀCONSORTILE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato- controricorrente -avverso il DECRETO N. 116/2025 del TRIBUNALE DI TORINO del5/6/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del3/6/2026;rilevato che: - la società ricorrente, con atto del 12/3/2026, hadichiarato di rinunciare al ricorso; - la Liquidazionecontroricorrente, con lo stesso atto, ha, a sua volta, dichiaratodi accettare la rinuncia al ricorso;considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione delgiudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relativeNumero registro generale 14996/2025Nu2m ero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 21942/2026Data pubblicazione 26/06/2026controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391,comma 4°, c.p.c.);

P.Q.Mla Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 3 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2025 n. 14996 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026