Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory forty-day period. The appellant, represented by Angelo D'Andrea, challenged a second-instance judgment against Guber Banca S.p.A. regarding their domicile status in Monza. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ielettivamente domiciliati in Monza, alla Piazza Trento e Trieste n.13, presso lo studio dell’Avvocato Angelo D’Andrea(DNDNGL74C10H703V) che li rappresenta e difende giusta procuraspeciale allegata al ricorso.-ricorrenti-controGUBER BANCA S.P.A., con sede in Brescia, alla via Corfù n. 102, inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MILANO, n. cron.3241/2025, depositata il 27/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24933/2025Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 21845/2026ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondoData pubblicazione 26/06/2026comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parteintimata svolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese