Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposal for judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Francesco and Filippo Napoli, did not request a decision on the proposal, while the respondent, Mara S.R.L., was represented by Lucio Russo. Consequently, the court ruled that the appellant had renounced the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
in Siena,alla Piazza Salimbeni 3, in persona della procuratrice Avv. ChiaraMaria Gugliotti, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al ricorso, dagli Avvocati Francesco Napoli(NPLFNC55M27G288D) e Filippo Napoli (NPLFPP83M31C710W),presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla viaCassiodoro n. 19, int. 5.-ricorrente-controMARA S.R.L., con sede in Rende (CS), alla via Cavour n. 33, inpersona della legale rappresentante Elisa Filomena Formati,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso dall’Avvocato Lucio Russo (RSSLCU63A21A783X),presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla Via G.Calandriello, 1.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, n.cron. 439/2025, depositata il 27/04/2025.Numero registro generale 24219/2025Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 21844/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 26/06/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all’Avv. Lucio Russo,dichiaratosene anticipatario, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv.
Lucio Russo,dichiaratosene anticipatario.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese